Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26184 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte d’appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica e i motivi nuovi depositati dal difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato quella emessa I’ll maggio 2017 dal Tribunale di Napoli Nord che, all’esito di giudizio ordinario, aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di evasione.
Ne chiede l’annullamento per due motivi.
1.1. Con il primo eccepisce la nullità dell’ordinanza del 13 aprile 2023 e la conseguente nullità della sentenza per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato.
Deduce che l’imputato non ha mai dichiarato o eletto domicilio per questo processo prima della scarcerazione; che il processo di primo grado si è svolto, mentre era detenuto per altro e all’atto della scarcerazione in data 12 febbraio 2021 ha eletto domicilio in INDIRIZZO, mentre il decreto di citazione in appello è stato notificato in INDIRIZZO ove vive la madre, ma la Corte d’appello ha respinto l’eccezione, ritenendo erroneamente che ivi avesse eletto domicilio; sostiene che, comunque, la notifica a mani della madre non prova che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo di appello, sicché sussiste la nullità assoluta denunciata.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione di legge e inesistenza della motivazione in ordine al richiesto riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen.
Il primo giudice aveva dato atto che l’operante sentito aveva riferito che l’imputato si era costituito spontaneamente dopo qualche giorno e, nonostante lo specifico motivo di appello formulato, la Corte di appello ha omesso di motivare sul riconoscimento dell’attenuante speciale.
Con motivi nuovi il difensore denuncia un ulteriore profilo di nullità del decreto di citazione in appello per il mancato rispetto del termine di 40 giorni previsto dall’art. 610, commi 3 e 5, cod. proc. pen. modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, risultando, invece, notificato 27 giorni prima dell’udienza benché emesso dopo l’entrata in vigore della riforma. Ha anche depositato conclusioni nelle quali ribadisce la fondatezza dei motivi, dei quali chiede l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ma ancor prima per violazione dell’art. 581-co.1 quater cod. proc. pen., che ha rilievo assorbente, risultando il ricorso proposto da difensore privo di specifico mandato ad impugnare
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale delle eccezioni formulate, risulta che durante il giudizio di primo grado il ricorrente, detenuto per altro, aveva ricevuto regolare notifica del decreto di citazione a giudizio in carcere e rinunciato a comparire.
Il decreto di citazione in appello è stato notificato al domicilio dichiarato, risultante dal certificato del DAP, acquisito, proprio in funzione della notificazione
della sentenza da impugnare al difensore dall’imputato rimasto assente nel giudizio al fine di avere certezza della sicura conoscenza della pendenza del processo e del consapevole esercizio dell’impugnazione.
Alla luce della ricostruzione che precede, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., per mancanza dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza- a prescindere dalla mancanza della dichiarazione o dell’elezione di domicilio dell’imputato, che non rileva, trattandosi di ricorso proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, il che esclude la necessità della notificazione dell’avviso di udienza nei confronti dell’imputato (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Marini, Rv. 285891; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353).
Come anticipato, detta causa di inammissibilità è preliminare e ha rilievo assorbente, precludendo sia l’esame degli altri motivi e dei motivi nuovi, sia di rilevare d’ufficio la prescrizione del reato.
2· All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 28 maggio 2024