Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32699 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Santa Domenica Vittoria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/03/2024 della Corte di appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11/03/2024 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME per violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in quanto mancante di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando un unico motivo di annullamento, per vizio di motivazione in relazione agli artt. 581, comma 1-quater, 571, 122, cod. proc. pen.
Dopo la notifica dell’avviso di conclusione per le indagini preliminari l’imputato ha nominato difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, conferendogli anche procura speciale ad impugnare, ai sensi dell’art. 571 cod. proc. pen., che prevede che l’imputato possa proporre impugnazione a mezzo di procuratore speciale, “nominato anche prima dell’emissione del provvedimento”.
Nella prospettazione difensiva l’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., nel richiedere per l’imputato assente il deposito di un mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza oggetto di impugnazione, si pone in contrasto con la disposizione appena citata e crea una asimmetria tra imputati giudicati in assenza e imputati giudicati in presenza, per i quali tale allegazione non è necessaria.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevato che l’imputato è stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 420-bis, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in quanto detenuto per altra causa e rinunciante a comparire. Nel momento in cui è stato depositato l’atto di appello (18/12/2023) era libero, essendo stato scarcerato per fine pena il precedente 19/11/2023.
Non è contestato che all’atto di appello non sia stato allegato uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo l’emissione della sentenza oggetto di impugnazione. Tale mancata allegazione ha fondato la pronuncia di inammissibilità della Corte di appello.
L’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. prevede che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto citazione a giudizio».
La norma è stata introdotta con il d. Igs. n. 150 del 2022 al dichiarato fine di scongiurare la possibilità che, all’esito del giudizio di impugnazione, l’imputato
assente possa dolersi di non essere stato messo a conoscenza dell’esistenza dello stesso giudizio; il fatto di avere prescritto che, a pena di inammissibilità, l’atto impugnazione debba contenere uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza /vale a garantire il diritto dell’interessato a conoscere l’effettivo e valido svolgimento del processo in un grado superiore, evitando il pericolo della ripetizione di quel giudizio dovuto al fatto che esso si è svolto ad insaputa dell’imputato già dichiarato assente nel precedente grado.
3. Il denunciato contrasto con l’art. 571 cod. proc. pen. è insussistente.
Come recentemente sostenuto dalla Sezione, l’art. 571 cod. proc. pen. dopo aver riconosciuto all’imputato – o al suo procuratore speciale, anche nominato prima dell’emissione del provvedimento, ovvero, nel caso di imputato incapace di intendere e di volere, al suo tutore o al suo curatore speciale – la facoltà di proporre impugnazione personalmente stabilisce che «può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine». «Tradizionalmente si è sostenuto che il difensore è titolare di un potere di impugnazione concorrente con quello dell’imputato, anche se la sua efficacia è sottoposta ad una sorta di “condizione risolutiva” dato che, in ipotesi di volontà contraria dell’imputato, prevale la determinazione di quest’ultimo: il quale, così come, in generale, «può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso atto, sia intervenuto un provvedimento del giudice» (art. 99, comma 2, cod. proc. pen.), in materia di impugnazione «nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore (art. 571, comma 4, cod. proc. pen.)» (sent. n. 3365 del 20/12/2023, COGNOME, Rv. 285900 – 01).
Ciò significa che il potere di impugnazione resta personale ed unico, nel senso che dello stesso è titolare il solo imputato in quanto parte necessaria del processo, mentre il legislatore può disciplinare altre possibili forme di manifestazione di quel potere, riconoscendone, a certe condizioni e entro certi limiti, ad altri soggetti la facoltà di esercizio, come accade appunto per il difensore (ricostruzione, questa, che appare coerente con il principio generale di cui all’ad 99, comma 1, cod. proc. pen.per cui è la legge processuale a stabilire quali sono i casi in cui «al difensore competono le facoltà e i diritti che la (stessa) legge riconosce all’imputato» ).
In altri termini il comma 1-quater dell’art. 581 c.p.p. non comporta alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regola le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore.
Infondata è anche la denunciata disparità di trattamento tra imputati giudicati in assenza, per i quali è necessario allegare all’atto di impugnazione specifico mandato ad impugnare successivo alla pronuncia oggetto di impugnazione, e imputati giudicati in presenza, per i quali tale allegazione non è necessaria. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiede, a pena di inammissibilità dell’appello, che, nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositato lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi “in limine impugnationis” ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01, che ha precisato che «condivisibile, ragionevole e logica appare la ratio legis di operare una diversa scelta tra l’imputato presente nel processo e quello che ha deciso di non parteciparvi, se non attraverso la sua difesa tecnica»).
L’infondatezza dei motivi di ricorso ne impone il rigetto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/07/2024