Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3955 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3955 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 74/2026
NOME COGNOME
CC – 13/01/2026
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato Torino il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito AVV_NOTAIO NOME COGNOME Ð di fiducia e dallÕavvAVV_NOTAIO NOME COGNOME – di ufficio avverso lÕordinanza del 01/10/2025 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale,
NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.
Con ordinanza del 1 ottobre 2025, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile lÕappello presentato il 21 maggio 2025 dal difensore di ufficio di NOME COGNOME, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 22 gennaio 2025. La Corte di appello aveva rilevato che lÕimputato, libero, era rimasto assente nel corso del giudizio di primo grado; che, con lÕatto di appello, non era stato depositato specifico mandato ad impugnare, contenente anche la dichiarazione o lÕelezione di domicilio, rilasciato al difensore dopo la pronuncia della
sentenza impugnata; che, a norma dellÕart. 581, comma 1, cod. proc. pen., il mancato deposito dello specifico mandato a impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio determina lÕinammissibilitˆ dellÕimpugnazione essedo stata, lÕimpugnazione proposta dal difensore di ufficio.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dellÕimputato, deducendo:
2.1. LÕillegittimitˆ costituzionale dell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui richiede, a pena di inammissibilitˆ, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, il deposito con l’atto di impugnazione del difensore di ufficio di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato.
Si deduce, a tal proposito, la violazione del principio di uguaglianza (non essendovi ragionevole motivo di distinguere il difensore di ufficio da quello di fiducia), del diritto di difesa (precluso dall’imposizione di un vincolo irragionevole, che frustra la difesa tecnica, con svilimento della funzione pubblica del difensore) e del diritto ad un processo equo e paritario tra le parti (per lÕimputato assistito da un difensore di ufficio sarebbe presente una limitazione del diritto allÕimpugnazione, non presente per il pubblico ministero e per la parte civile).
2.2. Con l’atto di ricorso per cassazione, il difensore riprende i motivi di appello, Çin caso di accoglimento della questione di illegittimitˆ costituzionale e di successiva prosecuzione del giudizioÈ, concernenti l’asserita omessa motivazione da parte del giudice di primo grado sulle ragioni della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto di cui all’articolo 131cod. pen. e, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, l’essersi il giudice di primo grado discostato dal minimo della pena e non avere concesso le circostanze attenuanti generiche, senza fornire unÕadeguata motivazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto è manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzionale proposta.
L’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d , d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevedeva, nella sua originaria formulazione, che ÇNel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilitˆ, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e
contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizioÈ.
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. o , legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessitˆ di uno specifico mandato ad impugnare è stata mantenuta solo nel caso di impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell’imputato assente; il nuovo testo della disposizione prescrive, infatti, che Çnel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilitˆ, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizioÈ.
L’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con la nuova e più rigorosa disciplina dell’assenza e con essa condivide l’intento di ridurre il rischio di celebrare processi a carico di soggetti involontariamente inconsapevoli, assicurando il diretto coinvolgimento dell’imputato giudicato in assenza che risulti assistito da un difensore di ufficio, chiamato oggi a rilasciare uno specifico mandato per impugnare, inequivocabile indice della sua sicura conoscenza non solo della pendenza del processo, ma anche dell’instaurando giudizio di impugnazione.
2.1. Il difensore solleva dubbi di legittimitˆ costituzionale della disciplina sopra descritta, sui quali questa Corte si è giˆ pronunciata, statuendone la manifesta infondatezza, con argomentazioni condivise dal Collegio.
é stato affermato infatti che Çè manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzionale dell’art. 581, commi 1e 1, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilitˆ dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324-01).
Analogamente, è stato affermato che Çè manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzionale dei commi 1e 1dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con
gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilitˆ, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalitˆ di esercizio della concorrente ed accessoria facoltˆ riconosciuta al suo difensore, sicchŽ essi non collidono nŽ con il principio della inviolabilitˆ del diritto di difesa, nŽ con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitivitˆ della condanna, nŽ con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di leggeÈ (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285900-01).
Di recente, tali argomentazioni sono state ribadite ed è stato affermato che: Çè manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., cos’ come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o , legge 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui richiede al difensore di ufficio dell’imputato giudicato in assenza il deposito a pena di inammissibilitˆ, unitamente all’atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, poichŽ la norma non collide nŽ con il principio della inviolabilitˆ del diritto di difesa, nŽ con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitivitˆ della condanna, nŽ con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge, e non introduce una irragionevole disparitˆ di trattamento tra il difensore di ufficio e quello di fiducia dell’imputato giudicato in assenzaÈ (Sez. 1, n. 25960 del 25/06/2025, COGNOME, Rv. 288447-01).
2.2. Alla luce delle considerazioni svolte nelle pronunzie sopra richiamate, la prospettata questione di legittimitˆ costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondate, per i motivi qui illustrati.
2.3. L’asserito contrasto dell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. con i principi costituzionali, a causa della irragionevole restrizione del diritto d’impugnazione, secondo il ricorrente, deriverebbe dal porre a carico dellÕimputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato, di cui pure era stato posto a conoscenza, lÕonere di rinnovare la propria volontˆ di instaurare un ulteriore grado di giudizio.
A tal proposito questa Corte si è più volte espressa affermando che tale onere, imposto dell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. allÕimputato, rispetto al quale si è proceduto in assenza, di depositare con lÕatto di impugnazione, a pena di inammissibilitˆ, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza da impugnare, non è irragionevole, in quanto vale a
garantire il diritto dell’interessato a conoscere l’effettivo e valido svolgimento del processo in un grado superiore, scongiurando il rischio che il giudizio di impugnazione possa essere posto nel nulla per essersi svolto ad insaputa dell’imputato giˆ dichiarato assente nel precedente grado (tra le tante: Sez. 2, n. 24299 del 09/04/2024, COGNOME, Rv. 286538-01; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088-01).
2.4. Quanto alla doglianza difensiva secondo la quale l’aver stabilito che il difensore dell’imputato assente debba munirsi, in ristretti limiti temporali, di un apposito mandato ad impugnare la sentenza di condanna, determina una asimmetria rispetto al potere del pubblico ministero di impugnare la sentenza di assoluzione, deve osservarsi che tale onere è stato equilibrato e compensato dalla modifica contestualmente apportata dalla riforma alla disciplina del computo del termine per impugnare (cfr. l’art. 585, comma 1, cod. proc. pen., che allunga di quindici giorni i termini per proporre impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza) e dall’introduzione di una ipotesi, rinnovata nei presupposti, di restituzione nel termine di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (ÇL’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpaÈ).
2.5. é priva di pregio anche la censura con la quale si denuncia una asseritamente ingiustificata disparitˆ di trattamento che subirebbe l’imputato assente rispetto alla parte civile (e alle altre parti private), in quanto solo il difensore della seconda conserverebbe il diritto ad impugnare sulla base di una procura rilasciata anche prima della emissione della sentenza.
Al riguardo, riprendendo le condivisibili argomentazioni giˆ effettuate dalla Corte nelle pronunzie sopra richiamate (Sez. 1, n. 25960 del 25/06/2025, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, cit.), è sufficiente ricordare che la parte civile e le altre parti private diverse dall’imputato possono stare in giudizio non sulla base di un mero mandato difensivo, ma in quanto rappresentate dal loro difensore sulla base cui sia stata conferita una apposita procura speciale; difensore e procuratore speciale che, in luogo della parte rappresentata e nell’interesse della stessa, pu˜ compiere ogni atto del procedimento che non sia dalla legge espressamente riservato alla medesima parte, giusta la previsione dell’art. 122 cod. proc. pen. la quale, nel regolare gli effetti della procura speciale rilasciata dalla parte civile al proprio difensore, attribuisce al procuratore, a norma dell’art. 76 comma 1, cod. proc. pen., una più ampia , ossia la capacitˆ di essere soggetto del rapporto
processuale (in questo senso: Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229179-01).
Il difensore della parte civile, dunque, esercita la facoltˆ di impugnazione non in quanto procuratore speciale della parte assistita, al pari di quanto avverrebbe laddove l’atto di impugnazione dovesse essere presentato da soggetto, sia esso il difensore o altra persona, che abbia ricevuto una apposita procura speciale dall’imputato. Non è corretto, dunque, porre sullo stesso piano la posizione del difensore e procuratore speciale della parte civile, che è titolare di un potere di impugnazione “proprio” esercitato quale procuratore speciale della parte, e quella del difensore dell’imputato, che non è titolare di un potere del tutto autonomo da quello del proprio assistito.
Di questÕultimo assunto vi è riscontro nel consolidato orientamento interpretativo formulato della giurisprudenza di legittimitˆ che, nel sostenere il principio secondo il quale il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’imputato, non munito di procura speciale non pu˜ effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, ha puntualizzato che la rinuncia all’impugnazione non è solo espressione di una attivitˆ concernente l’aspetto strettamente tecnico del diritto di difesa, e come tale rientrante nella discrezionalitˆ professionale del difensore, ma costituisce un atto abdicativo di un diritto ormai giˆ automaticamente sorto in capo al soggetto (imputato, indagato o altra parte privata) che ne è l’unico titolare, anche se l’impugnazione venne proposta non da lui personalmente ma, sempre per˜ per suo conto e nel suo esclusivo interesse, dal difensore (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01).
2.6. Quanto, infine, alla denunciata irragionevole disparitˆ di trattamento tra il difensore di ufficio dell’imputato giudicato in assenza e il difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza, si osserva che la diversitˆ di disciplina è giustificata dal differente rapporto che di regola viene ad instaurarsi tra il difensore e l’imputato; l’esistenza di un mandato fiduciario fa, infatti, presumere l’effettivitˆ del rapporto professionale, inducendo a ritenere che il difensore fornisca con continuitˆ al proprio assistito le informazioni sui principali snodi del processo che lo riguarda, sicchŽ è ragionevole ritenere che l’imputato sia ben consapevole delle scelte difensive compiute nel suo interesse dal difensore; si tratta, peraltro, di una presunzione che trova inequivocabile conforto nel dato normativo (basti citare l’art. 420, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale ÇIl giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevanteÈ) e
nella giurisprudenza di questa Corte che, a proposito della valutazione della legittimitˆ delle dichiarazioni di assenza degli imputati effettuate dai giudici di merito, tende a distinguere i casi nei quali l’imputato è difeso da un difensore di fiducia rispetto ai casi in cui è difeso da un difensore di ufficio, tendenzialmente attribuendo alla nomina fiduciaria – salvi casi particolari, quale, ad esempio, l’intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore – una presunzione di conoscenza del processo da parte dell’imputato (in tal senso: Sez. 1, n. 25960 del 25/06/2025, COGNOME, cit.).
2.7. Deve, dunque, ribadirsi che il sistema delineato dal legislatore non determina un ingiustificato ovvero un irragionevole squilibrio nei rapporti tra le parti del processo penale in quanto lo scopo perseguito è quello di garantire che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si possa essere certi che il gravame è espressione del personale e consapevole interesse dell’imputato e non comporta alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante all’imputato, disciplinando esclusivamente le modalitˆ di esercizio della concorrente ed accessoria facoltˆ riconosciuta al suo difensore, sicchŽ non collide nŽ con il principio della inviolabilitˆ del diritto di difesa, nŽ con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitivitˆ della condanna; la posizione dell’imputato assente assistito da un difensore di ufficio è stata adeguatamente salvaguardata, avendo il legislatore della riforma previsto, proprio al fine di bilanciare quanto previsto con l’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto della restituzione nel termine.
2.8. Deve essere conseguentemente ribadito che è manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., dell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., cos’ come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o , legge 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui richiede al difensore di ufficio dell’imputato giudicato in assenza il deposito a pena di inammissibilitˆ, unitamente all’atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, poichŽ la norma non collide nŽ con il principio della inviolabilitˆ del diritto di difesa, nŽ con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitivitˆ della condanna, e non introduce una irragionevole disparitˆ di trattamento tra il difensore di ufficio e quello di fiducia dell’imputato giudicato in assenza.
Ogni ulteriore profilo di doglianza deve ritenersi assorbito.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchŽ, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos’ è deciso, 13/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME