Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23680 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23680 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Catania il 05/05/1977
avverso l’ordinanza del 15/01/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e di trasmettere gli atti alla Corte di appello di Catania per il prosieguo.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile, per mancanza di specifico mandato ad impugnare ex art. 581 comma 1quater cod. proc. pen., l’atto di appello proposto dal difensore di fiducia di NOME COGNOME condannato in primo grado per il delitto di furto.
Avverso l’indicato provvedimento r icorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge.
Premesso che l’appello è stato proposto dal difensore di fiducia dell’imputato il 20 settembre 2024, il ricorrente evidenzia che in quel momento operava il nuovo art. 581 comma 1quater cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge n. 114 del 2024, che non richiedeva più al difensore di fiducia di munirsi di specifico mandato ad impugnare per la proposizione dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nel suo testo originario, introdotto dal d. lgs. n. 150 del 2022, l’art. 581 comma 1quater cod. proc. pen. stabiliva che, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore dovesse essere depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.
La norma è stata modificata per effetto dell’art. 2 lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, nel senso che tale adempimento è richiesto soltanto nel caso in cui l’atto di impugnazione sia proposto dal difensore di ufficio.
La previsione non opera più per il difensore di fiducia, il quale, quindi, non è tenuto a depositare lo specifico mandato ad impugnare.
La legge n. 114 del 2025 non ha dettato una disciplina transitoria per la norma in rassegna, sicché torna applicabile il principio generale del tempus regit actum sancito dall’art. 11 preleggi.
La concreta declinazione, per il caso in rassegna, della regola appena citata si rinviene nella motivazione della sentenza Sez. U n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME.
Detta pronuncia -occupandosi della abrogazione, per effetto della medesima legge n. 114 del 2024, del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. -ha osservato che viene in rilievo una disposizione afferente al contenuto e ai caratteri dell’atto di impugnazione «considerato isolatamente e nel suo aspetto formale», con effetti istantanei «che si esauriscono senza residui nel suo puntuale compimento»; pertanto, in ossequio all’art. 11 preleggi, deve aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell’atto stesso, vale a dire alla data di proposizione dell’impugnazione.
Ne consegue che il nuovo art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica alle impugnazioni proposte a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, e cioè dal 25 agosto 2024.
Nel caso di specie discende che:
l’atto di appello è stato presentato il 14 ottobre 2024, nel vigore della nuova norma;
l’impugnazione è stata proposta dal difensore di fiducia che, a quella data, non aveva più l’onere di allegare uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato;
la Corte di appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per mancanza di specifico mandato ad impugnare;
la decisione è errata perché fa applicazione di una disposizione non più vigente.
Discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello affinché celebri il giudizio di
secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio. Così deciso il 06/06/2025