Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3857 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3857 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CHIETI il 01/12/1965
avverso l’ordinanza del 18/04/2024 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 18 aprile 2024 la Corte d’Appello di Campobasso dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputata COGNOME NOME avverso la sentenza emessa in data 30 gennaio 2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Campobasso.
Osservava la Corte territoriale che con l’atto di appello non risultava depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, così che nella specie doveva operare la sanzione d’inammissibilità prevista dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità di cui agli artt. 420, comma 2-ter, e 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., assumendo in particolare che la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non era applicabile al caso di specie poiché il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato, richiesto dal difensore di fiducia munito di procura speciale, e considerato che la richiesta di giudizio abbreviato per il tramite di un procuratore speciale integrava un caso di presenza ex lege dell’imputato; concludeva affermando che l’ordinanza impugnata era stata emessa sull’erroneo presupposto che la Di COGNOME fosse da considerarsi assente nel corso del giudizio di primo grado.
Nelle date 19 settembre 2024 e 29 ottobre 2024 la difea depositava due memorie illustrative a sostegno di quanto affermato in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ed invero, la consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che in data 23 marzo 2023 è stata depositata agli atti procura speciale rilasciata dall’imputata al difensore di fiducia anche al fine di chiedere l’ammissione al giudizio abbreviato, e che, a seguito della richiesta del difensore avanzata all’udienza del 23 marzo 2023, il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato.
Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, la richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale costituisce un caso di presenza ex lege poiché in tal caso vi è la garanzia assoluta della conoscenza da parte dell’imputato dell’esercizio dell’azione penale dell’imputazione e della celebrazione del processo.
Tale principio ha refluenza anche sulla disciplina prevista dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, esigenza che non è ravvisabile nei casi di appello avverso sentenza emessa con rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, in quanto la volontà impugnatoria deve
ritenersi prosecuzione del mandato per quel procedimento, sull’esito del quale non sussistono dubbi di conoscenza.
Si desume infatti, in virtù del potere di rappresentanza conferito, che il difensore sia certamente in contatto con il proprio assistito e possa fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per poter contestare la decisione sfavorevole, mediante proposizione dell’impugnazione (v., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208 – 1).
Alla stregua di tali rilievi si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Campobasso per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Campobasso per l’ulteriore corso.
Così deciso il 05/11/2024