Mandato ad Impugnare e Rito Abbreviato: La Cassazione Fa Chiarezza
Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta su una questione procedurale di grande rilevanza pratica: la necessità di un nuovo mandato ad impugnare dopo la sentenza di primo grado quando il processo si è svolto con rito abbreviato. Con la sentenza in commento, i giudici supremi hanno chiarito che, in questo specifico contesto, l’obbligo previsto dalla legge per l’imputato assente non trova applicazione. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso: Un Appello Dichiarato Inammissibile
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare a seguito di un giudizio celebrato con rito abbreviato. L’imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, proponeva appello avverso tale decisione. Tuttavia, la Corte d’Appello territoriale dichiarava l’impugnazione inammissibile.
La ragione di tale decisione risiedeva nella presunta violazione dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Secondo la Corte territoriale, l’atto di appello non era accompagnato da uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dall’imputata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, un requisito introdotto per garantire la piena consapevolezza dell’impugnazione da parte dell’imputato giudicato in assenza.
La Questione Giuridica sul Mandato ad Impugnare
Il cuore del problema ruota attorno all’interpretazione e all’ambito di applicazione della norma citata. La disposizione richiede un mandato specifico per impugnare, rilasciato dopo la sentenza, per l’imputato che non è comparso al processo. Lo scopo è assicurare che la decisione di appellare sia una scelta personale e ponderata dell’interessato, evitando impugnazioni presentate dal difensore all’insaputa del proprio assistito.
La difesa dell’imputata ha sostenuto, nel ricorso per cassazione, che tale norma non fosse applicabile al caso di specie. Il giudizio di primo grado, infatti, si era svolto nelle forme del rito abbreviato, richiesto dal difensore munito di procura speciale. Secondo la tesi difensiva, la richiesta di rito abbreviato tramite procuratore speciale integra un caso di “presenza ex lege” dell’imputato, rendendolo non assimilabile a un imputato assente e, di conseguenza, escludendo la necessità del mandato post-sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso, annullando l’ordinanza di inammissibilità e restituendo gli atti alla Corte d’Appello per la celebrazione del giudizio.
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: la richiesta di giudizio abbreviato avanzata da un procuratore speciale costituisce un’ipotesi in cui l’imputato è considerato legalmente presente al processo. In tale scenario, vi è la “garanzia assoluta” della conoscenza, da parte dell’imputato, dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della stessa celebrazione del processo.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che la logica dietro l’art. 581, comma 1-quater c.p.p. — ovvero limitare le impugnazioni che non derivano da una scelta ponderata e personale dell’imputato — non sussiste nei casi di appello contro una sentenza emessa a seguito di rito abbreviato richiesto con procura speciale. La volontà di impugnare, in questo contesto, deve essere considerata come una prosecuzione del mandato già conferito per quel procedimento specifico, il cui esito è certamente noto all’imputato.
Si presume, infatti, che il difensore, in virtù del potere di rappresentanza conferitogli, sia in contatto con il proprio assistito e in grado di fornirgli tutte le informazioni necessarie per contestare una decisione sfavorevole. La scelta di accedere a un rito speciale come quello abbreviato implica un rapporto fiduciario e una condivisione della strategia processuale che mal si concilia con la presunzione di inconsapevolezza che sta alla base della norma sul mandato ad impugnare per l’assente.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione ha un’importante implicazione pratica: chiarisce che i difensori non sono tenuti a richiedere e depositare un nuovo e specifico mandato dopo la sentenza di primo grado se questa è stata emessa all’esito di un rito abbreviato richiesto tramite procura speciale. Questa interpretazione snellisce gli adempimenti processuali per l’appello in una categoria significativa di procedimenti, evitando che un’impugnazione nel merito venga bloccata per un requisito formale ritenuto, in questo contesto, non necessario. La decisione riafferma l’importanza di interpretare le norme processuali alla luce della loro effettiva finalità, garantendo il diritto di difesa senza imporre oneri superflui.
L’obbligo di depositare uno specifico mandato ad impugnare dopo la sentenza si applica se il processo di primo grado si è svolto con rito abbreviato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale obbligo, previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per l’imputato assente, non si applica quando il giudizio di primo grado è stato celebrato con rito abbreviato su richiesta avanzata tramite un procuratore speciale.
Perché la richiesta di rito abbreviato tramite procuratore speciale esclude l’applicazione della norma sul mandato ad impugnare?
Perché la richiesta di rito abbreviato tramite procuratore speciale costituisce un caso di “presenza ex lege” dell’imputato. Ciò significa che esiste la garanzia assoluta che l’imputato sia a conoscenza del processo e dell’imputazione, venendo meno la ragione della norma, che è quella di assicurare una scelta ponderata e personale di impugnare da parte di chi era assente.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza che dichiarava inammissibile l’appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello per la prosecuzione del giudizio di merito, di fatto riammettendo l’imputato a far valere le proprie ragioni in appello.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3857 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2024 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 18 aprile 2024 la Corte d’Appello di Campobasso dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputata COGNOME NOME avverso la sentenza emessa in data 30 gennaio 2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Campobasso.
Osservava la Corte territoriale che con l’atto di appello non risultava depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, così che nella specie doveva operare la sanzione d’inammissibilità prevista dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
- Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità di cui agli artt. 420, comma 2-ter, e 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., assumendo in particolare che la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non era applicabile al caso di specie poiché il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato, richiesto dal difensore di fiducia munito di procura speciale, e considerato che la richiesta di giudizio abbreviato per il tramite di un procuratore speciale integrava un caso di presenza ex lege dell’imputato; concludeva affermando che l’ordinanza impugnata era stata emessa sull’erroneo presupposto che la COGNOME fosse da considerarsi assente nel corso del giudizio di primo grado.
Nelle date 19 settembre 2024 e 29 ottobre 2024 la difea depositava due memorie illustrative a sostegno di quanto affermato in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato.
Ed invero, la consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che in data 23 marzo 2023 è stata depositata agli atti procura speciale rilasciata dall’imputata al difensore di fiducia anche al fine di chiedere l’ammissione al giudizio abbreviato, e che, a seguito della richiesta del difensore avanzata all’udienza del 23 marzo 2023, il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato.
Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, la richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale costituisce un caso di presenza ex lege poiché in tal caso vi è la garanzia assoluta della conoscenza da parte dell’imputato dell’esercizio dell’azione penale dell’imputazione e della celebrazione del processo.
Tale principio ha refluenza anche sulla disciplina prevista dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, esigenza che non è ravvisabile nei casi di appello avverso sentenza emessa con rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, in quanto la volontà impugNOMEria deve
ritenersi prosecuzione del mandato per quel procedimento, sull’esito del quale non sussistono dubbi di conoscenza.
Si desume infatti, in virtù del potere di rappresentanza conferito, che il difensore sia certamente in contatto con il proprio assistito e possa fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per poter contestare la decisione sfavorevole, mediante proposizione dell’impugnazione (v., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208 – 1).
Alla stregua di tali rilievi si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Campobasso per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Campobasso per l’ulteriore corso.
Così deciso il 05/11/2024