Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8366 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8366 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BISCEGLIE il 28/02/1975
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette ie conclusioni del PG per l’ annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Giudice procedente.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ impugnata l’ordinanza emessa in data 11/07/2024 dalla Corte di appello di Ancona con la quale è stata dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di quella stessa città, sul presupposto che il difensore non avesse allegato specifico mandato a impugnare, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 581-quater cod. proc. pen., essendosi il processo di primo grado svolto in assenza dell’imputato.
2. Propone ricorso per cassazione, nell’interesse dell’imputato, il difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME che si affida a un unico motivo, enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen., eccependo erronea applicazione dell’art. 420, comma 2-ter in relazione all’art. 581 co. 1quater cod. proc. pen., in quanto il giudizio di primo grado si è svolto dinanzi al G.U.P. con rito abbreviato, richiesto dal difensore munito di procura speciale, e, di conseguenza, la presenza dell’imputato doveva ritenersi pacifica in ragione della rappresentanza da parte del procuratore speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata.
1.Espone il ricorrente che, successivamente alla notifica del verbale di udienza del 25 gennaio 2023, contenente la riqualificazione del capo di imputazione, veniva conferita dall’imputato la procura speciale per la definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato. Di talché, la scelta dell’imputato ha comportato la revoca ex lege della dichiarazione di assenza pronunciata all’atto della costituzione delle parti, con inapplicabilità dell’art. 581, comma 1quater cod. proc. pen.
2.Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 581, comma 1ter, cod. proc. pen. nella previsione antecedente alla abrogazione, ” Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. 2.1. La norma, introdotta dal d.lgs n.150 del 2022, era ispirata ad un principio di responsabilizzazione dell’imputato, titolare del diritto all’impugnazione, da esercitarsi consapevolmente, imponendo un onere di collaborazione della parte processuale impugnante, finalizzato ad assicurare la regolarità della notifica dei decreto di citazione a giudizio, onde evitare una ingiustificata maggiore durata della fase di appello. Come è noto, a seguito del recente intervento del legislatore ( legge 9 agosto 2024, n.114, in vigore dal 25 agosto 2024), è stato abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen..
2.2. Invece, con riguardo al successivo comma 1.-quater, relativo all’impugnazione proposta dall’imputato assente, prevedendosi che, “con l’atto
d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”, tali adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta da un difensore d’ufficio.
2.3. La recente legge, però, non ha previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il regime delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche. Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater come introdotti dal d.lgs n.150 del 2022 devono essere valutate, sotto il profilo della ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo il principio del tempus regit actum (ex mu/tis, Sez. 3, n. 18297 del 04/03/2020, Rv. 279238 – 01; Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Rv. 277304 02; Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Rv. 260927 – 01 ).
3. Nel caso di specie, come si legge nell’ordinanza impugnata, l’appello è stato proposto in data 01/07/2023, avverso la sentenza di primo grado, pronunciata il 17/05/2023, e che si è proceduto in assenza nel giudizio di primo grado.
3.1. Trattandosi di impugnazione proposta successivamente alla entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, la Corte di appello ha correttamente ritenuto 13 doversi applicare la disciplina introdotta con D. Lgs. n. 150/2022, e nel fare applicazione dell’indirizzo espresso dalla sentenza sez. 5 n. 1177 del 28/11/2023, Rv. 286088, secondo cui “lo specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute devono essere successivi alla sentenza e contestuali all’impugnazione”, ha escluso che all’impugnazione fosse stato allegato lo specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia di primo grado, unitamente alla dichiarazione/lezione di domicilio.
Nondimeno, l’ordinanza impugnata erra nel decretare l’inammissibilità dell’appello ai sensi del 581 co.1 quater )alla luce del principio di diritto, secondo cui “In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all’imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (Sez. 2 n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 28620801).
4.1. In motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale costituisce un caso di presenza ex lege, perché il rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, che rappresenta, oltre ad assistere, l’imputato, dà garanzia assoluta della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo, e che –
l’esigenza – alla base del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis -non è ravvisabile nei casi di appello avverso sentenza emessa con rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, in quanto la volontà impugnatoria deve ritenersi prosecuzione del mandato per quel procedimento, sull’esito del quale non sussistono dubbi di conoscenza.
Osserva ancora il Collegio che, nel caso di specie, residua il problema della ter cod. proc. pen..
verifica della ammissibilità dell’appello sai sensi dell’art. 581 5.1. E’ noto che con sentenza pronunciata in data 24 ottobre 2024 le Sezioni Unite di questa Corte – chiamate a pronunciarsi sul quesito “Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero GLYPH alla GLYPH data GLYPH di GLYPH presentazione dell’impugnazione” hanno ritenuto che “La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino GLYPH al GLYPH 24 GLYPH agosto GLYPH 2024. La previsione ai sensi dell’ad, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione” (informazione provvisoria n.15/2024).
5.2. Nel caso di specie, come è stato possibile verificare dalla consultazione dell’incarto processuale – a cui il Giudice di legittimità accede in ragione del vizio dedotto, quale error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ), Policastro , Rv. 220092 – 01) – nell’atto di impugnazione l’imputato aveva rilasciato l’elezione domicilio, ribadendo quella già precedentemente effettuata nella fase delle indagini con l’espressione, riferita alla propria residenza, “ed ivi elettivamente domiciliato”.
5.3. Può quindi ritenersi rispettato il requisito legale, all’epoca vigente, che, come detto, imponeva il deposito, in uno all’impugnazione e a pena d’inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio, giacchè, anche a prescindere dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, – l’appellante ha adempiuto all’onere legale rinnovando l’elezione precedente.
6. Il presente giudizio di legittimità trova il suo epilogo – stante la violazione di legge nella quale è incorsa la Corte di appello di Ancona – nell’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla stessa Corte, per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensbre