Mandato ad Impugnare: Quando l’Errore della Cancelleria Annulla la Sentenza
Nel complesso iter della giustizia penale, la correttezza formale degli atti assume un’importanza cruciale. Un semplice errore procedurale può compromettere l’esito di un intero grado di giudizio. La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II Penale, n. 44784/2024, offre un chiaro esempio di come la Suprema Corte intervenga per sanare vizi procedurali, anche quando questi derivano da una svista amministrativa. Al centro del caso vi è un mandato ad impugnare che, sebbene regolarmente depositato, è stato ritenuto assente a causa di un errore della cancelleria, portando a un’ingiusta dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
I Fatti del Caso: L’Appello Dichiarato Inammissibile
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma. Gli imputati, tramite il loro difensore, presentavano appello avverso tale decisione. Tuttavia, la Corte di Appello di Roma, con una successiva sentenza, dichiarava l’impugnazione inammissibile. La motivazione era netta e apparentemente insindacabile: all’atto di appello non risultavano allegati né il mandato ad impugnare né la relativa elezione di domicilio, documenti indispensabili per validare l’azione legale del difensore.
Di fronte a questa decisione, che precludeva di fatto la possibilità di un secondo grado di giudizio nel merito, il difensore degli imputati decideva di non arrendersi, presentando ricorso per cassazione.
Il Ricorso in Cassazione Basato sulla Correttezza del Mandato ad Impugnare
Il difensore ha impugnato la decisione della Corte d’Appello davanti alla Suprema Corte, basando il suo ricorso su due motivi principali: la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e la sua manifesta illogicità. Il legale sosteneva con forza che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, sia il mandato a impugnare sia l’elezione di domicilio erano stati regolarmente allegati all’atto di appello originale. L’errore, quindi, non era imputabile alla difesa, ma al giudice d’appello che non aveva correttamente esaminato gli atti a sua disposizione.
Le Motivazioni della Suprema Corte: L’Errore Materiale della Cancelleria
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha accolto il ricorso. Uno dei poteri-doveri della Suprema Corte, quando si denunciano vizi di procedura che comportano la nullità della sentenza, è quello di accedere direttamente agli atti del processo per verificare la fondatezza delle censure. E così è stato fatto.
Dall’esame del fascicolo processuale, gli Ermellini hanno constatato una realtà ben diversa da quella rappresentata nella sentenza impugnata. È emerso che all’atto di appello originale erano effettivamente allegati i mandati e le elezioni di domicilio di entrambi gli imputati. L’anomalia si era verificata a causa di un “evidente errore della cancelleria del giudice a quo”. In pratica, l’ufficio amministrativo della Corte d’Appello non aveva inserito nel fascicolo del giudizio le pagine finali dell’atto di impugnazione, ovvero proprio quelle contenenti i documenti in questione. Il fascicolo processuale risultava quindi incompleto, inducendo in errore i giudici dell’appello.
Le Conclusioni: Annullamento e Rinvio per un Giusto Processo
Sulla base di questa incontrovertibile scoperta, la Corte di Cassazione ha concluso che la sentenza della Corte d’Appello doveva essere annullata. La dichiarazione di inammissibilità era fondata su un presupposto fattuale errato, derivante non da una negligenza della difesa, ma da un errore materiale dell’apparato giudiziario.
La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per la celebrazione del giudizio. Questa decisione ripristina il diritto degli imputati a un secondo grado di giudizio, che era stato loro negato per un vizio non a loro ascrivibile. Il caso sottolinea l’importanza del ruolo della Cassazione come custode della corretta applicazione delle norme procedurali e come rimedio estremo contro gli errori che possono inficiare il corso della giustizia.
Perché l’appello era stato inizialmente dichiarato inammissibile?
L’appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Roma perché, secondo i giudici, all’atto di impugnazione non erano stati allegati il mandato ad impugnare e l’elezione di domicilio, documenti ritenuti indispensabili.
Cosa ha scoperto la Corte di Cassazione esaminando gli atti?
Esaminando direttamente i fascicoli, la Corte di Cassazione ha scoperto che i documenti mancanti erano in realtà stati regolarmente allegati all’originale dell’atto di appello, ma erano stati omessi dal fascicolo processuale per un evidente errore della cancelleria del giudice d’appello.
Qual è stata la decisione finale della Cassazione e cosa comporta?
La Cassazione ha annullato la sentenza di inammissibilità e ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Roma. Ciò significa che il processo di appello dovrà essere celebrato, garantendo agli imputati il secondo grado di giudizio che era stato loro negato a causa dell’errore procedurale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44784 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 20/11/2024
R.G.N. 27946/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME nato in Bosnia Erzegovina il 09/07/1989 NOME COGNOME nato a SASSARI il 10/07/1993
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4 marzo 2024, dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 6 luglio 2023, non essendo stati allegati all’atto di impugnazione il mandato ad impugnare e l’elezione di domicilio.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv.to COGNOME deducendo, con due distinti motivi, nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali e per manifesta illogicità della stessa risultante dagli atti del processo, posto che, agli atti di appello, erano stati allegati sia il mandato ad impugnare che l’elezione di domicilio ed aveva evidentemente errato il giudice di appello a ritenerli invece assenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve pertanto essere accolto.
Ed invero dalla lettura degli atti del processo che questa Corte di cassazione Ł onerata di effettuare in presenza di rilievi di nullità della pronuncia impugnata, risulta che agli atti di appello proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 4 ottobre 2023, venivano allegati sia il mandato ad impugnare che l’elezione di domicilio dei due imputati dichiarati assenti in primo grado COGNOME e COGNOME.
Tali atti, per quanto ritualmente allegati all’originale dell’appello, non venivano però, per evidente errore della cancelleria del giudice a quo , inseriti nel fascicoletto del giudizio di appello, che contiene soltanto l’impugnazione priva degli ultimi fogli cui erano allegati i distinti mandati ad impugnare con indicazione dell’elezione di domicilio.
Ne consegue pertanto che l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla corte di appello di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di roma per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME