Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33772 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33772 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1309/2025
NOME COGNOME COGNOME
CC – 19/09/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in GHANA il DATA_NASCITA Nel procedimento penale in cui è parte civile:
NOME avverso l’ordinanza del 04/03/2025 della Corte d’appello di Bologna
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 4.3.2025, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello presentato il 27.2.2024 dal difensore di ufficio nell’interesse di NOME COGNOME avverso la pronuncia emessa in primo grado nei confronti del predetto, rilevando, innanzitutto, la mancanza dello specifico mandato ad impugnare, contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio, prescritto dall’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. nel caso in cui, come in quello di specie, in primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato.
2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di ufficio, deducendo, con l’unico motivo articolato, l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. In particolare, s’invoca un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., lamentando la disparità di trattamento che altrimenti si verrebbe a creare rispetto all’imputato assistito da difensore di fiducia, che in virtù della legge 9 agosto 2024, entrata in vigore il il 25 agosto 2024, che ha circoscritto la previsione di cui al comma 1-quater dell’art. 581 citato al caso del difensore di ufficio, può oramai proporre appello senza il mandato ad impugnare prescritto dalla precedente formulazione del comma 1-quater.
Indi si chiede, in via principale, l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso, in via subordinata, propone questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di rito, per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Costituzione.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive modifiche – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato, dovendosi ritenere che la Corte distrettuale abbia correttamente applicato la disposizione prevista nell’art. 581 al comma 1-quater cod. proc. pen.
1.1. Trattandosi di questione processuale si deve, preliminarmente, precisare che questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale giudice «anche del fatto», che può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, NOME, Rv. 255304), deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n.
17979 del 05/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME NOME ed altri, Rv. 221322).
Trattandosi, poi, di questione che involge l’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. si deve, altresì, preliminarmente, precisare che in data 25 agosto 2024 è entrata in vigore la legge n. 114 del 9 agosto 2024, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, il cui art. 2, comma 1, lett. o) ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. e ha inserito al comma 1-quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio» – con la conseguenza che dall’entrata in vigore di tale legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità e che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l’impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
1.2.Tale legge non contempla alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche da essa introdotte.
Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. lgs. n. 150/2022, continuano ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, in applicazione del principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali.
E che questa sia l’interpretazione corretta è oramai assodato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia del 24 ottobre 2024 dato soluzione ad uno dei quesiti posti proprio in ordine alla applicabilità della nuova disciplina, nel senso che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 08/04/2025, Rv. 287855 – 01).
Pur essendosi le Sezioni Unite espresse in relazione al solo, abrogato, comma 1-ter dell’art. 581, oggetto del quesito specifico a lei devoluto, hanno, di fatto, affermato un principio ovviamente valido anche per il comma 1-quater, che ha, parimenti, subito una modifica rilevante ai fini delle sole modalità di presentazione dell’impugnazione (in tali termini specifici, Sez. 4, Sentenza n. 14453 del 04/02/2025, dep. 14/04/2025, Rv. 287973 – 01).
Alla stregua delle indicazioni esegetiche ricavabili dalla sentenza delle Sezioni Unite, quanto alla posizione del ricorrente, può dunque affermarsi che non è corretto fare riferimento – come fa la difesa – al nuovo testo dell’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., vigente alla data della pronuncia del provvedimento impugnato, dovendosi fare, invece, riferimento alla disposizione vigente al momento della presentazione dell’appello, intervenuta, nel caso di specie, in data 27.2.2024, ossia prima del 25 agosto 2024, allorquando alla luce della precedente formulazione dell’art. 581-comma 1-quater – che come detto continua ad applicarsi alle impugnazione proposte prima dell’entrata in vigore della nuova norma risalente al 25.8.2025 – l’allegazione del mandato ad impugnare – mancante nel caso di specie – era prevista sia per il difensore di fiducia che per quello di ufficio.
Discende che la disparità di cui fa cenno il ricorso (tra difensore di fiducie e difensore di ufficio), che afferisce alla nuova formulazione della norma in argomento, non assume rilievo nel caso di specie, con la conseguenza che non vi è spazio né per l’invocata interpretazione costituzionalmente orientata del nuovo disposto normativo di cui all’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., non applicabile in relazione alla fattispecie in esame, né, tanto meno, per la questione di legittimità costituzionale pure proposta in via subordinata dalla difesa sempre in relazione al nuovo disposto normativo.
E quanto all’impatto costituzionale della precedente formulazione dell’art. 581 commi 1-ter e quater, è solo il caso, infine, di ricordare che con numerose pronunce questa Corte ha affermato che l’asserito contrasto dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., nella sua precedente formulazione, coi principi costituzionali poggia su una indimostrata restrizione della facoltà d’impugnazione che deriverebbe dal chiedere all’imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato, di cui pure era stato posto a conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell’atto d’impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna a ulteriori spese. E ha, quindi, sempre concluso, questa Corte, per la piena legittimità costituzionale di tali disposizioni.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/09/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME