Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39540 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d’appello di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto manifestamente infondata la questione, dedotta dalla difesa del ricorrente, di legittimità costituzionale dell’art. 581, comm a 1quater , cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o) , della legge 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui prevede solo per il difensore d’ufficio (e non più anche per il difensore di fiducia) dell’imputato assente nel giudizio di primo grado il deposito a pena d’inammissibilità di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e co ntenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato . Di conseguenza, ha dichiarato inammissibile l’appello del COGNOME in quanto il difensore d’ufficio, pur essendo stato l’imputato assente nel giudizio di primo
grado, non aveva depositato mandato ad impugnare successivo al deposito della sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza della Corte d’Appello di Roma l’imputato, a mezzo del proprio difensore d’ufficio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale in relazione all’a rt. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione.
Al riguardo ha premesso che con l’atto d’appello aveva dedotto la violazione, da parte dell’art. 581, comma 1 -quater , cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114 del 2024, degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., per avere ‘conservato’ per il solo difensore d’ufficio dell’imputato assente l’obbligo , a pena di inammissibilità del gravame, di depositare mandato successivo alla pronuncia della decisione impugnata.
Ha rammentato che, a fondamento della spiegata questione di legittimità costituzionale, aveva posto in rilievo che il novellato assetto normativo viola il principio di parità tra le facoltà processuali dei difensori, che mutano a seconda della nomina fiduciaria o d’ufficio, con conseguente mancato rispetto del principio di parità tra le rispettive parti e violazione, oltre che degli artt. 24 e 111, anche dell’art. 3 Cost .
Lamenta che, tuttavia, la decisione impugnata, nel disattendere la questione, ha fatto erroneamente riferimento ai principi espressi dalla Corte di cassazione prima delle innovazioni introdotte dalla richiamata legge n. 114 del 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La questione giuridica posta dal ricorso, rilevante per la decisione dello stesso (posto che l’appello è stato proposto nella data del 14 ottobre 2024 e, quindi, dopo l’entrata in vigore della disposizione della cui legittimità la difesa dell’imputato dubita, ossia il 25 agosto 2024: cfr. Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855), è quella del possibile contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. dell’art. dell’art. 581, comma 1 -quater , cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114 del 2024, secondo cui: « Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiar azione o l’elezione di domicilio dell’imputato ».
La violazione dei richiamati parametri costituzionali è evocata dal ricorrente sull’argomento per il quale la norma di nuovo conio, nel limitare , a differenza dello stesso comma 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione anteriore, la necessità di depositare , a pena di inammissibilità dell’impugnazione, un mandato successivo alla pronuncia della decisione oggetto della stessa nonché l’elezione di domicilio, alla sola parte assen te rappresentata da un difensore d’ufficio , comporterebbe un’irragionevole disparità di trattamento, ridondante sul diritto di impugnare e sulla violazione della parità delle armi tra le parti, rispetto all’imputato che sia rappresentato da un difensore di fiducia.
In via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità della questione rispetto all’art. 27 Cost. che riguarda la funzione della pena -stante l ‘evidente non pertinenza del parametro evocato, non superata da argomentazioni che lascino comprendere in quale misura la norma censurata dalla difesa del ricorrente sarebbe suscettibile di violarlo.
Nel richiamare brevemente il quadro normativo nel quale si innesta la questione oggetto di ricorso, occorre ricordare che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, intervenendo sull’art. 581 cod. proc. pen., aveva (tra l’altro e per quel che rileva in questa sede ) collocato all’interno dello stesso il nuovo comma 1 -quater in forza del quale: « Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ».
Pertanto, se si era proceduto in assenza dell’imputato, l’obbligo di depositare uno specifico mandato ad impugnare successivo alla decisione, contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dello stesso, era previsto indifferentemente nell’ipotesi e di imputato avente un difensore d’ufficio e di imputato assistito da un difensore di fiducia.
Chiamata ad individuare la ratio della disposizione la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato la stessa in quella di consentire all’imputato assente di avere effettiva conoscenza del giudizio di impugnazione, trattandosi di norme volte a consentire all’imputato di esprimere una necessaria e consapevole volontà all ‘ impugnazione ( ex ceteris , Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 285984; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2014, Pasquale, Rv. 286088).
Alla luce di tale finalità questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1ter e 1quater dell’art. 581, cod. proc. pen., per come introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., osservando che tali disposizioni non
comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma si limitano a regolare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non si pongono in contrasto né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900). Si è inoltre posto in rilievo, al riguardo, che la scelta legislativa non è manifestamente irragionevole, perché volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi dunque in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell ‘ ampliamento del termine per impugnare e dell ‘e stensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324).
5. Limitato, oggi, dal comma 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen., l’obbligo di rilasciare da parte dell’imputato assente uno specifico mandato ad impugnare corredato di elezione di domicilio solo al difensore d’ufficio , lo specifico verso della questione di legittimità costituzionale sotteso al ricorso in esame è se ciò determini una disparità di trattamento tra l’imputato assistito da un difensore di fiducia e quello assistito da un difensore d’ufficio, e di qui una violazione dell’art. 3 Cost., suscettibile di riverberarsi in una differente possibilità di declinare i rispettivi poteri processuali in contrasto con il principio di parità delle armi tra le parti, canone del giusto processo ai sensi dell’art. 111 Cost.
Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, nel disattendere analoga questione di legittimità costituzionale (Sez. 1, n. 25960 del 25/06/2025, Singh, Rv. 288447), la diversità di disciplina trova giustificazione nel differente rapporto che di norma si instaura tra il difensore e l’imputato: l’esistenza di un mandato fiduciario fa infatti presumere l’effettività del rapporto professionale, inducendo a ritenere che il difensore fornisca con continuità al proprio assistito le informazioni sui principali snodi del processo che lo riguarda, sicché è ragionevole ritenere che l’imputato sia ben consapevole delle scelte difensive compiute nel suo interesse dal difensore. Questa presunzione è corroborata sul piano normativo dalla disposizione espressa dall’art. 420 -bis , comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui: « Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante »), nonché dalla giurisprudenza di questa Corte che, rispetto
alla valutazione della legittimità delle dichiarazioni di assenza degli imputati, effettuate dai giudici di merito, distingue -sulla scorta dei principi ritraibili da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420 – i casi in cui l’imputato è difeso da un difensore di fiducia rispetto a quelli nei quali è difeso da un difensore di ufficio, attribuendo tendenzialmente alla nomina fiduciaria una presunzione di conoscenza del processo da parte dell’imputato (Sez. 5, n. 44399 del 10/10/2022, Stanescu, Rv. 283889 ). Dal che consegue che l’imputato assistito da un difensore d’ufficio può più agevolmente dimostrare, rispetto al rimedio ex post della rescissione del giudicato, la mancata conoscenza ‘incolpevole’ del l’effettiva pendenza del processo prima che la sentenza sia divenuta definitiva (tra le altre, Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146).
Per altro verso, è stato chiarito che la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente – quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria – allorché l’imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024, dep. 2025, Bamba, Rv. 287420). Prova che, ancora una volta, ove si abbia riguardo ai principi sanciti dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia ‘COGNOME‘ è meno complessa per l’imputato assistito da un difensore d’ufficio.
Pertanto, è manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 3 Cost., poiché il differente trattamento processuale, rispetto alla necessità, o meno, del deposito di un mandato ad un impugnare successivo alla sentenza, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione derivante dall’art. 581, comma 1 -quater , come modificato dalla legge n. 114 del 2024, tra imputato difeso d’ufficio e imputato che ha nomiNOME un difensore di fiducia trova ragionevole giustificazione nella diversità tra le due situazioni, attesa la presunzione di conoscenza, a prescindere dal conferimento di un nuovo mandato, che l’imputato assistito da un difensore di fiducia, con il quale di regola ha rapporti continuativi, ha della proposizione dell’impugnazione.
Parimenti è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1quater , come modificato dalla legge n. 114 del 2024, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., atteso che il differente trattamento processuale della situazione dell’imputato rispetto alla necessità , contemplata solo per quello difeso d’ufficio , di depositare un nuovo mandato per la proposizione dell’impugnazione a pena di inammissibilità della stessa , non
compromette né il diritto di difesa -nella sua fondamentale estrinsecazione costituita dal potere di impugnare -né il principio di parità delle armi tra le parti, dato che l’imputato difeso d’ufficio può dimostrare più facilmente di non aver avuto prova della pendenza del processo e quindi di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa, tanto ai fini della restituzione del termine per impugnare quanto per ottenere la rescissione del giudicato.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così è deciso il 22/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME