Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8596 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8596 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 18/10/1998
avverso l’ordinanza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 20.9.2024 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello presentato nell’interesse di Kiremitci Cevat Can avverso la pronuncia emessa in primo grado nei confronti del predetto, rilevando la mancanza dello specifico mandato ad impugnare prescritto dall’art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen. nel caso in cui, come in quello di specie, in primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato.
2.Avverso la suìndicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione per non essersi considerato che la legge 9 agosto 2024, entrata in vigore il il 25 agosto 2024, ha abrogato l’art. 581 comma 1-ter e, al comma 1-quater, ha inserito le parole di “ufficio”, con la conseguenza che ora il mandato ad impugnare è richiesto solo nel caso in cui l’impugnazione è proposta dal difensore di ufficio e non più nell’ipotesi in cui – come in quello in esame – è proposta dal difensore di fiducia. Sicchè, essendo stata l’ordinanza assunta dopo l’entrata in vigore della indicata disposizione modificativa, l’appello è da ritenere ammissibile.
3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive modifiche – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
iI Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Trattandosi di questione processuale si deve, preliminarmente, precisare che questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale giudice «anche del fatto», che può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013,
COGNOME, Rv. 255304), deve valutare la correttezza ìn diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME FG ed altri, Rv. 221322).
Trattandosi di questione che involge l’art. 581 comma 1-quater cod, proc, pen. si deve, altresì, preliminarmente, precisare che in data 25 agosto 2024 è entrata in vigore la legge n. 114 del 9 agosto 2024, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, il cui art. 2, comma 1, lett, o) ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. e ha inserito al comma 1-quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio» – con la conseguenza che dall’entrata in vigore di tale legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità e che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l’impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione de decreto di citazione a giudizio.
1.2.Tale legge non contempla alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche da essa introdotte. Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, continuano ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, in applicazione del princip ternpus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali.
E che questa sia l’interpretazione corretta è oramai assodato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia del 24 ottobre 2024 – secondo quanto emerge dall’informazione provvisoria diramata, a cui occorre fare riferimento, in attesa del deposito della sentenza, allo stato, non intervenuta dato soluzione ad uno dei quesiti posti proprio in ordine alla applicabilità della nuova disciplina, nel senso che «La disciplina contenuta nell’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024».
Alla stregua delle indicazioni esegetiche ricavabili dall’informazione provvisoria delle Sezioni Unite, quanto alla posizione del ricorrente, può dunque affermarsi che è corretto fare riferimento al testo dell’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. vigente al momento della presentazione dell’appello – intervenuta nel caso di specie in data 13.7.2024, ossia prima del 24 agosto 2024 – posto che le modifiche successive, che hanno riservato alla posizione del solo imputato difeso di ufficio l’onere dell’allegazione dello specifico mandato ad impugnare, non si applicano al caso sub iudice.
Pertanto, la norma processuale all’epoca vigente di cui all’art 581, comma 1quater, cod. proc. pen., che sanzionava, in caso di imputato giudicato in assenza, a pena di inammissibilità l’appello carente del requisito del mandato ad impugnare, risulta, correttamente, applicata dalla Corte territoriale nella parte in cui si è rilevata la mancata allegazione all’impugnazione del mandato specifico ad impugnare – come emergente pacificamente dagli atti – la cui necessità, in caso di imputato giudicato, come nella specie, in assenza è stata pressoché in maniera costante affermata da questa Corte allorquando sì è trovata a confrontare con la disposizione in argomento (cfr, per tutte, Sez. 2, n, 20318 del 18/04/2024, Rv. 286423 01).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/1/2025.