Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18984 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18984 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Valguarnera Caropepe il 23/07/1953
avverso la sentenza emessa il 29 aprile 2024 dalla Corte d’appello di Caltanissetta
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 368 e 476 cod. pen., in considerazione della mancata allegazione all’atto di appello di uno specifico mandato ad impugnare, conferito al difensore ai sensi dell’articolo 581, comma 1quater cod. proc. pen.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione all’art. 581, commi 1ter e
1quater cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che, benché lo stesso sia stato giudicato in assenza nel processo di primo grado, nel caso in esame non era necessario uno specifico mandato difensivo, in quanto: 1) lo stesso ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia; 2) il decreto di citazione a giudizio in appello è stato notificato presso detto domiciliatario; 3) l’imputato ha più volte chiesto il differimento delle udienze di appello per legittimo impedimento, producendo a tal fine certificati medici volti a dimostrarlo; 4) così facendo, il ricorrente ha dato piena prova di essere a conoscenza della pendenza del processo in appello.
Sotto altro profilo, nel corpo del motivo si prospetta una possibile frizione dell’art. 581, comma 1quater , con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo e con il principio di ragionevolezza, in quanto, in primo luogo, limita il diritto di impugnazione del solo imputato dichiarato assente, conservandolo, invece, integro per l’imputato presente e ciò, nonostante, sia rimasta immutata la disciplina contenuta all’art. 571 cod. proc. pen. che riconosce una autonoma legittimazione ad impugnare del difensore dell’imputato. La disposizione in esame crea , inoltre, una disparità di trattamento non solo con la posizione dell’imputato presente, ma anche in relazione alla diversa e più ampia facoltà di impugnazione riconosciuta alla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato sulla base delle seguenti ragioni.
1.1. L’ art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. è stato introdotto dal d. lgs. n. 150 del 2022 al fine specifico di assicurare che l’impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato assente sia frutto di una scelta consapevole e volontaria. Per tale ragione si è richiesto, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, il deposito , unitamente all’atto di impugnazione, di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.
Va, tuttavia, considerato che l ‘ambito di applicabilità di tale norma in esame è stato circoscritto, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, alla sola impugnazione proposta dal difensore d’ufficio dell’imputato assente.
1.2. Nonostante tale modifica normativa, ritiene il Collegio che la decisione della Corte territoriale sia incensurabile in quanto adottata coerentemente con la specifica previsione contenuta al comma 1quater , nella formulazione vigente al momento sia della presentazione dell’appello che della valutazione di ammissibilità effettuata dalla Corte di appello.
Trattandosi, infatti, di una disposizione di chiara natura processuale, in caso di successione di norme nel tempo, ove la legge successiva non contenga, come nel caso in esame, una specifica disciplina transitoria, deve trovare applicazione la disciplina vigente al momento in cui l’atto viene compiuto (nel caso di specie, la presentazione
dell’impugnazione). Siffatta soluzione appare coerente con il principio già affermato dalle Sezioni Unite in tema di mutamento del regime di impugnazione, principio secondo il quale, ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537).
Va, infine, aggiunto che sulla base del medesimo criterio di giudizio, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, hanno recentemente escluso l’applicabilità retroattiva delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 114 del 2024, avuto riguardo, in particolare, alla abrogazione, a partire dal 25 agosto 2024, del comma 1ter dell’art. 581 cod. proc. pen. , affermando, di contro, che la norma abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.
1.3. E’, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in quanto, come già affermato da questa Corte, la disposizione in esame, al pari dell’abrogato comma 1 -ter , non comporta alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante all’imputato, disciplinando esclusivamente le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché entrambe le norme non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna (cfr. Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285900); si è, inoltre, rilevato che siffatte disposizioni costituiscono espressione di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi ” in limine impugnationis ” ed essendo stati, comunque, previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché delle spese processuali sostenute dalla parte civile che, in considerazione del limitato contributo alla decisione offerto con la memoria, si liquidano in euro 2.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 5 marzo 2025.