Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Locri il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 09/10/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Locri emessa il 24 luglio 2023.
Essendosi proceduto nel processo di primo grado in assenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, la Corte ha rilevato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 581-quater cod. proc. peri., la mancanza RAGIONE_SOCIALEo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, sollevando questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 581-quater cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa disparità di trattamento dovuta alla applicazio RAGIONE_SOCIALEa norma a processi nei quali il mandato difensivo è stato conferito prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma rispetto alle ipotesi in cui il mandato difens è stato conferito dopo.
In ogni caso, la norma lederebbe il diritto RAGIONE_SOCIALE‘imputato di agire in giudizio a tut dei propri interessi nonostante il conferimento di espresso mandato difensivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La questione, rilevante nel caso in esame ma, peraltro, genericamente posta, è già stata sottoposta al vaglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, che l’ha risolta, condivisibili argomentazioni ed opportuni richiami, ritenendo che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottob 2022, n. 150, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena d inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione l’elezione di domicilio, ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione, e lo sp mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale RAGIONE_SOCIALEa parte, da rinnovarsi “in limine impugnationis” ed essendo stati comunque previsti i correttivi RAGIONE_SOCIALE‘ampliamento del termine per impugnare e RAGIONE_SOCIALE‘estensione RAGIONE_SOCIALEa restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324).
CTR
In particolare, è significativo, ai fini di interesse, il passaggio motivazi quale, richiamando la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 34 del 2020, la C di cassazione ha evidenziato che, “in tale pronuncia, i giudici RAGIONE_SOCIALEe leggi anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordina n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l’ar paragrafo 5, del RAGIONE_SOCIALE diritti civili e RAGIONE_SOCIALE, adottato a N il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. e l’art. 2 del Protocollo n. 7 alla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, adottato a Strasburgo il 22 novembre 198 ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritt riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanz favore RAGIONE_SOCIALEa persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene riconducibilità del potere d’impugnazione al diritto di difesa sancito dall Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi. Ma -come si dic le norme tacciate d’incostituzionalità non prevedono affatto un restringime RAGIONE_SOCIALEa facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì c impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza RAGIONE_SOCIALE conoscenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, per evitare la penden di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre far sì che l’impugnazione sia espressione del personale interesse RAGIONE_SOCIALE‘impu medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo”.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorr al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila alla Cass RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorren nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe sp processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.02.2024.
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME