Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 929 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 929 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Fossano il 08/09/1952, avverso la ordinanza del 06/07/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME in data 17 novembre 2023, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Torino il 6 luglio 2023, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado per difetto dei requisiti formali indicati all’art. 581, comma 1 ter e quater cod. proc. pen., affidando le doglianze svolte in tema di ritenuta illegittimità costituzionale della norma processuale introdotta con il D.Igs. 150/2022, a 6 motivi, tutti focalizzati sulla violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzion
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, giacché esprime doglianze manifestamente infondate in tema di compatibilità costituzionale della normativa introdotta con la novella processuale poco sopra indicata.
1.1. Il testo dell’articolo 581, commi 1 ter e quater, cod. proc. pen., come novellato per effetto del D.I.vo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d), entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prevede, nel caso si proceda in absentia, che l’atto di impugnazione (necessariamente a firma del difensore nel caso di ricorso per cassazione) sia accompagnato, a pena di inammissibilità, da uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.
Evidente l’intento deflattivo, teso ad assicurare che l’impugnazione sia proposta nell’interesse dell’imputato, conscio della esistenza di una sentenza di condanna e determinato ad impugnarla.
1.2. Tale disposizione normativa, per la sua collocazione sistematica nel Libro delle impugnazioni, all’interno del Titolo I, contenente le disposizioni generali sulle impugnazioni, è stata già ritenuta applicabile tanto all’atto di appello, quanto al ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, COGNOME, non mass., alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda).
1.3. Quanto a compatibilità costituzionale dei limiti di posti dal legislatore al forme degli atti di impugnazione ed alla legittimazione a proporli, si richiama anche la decisione di questa Corte, nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U, n. 21/12/2017, Aiello).
Nella specifica fattispecie processuale attinta dai motivi di ricorso si richiamano le recenti decisioni di questa Corte (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023; Sez. 4, n. 41763/2023, Sez. 2, n. 47327 del 3/11/2023, condivise dal Collegio che intende dare continuità al detto orientamento), che hanno ritenuto manifestamente infondata, per quanto rilevante, la questione di legittimità costituzionale posta
dalla difesa in relazione alle “nuove” cause di inammissibilità della impugnazione introdotte dal legislatore processuale del 2022.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, tale interpretazione non vulnera i principi costituzionali e convenzionali in tema di giusto processo, ragionevolezza delle forme di accesso alla giurisdizione di impugnazione e parità delle armi tra le parti, poiché il legislatore ha approntato una serie di rimedi restitutori, che possono reintegrare l’imputato nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare, quando prova che l’assenza nel processo è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo. Tra queste, in materia di impugnazione, merita menzione una nuova previsione di nullità da far valere in appello ( art. 604, comma 5 bis cod. proc. pen.) e nel giudizio di legittimità (ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. b- bis cod. proc. pen.), oltre all’ampliamento dell’istituto dell restituzione in termini di cui all’art. 175 cod. proc. pen., prevedendosi una nuova ipotesi (comma 2.1.) di restituzione per l’imputato giudicato in assenza, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 420 bis, cod. proc. pen., fornisce la prova di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa, oltre all’istituto della rescissione del giudicato che riguarda appunto l’ipotesi della erronea dichiarazione di assenza (S.U. 23948/2019, Rv. 279420; Sez. U. 15498/2020 Lovric).
La questione di legittimità costituzionale che con i motivi di ricorso si sollecita a sollevare è pertanto manifestamente infondata.
2.1. Quanto alla denuncia diretta di illegittimità del provvedimento impugnato per la ritenuta violazione diretta dei canoni costituzionali, deve invece ancora una volta ribadirsi che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U., n. 29541 del 24/7/2020, dep. 24/10/2020, ric. Filardo, in motivazione, punto 16.1.1, pag. 28; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di NOME, Rv. 261551). L’inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie manifestamente infondata. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost. (sempre che
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siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti).
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i GLYPH oma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.