Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34513 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34513 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ATRI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/04/2025 della Corte d’appello di L’Aquila Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte del merito per il giudizio di appello
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di L’ Aquila ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 581, comma 1 quater cod.proc.pen., l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che lo aveva condannato, in relazione al reato di cui alrart. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990. Tanto per la ritenuta assenza di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dall’imputato nei confronti del quale si era proceduto in assenza.
Interpone ricorso la difesa dell’imputato, lamentando l’erronea interpretazione dell’art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen. Ad avviso della difesa, la Corte d’appello, nel dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, avrebbe omesso di considerare che l’imputato, giudicato in assenza dal Tribunale di Pescara, è stato sempre assistito e difeso dal medesimo difensore di fiducia che, nel suo interesse, ha anche interposto appello, in forza di un nuovo mandato difensivi), conferito dopo la sentenza appellata; mandato in seno al quale risultava eletto domicilio presso lo studio dello stesso avvocato.
Il portato complessivo dell’atto, contenente sia la puntuale indicazione del procedimento, sia lo specifico mandato ad impugnare, comprensivo anche del potere di rinunziare al gravame e di concordare ex ari 599 bis cod. proc. pen. il trattamento sanzionatorio, pur non facendo esplicito riferimento alla sentenza da appellare, consentiva, dunque, di ritenere puntualmente rispettati gli oneri di forma imposti dalla disposizione ritenuta violata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita l’accoglimento.
Giova premettere che l’appello proposto dalla difesa dell’imputato è stato depositato dopo le innovazioni apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 ma prima della entrata in vigore delle modifiche introdotte con la legge 9 agosto 2024, n. 114.
Valgono, dunque, le regole dettate dall’originario portato dell’art. 581, 1 quater eod. proc. pen. (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855), il quale, nel definire i contenuti del mandato difensivo utile alla proposizione dell’appello in caso di imputato appellante giudicatò in assenza, non faceva distinzione tra difensore d’ufficio e di fiducia e che oggi, all’esito del correttivo citato, impone l’obbligo dello specifico mandato ad impugnare “rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”, solo in caso di gravame interposto dal difensore di ufficio.
Ciò premesso, va ribadito che il citato art. 581, comma 1 quater, trova ragion d’essere nell’assenza dell’imputato appellante nel primo grado di giudizio e, in ragione di tale presupposto, mira – per esigenze sia di garanzia dell’imputato sia di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie – ad assicurare che la celebrazione delle impugnazioni abbia luogo solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell’imputato giudicato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso di impugnarla, frutto di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte.
In questo contesto, la giurisprudenza della Corte, ancora prima del citato intervento delle sezioni unite, ha avuto modo di chiarire che, quanto al requisito dello «specifico mandato», deve ritenersi che esso, per forza di cose successivo alla sentenza da appellare, non richieda formule sacramentali dovendo, in coerenza con la ratio legis, ricavarsi dal tenore dell’atto la certezza della
conoscenza della sentenza pronunciata in assenza e la volontà di impugnare ( Sezione Terza, sentenze nn 33122 e 20365 del 2024, n.m.).
Nel caso, rileva la Corte che il mandato posto a fondamento dell’appello proposto nell’interesse dell’odierno ricorrente non conteneva, per il vero, immediati e specifici riferimenti alla sentenza da appellare, riportando, peraltro, una pletora di incombenze professionali, demandate al fiduciario, in tesi poco coerenti al giudizio di appello.
5.1. Ciò malgrado, diversi elementi del citato mandato, letti nel loro portato complessivo, dovevano comunque portare l’interprete a ritenerne la chiara riferibilità alla sentenza da appellare, senza incertezze di sorta.
In particolare, rilevano in tal senso:
il puntuale riferimento al procedimento, rispetto al quale riferire l’insieme di poteri processuali conferiti al difensore;
la pacifica data del conferimento, successivo alla sentenza da appellare;
soprattutto, la presenza di un incarico fiduciario già in precedenza conferito, per il pregresso grado di giudizio, al medesimo difensore, ribadendo l’elezione di domicilio già resa, il che lascia coerentemente pensare alla specifica intenzione di promuovere il gravame in assenza di altri elementi fattuali, non messi in luce dall’ordinanza impugnata, che possano altrimenti giustificare il senso logico di tale nuovo mandato difensivo.
6.L’ordinanza impugnata va dunque apnulla c tz senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla
Corte d’appello di Squila per l’ulteriore corso.
Così è deciso, 30/09/2025
NOME COGNOME NOME Il AVV_NOTAIO estensore