Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23053 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 6 novembre 2023 ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da NOME COGNOME nei confronti della sentenza con cui il Tribunale di Roma / il 6 luglio 2023 / ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto commesso il 14 luglio 2019, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.
La ragione della declaratoria di inammissibilità sta nella rilevata mancanza della procura speciale per impugnare al Difensore, in difformità da quanto previsto dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, per le impugnazioni presentate dopo tale data.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza COGNOME AVV_NOTAIO, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge.
2.1. Con il primo motivo sollecita la Corte di cassazione a sollevare questione di costituzionalità del novellato art. 581 cod. proc. pen., rispetto agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., poiché si sarebbe determinata una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati presenti al giudizio di primo grado ed imputati assenti, peraltro gravando il Difensore, quanto a questi ultimi, di un oneroso reperimento dell’assistito, che frustra la facoltà di impugnazione o, quantomeno, comprime i tempi per la redazione dell’atto di impugnazione, nonostante l’aumento di 15 giorni del termine per impugnare, e determina un inspiegabile asimmetria tra imputatDpresente e imputato giudicato in assenza.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale – illegittimamente ed erroneamente ritenuto che l’impugnazione proposta manchi dello specifico mandato ad impugnare, trascurando la – implicita ma inequivoca – volontà dell’imputato di impugnare, volontà che è dimostrata dalla dichiarazione di domicilio effettuata dall’imputato proprio in calce all’atto di appello, con firma autenticata da entrambi i Difensori, così dimostrando la piena volontà e consapevolezza di impugnare la sentenza. In ogni caso, l’atto avrebbe raggiunto il suo scopo.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione t nella requisitoria del 12 gennaio 2024, richiamati più precedenti di legittimità stimati pertinenti, ha chiesto dichiarars inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il reato non è prescritto risalendo il fatto contestato al 14 luglio 2019, il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
2.Quanto alla prima questione posta dalla Difesa, il Collegio condivide il principio fissato da Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324, secondo cui «E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi /-ter e /-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini dell notificazione dell’atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi “in limine impugnationis” ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine».
3. L’ulteriore motivo, invece, come anticipato, è fondato.
Dall’accesso diretto agli atti (consentito, lamentandosi vizio procedurale: ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) emerge che l’imputato ha apposto la propria firma in calce all’atto di impugnazione e che la stessa è stata autenticata dai Difensori costituiti, situazione, che alla luce del tradizionale principio del favor impugnationis, vale a prefigurare il conferimento, quantomeno implicito, di mandato ad impugnare (per applicazione dello stesso principio, sia pure in situazioni non sovrapponibili a quella in esame, cfr. Sez. 6, n. 5996 del 02/05/1997, Faillace, Rv. 208641; Sez. 3, n. 2745 del 11/07/1995, COGNOME, Rv. 203085; Sez. 6, n. 9419 del 01/06/1994, Conti, Rv. 199078; Sez. 6, n. 3415 del 30/09/1992, COGNOME, Rv. 193134; Sez. 5, n. 8824 del 13/05/1977, COGNOME, Rv. 136385).
Discende dalle considerazioni svolte l’annullamento senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale, per l’ulteriore corso.
L
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, per l’ulteriore corso. Così deciso il 22/02/2024.