Mandato ad Impugnare: Quando un Errore Formale Non Ferma la Giustizia
Il mandato ad impugnare è un documento cruciale nel processo penale, poiché rappresenta la volontà dell’imputato di contestare una decisione a lui sfavorevole. Senza di esso, l’appello non può essere considerato valido. Ma cosa succede se, per un mero errore materiale, questo documento non viene inserito nel fascicolo cartaceo, pur essendo stato correttamente trasmesso per via telematica? Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che la sostanza prevale sulla forma, tutelando il diritto alla difesa.
I Fatti del Caso: un Appello Dichiarato Inammissibile
Il caso ha origine da una decisione della Corte di Appello di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato dal difensore di un imputato contro una sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno. La ragione di tale drastica decisione era apparentemente semplice: nel fascicolo d’appello mancava il mandato ad impugnare, ovvero l’atto con cui l’imputato conferisce al legale il potere di agire in suo nome.
Contro questa ordinanza, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo di aver commesso un semplice errore. Egli affermava che il mandato, contenente anche l’elezione di domicilio, era stato ritualmente allegato all’atto di appello depositato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), come previsto dalle normative vigenti.
La Decisione della Corte di Cassazione e il mandato ad impugnare
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. La decisione si basa su un principio fondamentale: la verifica della volontà dell’imputato. La Cassazione, avendo il potere di esaminare direttamente gli atti del fascicolo in presenza di eccezioni di nullità, ha potuto accertare la realtà dei fatti.
L’analisi ha confermato la versione del difensore: il mandato ad impugnare era stato effettivamente allegato alla trasmissione telematica dell’atto. L’errore era consistito nel non allegare lo stesso documento alle copie cartacee del fascicolo destinate alla Corte d’Appello. Di conseguenza, l’ordinanza di inammissibilità è stata annullata senza rinvio, e gli atti sono stati restituiti alla Corte d’Appello di Salerno per procedere con il giudizio di merito.
Le Motivazioni: la Sostanza Prevale sulla Forma
La motivazione della Cassazione è di grande importanza pratica e giuridica. La Corte ha stabilito che la presenza del mandato nell’invio telematico era una prova sufficiente e inequivocabile della precisa volontà del ricorrente di proporre appello. Il deposito telematico, in questo contesto, assume un valore probatorio pieno che non può essere sminuito da una successiva dimenticanza nel fascicolo cartaceo.
Questo approccio evidenzia come un vizio puramente formale, derivante da un’involontaria discrepanza tra il deposito digitale e quello cartaceo, non possa compromettere un diritto fondamentale come quello all’impugnazione. La giustizia sostanziale, ovvero la possibilità per l’imputato di avere un secondo grado di giudizio, deve prevalere su un errore procedurale che non inficia la validità e l’autenticità della volontà espressa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Avvocati e Assistiti
Questa sentenza offre un importante spunto di riflessione. Da un lato, ribadisce l’importanza per i difensori di prestare la massima attenzione durante il deposito degli atti, specialmente in un sistema che prevede ancora una doppia modalità (telematica e cartacea). Dall’altro, fornisce una fondamentale garanzia per gli assistiti: un mero errore materiale non può tradursi nella perdita del diritto a far valere le proprie ragioni in appello. La decisione rafforza la validità e l’affidabilità del processo di digitalizzazione della giustizia, riconoscendo al deposito telematico un ruolo centrale e decisivo nella manifestazione della volontà processuale.
Perché l’appello era stato inizialmente dichiarato inammissibile?
L’appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello perché, a seguito di un errore, il mandato ad impugnare non era stato allegato alle copie cartacee del fascicolo, facendo sembrare che mancasse l’autorizzazione dell’imputato a procedere.
Cosa ha scoperto la Corte di Cassazione analizzando il fascicolo?
La Corte di Cassazione, esaminando direttamente gli atti, ha scoperto che il difensore aveva correttamente allegato il mandato ad impugnare all’atto di appello inviato tramite trasmissione telematica (PEC), dimostrando che si era trattato solo di un errore materiale nell’assemblaggio del fascicolo cartaceo.
Qual è stata la decisione finale della Cassazione e perché?
La Cassazione ha annullato l’ordinanza di inammissibilità e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte di Appello per il giudizio. La decisione si fonda sul principio che la prova della volontà di impugnare, chiaramente dimostrata dal deposito telematico completo, prevale su un errore formale, garantendo così il diritto sostanziale alla difesa e all’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15169 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME natg, il DATA_NASCITA GLYPH ‘—-) -A 1 -2, avverso l’ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza ex art. 591 cod.proc.pen. in data 7 novembre 2023, dichiarava inammissibile per difetto di mandato ad impugnare allegato all’impugnazione, l’appello avanzato dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 13 luglio 2023.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione legge posto che il mandato ad impugnare contenente l’elezione di domicilio risultava ritualmente allegato all’atto depositato a mezzo PEC il 27 luglio 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero dall’analisi del fascicolo che questa Corte di cassazione è legittimata a compie in caso di eccezioni di nullità risulta che all’atto di appello veniva allegata la nomina del dif
N
di fiducia AVV_NOTAIO con l’elezione di domicilio che, per mero errore, non veniva poi al alle copie del fascicoletto per l’appello. Invero il difensore provvedeva sia al depo dell’impugnazione che alla trasmissione telematica dello stesso atto, allegando sol seconda il mandato ad impugnare, comunque, ritualmente rilasciato ed indicativo della volontà del ricorrente di proporre ricorso per cassazione.
In conclusione, l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio con rest degli atti alla corte di appello di Salerno per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello per il giudizio.
Roma, 26 marzo 2024
LA PRESIDENTE ,-NOME COGNOME