Mandato ad Impugnare: l’Importanza della Prova Documentale
L’esercizio del diritto di difesa nel processo penale è scandito da regole precise, la cui violazione può avere conseguenze drastiche come l’inammissibilità di un appello. Una di queste regole riguarda il mandato ad impugnare, un documento fondamentale che autorizza il difensore a contestare una sentenza per conto del suo assistito. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci mostra come un errore di fatto, ovvero non vedere un documento che in realtà è presente, possa essere corretto, garantendo così la prosecuzione del giudizio.
I Fatti di Causa
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna, presentava appello tramite il proprio difensore. Tuttavia, la Corte d’appello di Bologna dichiarava l’impugnazione inammissibile. La ragione? Secondo i giudici d’appello, mancava uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dal condannato al suo avvocato dopo la pronuncia della sentenza, come richiesto da una specifica norma del codice di procedura penale (art. 581 c.p.p., comma 1-quater).
Il Ricorso in Cassazione e l’Errore sul Mandato ad Impugnare
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione. La tesi difensiva era semplice ma cruciale: l’ordinanza di inammissibilità era basata su un presupposto di fatto errato. Il legale sosteneva, infatti, che il mandato necessario era stato regolarmente allegato all’atto di appello inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla cancelleria della Corte. Anche l’Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, esaminata la questione, ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza, ritenendo fondate le ragioni del ricorrente.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha esercitato il suo potere di ‘giudice del fatto’ per le questioni processuali. Ciò significa che, in questi casi, la Suprema Corte può esaminare direttamente gli atti del fascicolo per verificare la correttezza della procedura.
Dall’esame diretto degli atti è emerso che la tesi difensiva era corretta. Il mandato, datato 18 luglio, risultava effettivamente allegato ai documenti depositati telematicamente il 24 luglio e pervenuti tramite PEC il 21 dello stesso mese. Di conseguenza, l’assunto fattuale su cui la Corte d’appello aveva fondato la sua ordinanza di inammissibilità si è rivelato palesemente errato. La Corte non aveva visto, o non aveva considerato, un documento che invece era regolarmente presente agli atti.
Le Conclusioni
La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si limita a correggere un errore procedurale grave. Annullando la declaratoria di inammissibilità, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna, che ora dovrà procedere con l’esame nel merito dell’appello. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: le decisioni processuali devono basarsi su un’accurata verifica degli atti e un errore di fatto può e deve essere emendato per garantire il pieno diritto alla difesa e a un giusto processo.
Cosa succede se una Corte d’Appello dichiara un appello inammissibile per un errore di fatto, come la mancata visione di un documento?
La Corte di Cassazione può annullare tale decisione. In casi di vizi procedurali, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti e, se rileva un errore fattuale, deve correggerlo, annullando il provvedimento errato e disponendo la prosecuzione del giudizio.
In questo caso, il mandato ad impugnare era veramente mancante?
No. La Corte di Cassazione ha verificato che il mandato era stato regolarmente allegato all’atto di appello e depositato tramite PEC. L’ordinanza della Corte d’Appello era quindi basata su un presupposto fattuale non corretto.
Qual è la conseguenza pratica della decisione della Cassazione?
L’ordinanza di inammissibilità è stata annullata. Di conseguenza, il processo d’appello, che era stato bloccato, ora può proseguire. Gli atti vengono trasmessi nuovamente alla Corte d’Appello di Bologna affinché proceda con la celebrazione del giudizio di secondo grado.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12668 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CECCANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso. ricorso trattato ai sensi dell’art.611 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ex art.581 comma 1 quater c.p.p. l’atto di appello presentato da NOME COGNOME avverso una sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, per mancanza di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza gravata.
Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo che denuncia inosservanza di norme e manifesta illogicità della motivazione, che il mandato necessario ad impugnare fosse in realtà stato allegato all’atto di appello con la PEC indirizzata alla Cancelleria della Corte d’appello. L’AVV_NOTAIO Generale con memoria inviata per PEC ha chiesto l’annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti alla Corte d’appello di provenienza perché proceda al giudizio.
L’esame del fascicolo, consentito dalla natura della questione sottoposta (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche dei fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali per le verifich
eventualmente necessarie -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) consente di confermare l’assunto difensivo dato che il mandato del 18 luglio 2023 risulta effettivamente allegato agli atti, timbrato per deposito il 24 luglio con indicazio “pervenuto tramite EMAIL” il 21 dello stesso mese.
L’assunto fattuale sul quale è basata l’ordinanza di inammissibilità si rivela quindi errato, con conseguente necessità di annullare il provvedimento impugnato sena rinvio e trasmettere gli atti alla Corte d’appello per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 29 febbraio 2024
Il Consigliere es ensore COGNOME
Il Presi ente