Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15904 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15904 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il 02/09/1942
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., l’appello proposto in data 27 settembre 2023 da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato il citato imputato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
La Corte distrettuale osserva che all’atto di appello è stato allegato un mandato ad impugnare non contenente la necessaria dichiarazione o elezione di
domicilio dell’imputato, richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
Avverso l’indicata ordinanza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce inosservanza degli artt. 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.
Sostiene che, essendo presente il mandato ad impugnare, la norma di riferimento sarebbe quella di cui all’artt. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.
Evidenzia: che sull’interpretazione della norma è sorto contrasto rimesso alle Sezioni Unite; che, nella specie, dagli atti del procedimento (intestazione della sentenza e decreto che dispone il giudizio) risultava l’elezione di domicilio dell’imputato presso lo studio del difensore, in Catania, INDIRIZZO
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti, cui il giudice di legittimità ha accesso in ragione della natura processuale della questione oggetto di scrutinio, emerge che all’atto di appello, proposto dal difensore di fiducia dell’imputato “assente”, si trova allegato uno specifico mandato ad impugnare la sentenza di primo grado, ma non una contestuale dichiarazione o elezione di domicilio, in quanto viene lasciata in bianco la relativa voce “dichiara di eleggere domicilio in”.
Occorre chiarire l’ambito temporale e normativo di riferimento.
Si discute della ammissibilità di un appello proposto avverso una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 18 aprile 2023.
3.1. In virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 89, comma 3, del d. Igs. n. 150 del 2022, all’atto di appello si applicavano le disposizioni degli articoli 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. introdotti dai citato decreto legislativo (c.d. Riforma Cartabia).
Queste norme, nel loro testo originario, regolavano i contenuti formali delle impugnazioni, distinguendo tra processo in presenza e processo in assenza.
Nella prima ipotesi si richiedeva che con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori venisse depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 comma 1-ter, ora abrogato per effetto della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024).
Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, invece, con l’atto d’impugnazione del difensore (indifferentemente di fiducia o di ufficio) doveva essere depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 comma 1 -quater, ora riscritto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, che ha conservato tale obbligo formale solo a carico del difensore di ufficio).
3.2. Nel caso in rassegna viene in rilievo un processo in assenza dell’imputato, dunque la disciplina di riferimento è quella di cui all’art. 581 comma 1 -quater, cod. proc. pen. e non quella del comma precedente come invece erroneamente ritiene il ricorrente.
L’atto di appello in rassegna, proposto entro il 24 agosto 2024, cade nel regime dell’art. 581 comma 1 quater nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 114 del 2024, e ciò in virtù del principio del tempus regit actum che regola la materia processuale in assenza di normativa transitoria (arg. da Sez. U. De Felice del 24/10/2024, informazione provvisoria).
In forza della norma applicabile, lo specifico mandato a impugnare, da allegarsi all’atto di impugnazione, deve contenere la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Sulla chiara disposizione testuale dettata dall’art. 581 comma 1 -quater cod. proc. pen., non è sorto il contrasto interpretativo che, invece, è maturato in riferimento all’art. 581 comma 1 – ter, ora composto dalle Sezioni Unite con la menzionata sentenza COGNOME.
La giurisprudenza di legittimità si è da subito orientata nel senso che, in tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute devono essere successivi alla sentenza e contestuali all’impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088 – 01; Sez. 2, n. 24299 del 09/04/2024, COGNOME, Rv. 286538 – 01; Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, COGNOME, Rv. 286634 – 01).
Nel caso in esame il mandato allegato all’appello non contiene tale necessaria dichiarazione, né risulta una elezione o dichiarazione di domicilio successiva all’atto di appello e contestuale all’impugnazione, pertanto è corretta la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione pronunciata dalla Corte distrettuale con l’ordinanza qui impugnata.
Discende il rigetto del ricorso e la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/03/2025