Mandato ad impugnare: perché la procura di primo grado non basta più
Con la recente ordinanza n. 30170/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sugli effetti della Riforma Cartabia nel processo penale, soffermandosi su un punto cruciale: il mandato ad impugnare per l’imputato giudicato in assenza. La decisione chiarisce in modo definitivo che la nomina fiduciaria conferita al difensore nel primo grado di giudizio, pur contenente un generico potere di presentare appello, non è più sufficiente a soddisfare i nuovi requisiti di ammissibilità. Vediamo nel dettaglio il caso e le motivazioni della Corte.
I fatti del processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale. L’imputato, giudicato in assenza, aveva nominato un difensore di fiducia fin dal primo grado, conferendogli il potere di impugnare. Forte di questa nomina, il legale presentava appello. Tuttavia, la Corte d’Appello dichiarava il gravame inammissibile per violazione dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla Riforma Cartabia, richiede che l’atto di impugnazione del difensore dell’imputato assente sia accompagnato, a pena di inammissibilità, da uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Contro questa decisione, il difensore proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo la validità della procura originaria.
L’importanza del mandato ad impugnare specifico
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile e confermando la linea interpretativa della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno spiegato che l’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. ha una finalità ben precisa e non può essere aggirato da una nomina precedente. La norma risponde a una duplice esigenza:
1. Verificare la volontà attuale dell’imputato: La legge vuole assicurarsi che la decisione di impugnare provenga effettivamente dall’imputato assente e che sia una scelta consapevole e attuale, successiva alla conoscenza della sentenza di condanna.
2. Garantire la certezza delle notifiche: Il mandato deve contenere la dichiarazione o l’elezione di domicilio, fornendo alla cancelleria del giudice dell’impugnazione (giudice ad quem) un riferimento certo e aggiornato per notificare il decreto di citazione a giudizio.
le motivazioni
La Corte Suprema ha sottolineato che il tenore letterale della norma è inequivocabile e non lascia spazio a interpretazioni estensive. Il legislatore ha voluto superare la presunzione di conoscenza e volontà legata a una procura generica conferita all’inizio del processo. Per bilanciare questo nuovo onere, la stessa Riforma Cartabia ha introdotto l’art. 585, comma 1-bis, c.p.p., che concede al difensore 15 giorni in più per presentare l’impugnazione, proprio per dargli il tempo materiale di ottenere dal suo assistito assente lo specifico mandato ad impugnare. Queste ragioni, logiche e sistematiche, impediscono di considerare sufficiente un potere impugnatorio contenuto in una nomina fiduciaria conferita in primo grado. Pertanto, l’appello presentato senza tale specifico mandato è stato correttamente dichiarato inammissibile.
le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale introdotto dalla Riforma Cartabia: la partecipazione, anche a distanza, dell’imputato al processo deve essere effettiva e consapevole. Per i difensori, ciò significa che, in caso di imputato assente, non è più possibile fare affidamento sulla procura iniziale. È indispensabile attivarsi immediatamente dopo la sentenza per ottenere un nuovo e specifico mandato, rispettando i requisiti di forma e contenuto previsti dalla legge, al fine di evitare una declaratoria di inammissibilità che precluderebbe la possibilità di un secondo grado di giudizio.
Dopo la Riforma Cartabia, è sufficiente la nomina fiduciaria di primo grado per impugnare una sentenza se l’imputato è assente?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che è necessario uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Qual è lo scopo della norma che richiede un mandato ad impugnare specifico per l’imputato assente?
La norma ha un duplice scopo: primo, riscontrare un’effettiva e attuale volontà di impugnazione da parte dell’imputato assente; secondo, fornire alla cancelleria del giudice un riferimento certo e aggiornato per la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Cosa succede se il difensore presenta appello per un imputato assente senza questo specifico mandato ad impugnare?
L’appello viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che il giudice non esaminerà il merito del ricorso, e la sentenza di primo grado diventerà definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30170 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
,sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con ordinanza del 26/2/2024 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile – per violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata il 20/6/2023 dal Tribunale di Como.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, evidenziando che il difensore era stato investito di nomina fiduciaria già in primo grado, con espresso conferimento di potere di impugnare in appello, non potendo, pertanto, trovare applicazione la norma richiamata.
Considerato che il ricorso è inammissibile. 4. L’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Questa norma, applicabile al giudizio in esame, trova la propria ratio, per un verso, nella necessità di riscontrare un’effettiva ed attuale volontà di impugnazione in capo all’imputato assente, e, per altro verso, di fornire alla cancelleria del giudice ad quem un riferimento certo ed attuale con riguardo al luogo presso cui notificare il decreto di citazione a giudizio; questi incombenti potrebbero richiedere tempo al difensore, e per questo l’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. – introdotto con la medesima “riforma Cartabia” – ha previsto che i termini di cui alla stessa norma sono aumentati di 15 giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza. Tali ragioni – insieme al chiaro tenore letterale – impediscono, pertanto, di ritenere sufficiente il potere impugNOMErio contenuto in una nomina fiduciaria conferita in primo grado. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle -spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.