Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4514  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a LODI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione e di euro mille di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla statuizione di confisca del danaro sequestrato.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che l’art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che: “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
Secondo il recente, ma già consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-quater cit., nella parte in cui prevede la necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, si applica anche al ricorso per Cassazione, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato assente, – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di u assente “consapevole (Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, NOME, Rv. 285444; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353).
L’intero sistema processuale introdotto dalla Riforma Cartabia, infatti, è permeato dall’esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell’imputato al processo, ne discende che anche l’impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell’imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica. Questa Corte in tema di applicabilità della disciplina di cui all’art. 581 cit. al giudizio di Cassazione, ha affermato la piena compatibilità della sua ratio con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensionale, la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previsione, che fa menzione della “citazione a giudizio”, formalmente propria della regolamentazione del processo di merito (Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, COGNOME, non massimata).
L’intenzione del legislatore nel prevedere uno specifico mandato ad impugnare, deve ritenersi senz’altro applicabile al giudizio di cassazione in ragione della collocazione sistematica della norma “Forme dell’impugnazione,” nell’ambito del libro IX dedicato in generale alle impugnazioni e in considerazione della ratio sottesa alla Riforma, consistente nel selezionare le impugnazioni, anche per il giudizio di Cassazione, avendo comunque attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo.
Lo scopo perseguito dal legislatore consiste nel consentire la proposizione di impugnazioni consapevoli da parte dell’imputato nell’ottica di semplificare (anche) l’attività della Corte di cassazione e garantire la corretta amministrazione della giustizia, senza che dai più stringenti requisiti i posti dalla norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato.
Dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non conseguono lesioni ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, in quanto, se l’imputato prova che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, può ricorrere ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nell opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare.
Nella fattispecie in esame, il difensore ha presentato ricorso in data 2 marzo 2023 nell’interesse dell’imputato – che era libero ed assente – in mancanza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza impugnata.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024.