Mandato ad Impugnare: Quando l’Assenza in Processo Rende Nullo l’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, reso ancora più stringente dalla Riforma Cartabia: l’imputato assente durante l’intero giudizio deve rilasciare uno specifico mandato ad impugnare al proprio difensore dopo la pronuncia della sentenza. In assenza di questo atto, il ricorso è destinato a un’immediata declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato nell’interesse di un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Un elemento cruciale caratterizzava la vicenda processuale: l’imputato era rimasto assente per tutta la durata del giudizio. Il suo difensore, come di prassi, aveva comunque proceduto a impugnare la decisione sfavorevole dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il ruolo del mandato ad impugnare
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una causa di inammissibilità specifica, introdotta dalla recente Riforma Cartabia. I giudici hanno rilevato che il difensore non era legittimato a proporre l’impugnazione perché privo del necessario mandato ad impugnare speciale, che doveva essere conferito dall’imputato assente solo in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nell’applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, per l’imputato rimasto assente durante l’intero processo, il difensore può presentare un’impugnazione solo se munito di uno specifico mandato, rilasciato dopo la sentenza. Questa previsione legislativa mira a garantire che l’imputato assente sia effettivamente a conoscenza della condanna e manifesti una volontà concreta e attuale di contestarla.
La Corte ha specificato che la mancanza di tale mandato speciale rende il difensore ‘non legittimato’, comportando un vizio insanabile che porta all’inammissibilità del ricorso. Tale vizio, data la sua evidenza, può essere dichiarato con un’ordinanza emessa in camera di consiglio non partecipata, una procedura accelerata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come diretta conseguenza dell’inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per avvocati e assistiti. Dimostra come le riforme procedurali possano avere un impatto decisivo sull’esito dei ricorsi. Per l’imputato che sceglie o si trova nella condizione di assenza processuale, diventa cruciale attivarsi tempestivamente dopo la sentenza per conferire il necessario mandato ad impugnare. Per i difensori, è imperativo verificare scrupolosamente la sussistenza di questo requisito prima di depositare l’atto di appello, per non vanificare il diritto di difesa e non esporre il proprio assistito a ulteriori sanzioni economiche.
Cosa è necessario per impugnare una sentenza se l’imputato è stato assente durante tutto il processo?
È indispensabile che l’imputato conferisca al proprio difensore uno specifico mandato ad impugnare, e tale mandato deve essere rilasciato in una data successiva alla pronuncia della sentenza che si intende contestare.
Cosa accade se il difensore presenta un ricorso senza questo specifico mandato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Ciò significa che i giudici non esamineranno le ragioni del ricorso, fermando il procedimento per un vizio di forma, poiché il difensore è considerato privo della legittimazione a impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
L’imputato (il ricorrente) viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19689 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avvi
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alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che ricorre la causa di inammissibilità prevista dall’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede specifico mandato ad impugnare conferito da parte dell’imputato che sia rimasto assente nel corso dell’intero giudizio, rilasciato successivamente alla sentenza;
ritenuto che l’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5bis cod. proc. pen.,trattandosi di impugnazione proposta da difensore non legittimato (cfr. Sez., n. 6264 del 10/01/2024, Rv. 285984);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024