Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2992 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2992 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 02/12/1983 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. COGNOME per l’udienza senza discussione orale, non richiesta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto nel suo interesse avverso la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Bologna il 2 marzo 2023 l’ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 8000 di multa in quanto riconosciutolo colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 1, D.P.R. 309/90 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché 110 cod. pen. e 391 -ter, comma 1, cod. pen., tutti commessi in Bologna il 31 maggio 2022.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’appello promosso nell’interesse di lacomino fosse inammissibile ai sensi dell’art. 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. applicabili all’impugnazione in esame essendo la sentenza impugnata è successiva al 1 gennai o 2023. Ricorda che sia lacomino che il coimputato COGNOME sono rimasti assenti in primo grado, poiché – detenuti per questa causa – hanno entrambi rinunciato a comparire all’udienza preliminare, ove i due difensori, muniti di procura speciale, hanno richiesto il rito abbreviato. E anche alla successiva udienza due imputati rinunciavano a comparire, sicché venivano giudicati in assenza.
Orbene, mentre il difensore e procuratore speciale dell’COGNOME produceva unitamente all’atto dì appello, specifico mandato ad impugnare con relativa elezione di domicilio, il difensore di fiducia di lacomino non ha assolto a tale onere, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581 comma 1quater cod. proc. pen.
I giudici del gravame del merito osservano che il fatto che lacomino fosse detenuto al momento della proposizione dell’appello può, secondo un recente orientamento giurisprudenziale (il riferimento è al dictum di Sez. 4 n. 38442/2023), esonerare il difensore dal deposito della nuova elezione/dichiarazione di domicilio ma non anche dal deposito dello specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente all’emissione della sentenza di primo grado. Tale requisito – ricordano -è previsto a pena di inammissibilità dell’impugnazione dal medesimo articolo di legge sopra richiamato.
L’inammissibilità dell’appello – si legge nel provvedimento impugnato rende inammissibile anche il successivo concordato ex art. 599-bìs cod. proc. pen. che postula un accordo delle parti su motivi di appello di cui il giudice del gravame sia regolarmente investita, ma ciò non è avvenuto nel caso di lacomino. Peraltro, viene evidenziato che la proposta di concordato è pervenuta alla Corte territoriale il medesimo giorno dell’udienza e che non si rinviene alcuna procura speciale rilasciata al difensore a tal fine, né tanto meno al sostituto.
Il difensore ricorrente sottolinea che, da quanto si evince nella sentenza di primo grado, il proprio assistito era presente.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo sopra illustrato è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
In primis, rileva il Collegio che occorre sgombrare il campo da ogni dubbio circa la posizione giuridica in cui l’imputato è stato giudicato in primo grado, che era quella di assente.
Ed invero, al di là dell’equivoca dizione che compare nell’intestazione della sentenza del GUP bolognese (ove effettivamente si legge che lo COGNOME è «in atto in stato di custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Voghera – rinunciante a comparire a questa udienza- come presente » è lo stesso difensore ricorrente che conferma in ricorso il dato risultante dagli atti della detenzione a Voghera e della rinuncia a comparire alle udienze che si sono svolte nel presente processo a suo carico.
Orbene, è fuori discussione che a seguito della rinuncia a comparire all’udienza da parte dell’imputato detenuto lo stesso è legittimamente considerato assente e, come tale, è rappresentato dal difensore. In proposito costituisce, peraltro, ius receptum, che la rinuncia produce i suoi effetti non solo per l’udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950 – 01; conf. Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, COGNOME, Rv. 264670 – 01; Sez. 4, n. 27974 del 26/03/2014, COGNOME, Rv. 261567 – 01).
L’imputato detenuto che manifesta per iscritto la propria volontà di non essere tradotto al processo opera, in concreto, il medesimo atto volitivo dell’imputato libero che, regolarmente citato per l’udienza, decide di non presentarsi. Del resto, lo stesso art. 420-bis, al comma 1 lett. b, cod. proc. pen. prevede che si proceda in assenza dell’imputato libero o detenuto «quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire…».
3. Detto dell’assenza dell’imputato, va evidenziato che, ancorché faccia rifermento anche all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la ratio decidendi del provvedimento impugnato attiene alla mancanza di un nuovo mandato difensivo, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
In relazione a tale ultima norma, va ricordato che la legge 9 agosto 2024, n. 114 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” in G.U. Serie Gen. n. 187 del 10 agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all’art. 2, comma 1, lett. o), ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. e ha inserito al comma 1quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio». Dunque, dal 25 agosto 2024, data di dall’entrata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. E nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l’impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
L’impugnazione che ci occupa risulta presentata in data 19 maggio 2023.
Ebbene, con giurisprudenza costante si è andato affermando un condivisibile orientamento secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, continueranno ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni (cfr. Sez. 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez. 4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982), tesi che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actum) riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime.
Più recentemente, poi, con ordinanza nr. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024 la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite, tra le altre, la questione: “Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pena – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione”.
Ebbene, dall’informazione provvisoria n. 15/2024 emerge che all’udienza del 24 ottobre 2024 nel ricorso N.R.G. 6578/2024 – Ric. NOME COGNOME le Sezioni Unite hanno risposto al quesito in questione nel senso che la disciplina contenut nell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. E il principio, evidentemente, trova una sua applic zione anche in relazione alla modifica intervenuta per l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Ratione temporis, occorreva, dunque, a pena di inammissibilità del proposto appello, a fronte di un imputato assente, «specifico mandato ad impugnare, rila sciato dopo la pronuncia della sentenza» ai sensi dell’art. 581 comma 1-quate cod. proc. pen.
Ciò perché, a fronte di un imputato assente, detenuto o libero che sia, vi è eadem legis ratio nel richiedere la verifica della sua volontà di impugnare.
Ne deriva che legittimamente la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dallo COGNOME.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 11/12/2024