Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46794 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46794 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 10/04/1978
avverso l’ordinanza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, dott.ssa NOME COGNOME la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 luglio 2024, la Corte di appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza con cui, il Tribunale di Pavia, il 3 febbraio 2023, lo ha condannato per il reato sanzionato dall’art. 424 cod. pen..
A tal fine, ha rilevato che, essendosi proceduto, in primo grado, in assenza dell’imputato, la proposizione dell’impugnazione, da parte del difensore di ufficio, avrebbe dovuto essere accompagnata, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo applicabile ratione temporis (l’atto di appello essendo stato depositato il 16 febbraio 2023) ed a pena di inammissibilità, da specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Considerato che, nel caso di specie, non è stata allegata dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato – il quale, peraltro, non ha rilasciato specifico mandato ad impugnare – ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione.
L’avv. NOME COGNOME difensore di ufficio di NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione.
Rileva, al riguardo, che COGNOME è stato dichiarato irreperibile con decreto emesso dal pubblico ministero il 3 settembre 2019, condizione della quale si è correttamente dato atto nel verbale di udienza del 29 gennaio 2021 -diversamente da quanto accaduto in occasione delle successive udienze, ove ne è stata erroneamente indicata l’assenza – e che, impedendo, in concreto, al legale di mantenere i contatti con l’assistito (il quale, peraltro, è domiciliato ex lege presso il difensore), osta, vieppiù alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’istituto, all’applicazione della normativa in materia di necessaria dichiarazione o elezione di domicilio e sottoscrizione di specifico mandato ad impugnare.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
Il provvedimento impugnato – così come, specularmente, il ricorso – si impernia sulla veste processuale dell’imputato, che il giudice di primo grado ha qualificato come assente.
L’obiezione sollevata, in proposito, dal ricorrente muove, in particolare, dall’emissione, da parte del pubblico ministero ed ai fini della notificazione dell’avviso di conclusione di indagini preliminari, di decreto di irreperibilità, del quale il Tribunale procedente ha, in effetti, dato atto nel verbale di udienza del 29 gennaio 2021, ove egli è indicato come «libero non comparso (già dichiarato irreperibile dal P.M. con decreto 3.9.2019)».
La prospettazione difensiva omette, tuttavia, di considerare che il Tribunale – lungi dal disporre, in ossequio alla disciplina processuale íllo tempore vigente, la sospensione del processo ex art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., ciò che sarebbe accaduto qualora avesse ritenuto la persistente irreperibilità di COGNOME e, quindi, l’assenza delle condizioni previste dall’art. 420-bis cod. proc. pen. e l’impossibilità di procedere alla notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 420 -quater, comma 1, cod. proc. pen. – ha proseguito il giudizio sull’espressa e costante considerazione, a partire dalla successiva udienza del 12 novembre 2023 e sino alla conclusione del giudizio di primo grado, dell’assenza dell’imputato.
Tanto ha fatto, deve logicamente ritenersi in assenza di elementi di segno contrario, sul postulato che l’imputato – la cui difesa nulla ha, al riguardo, obiettato o eccepito, nel corso del giudizio e, ancora, con il ricorso per cassazione – ha avuto effettiva conoscenza del processo, con conseguente superamento dello status di irreperibile certificato dal decreto emesso dal pubblico ministero in un diverso e precedente contesto cronologico e procedinnentale.
Rebus sic stantibus, ineccepibile si palesa allora, in quanto coerente con la condizione processuale di assenza di COGNOME e, in fatto, con il difetto di mandato specifico ad impugnare e dichiarazione o elezione di domicilio da parte di imputato assistito da difensore di ufficio, la conclusione raggiunta dalla Corte di appello.
La declaratoria di inammissibilità dell’appello non preclude, peraltro, all’imputato, nel caso in cui l’assenza fosse stata dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, la possibilità di far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che egli non è stato in grado di esercitare e, in primis, alla rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 47327 dei 03/11/2023, COGNOME, Rv. 285444 – 01).
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 05/11/2024.