Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8807 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a IASI( ROMANIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 12 aprile 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Castrovillari datata 12-4-2023 che aveva condannato NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di concorso in rapina aggravata e les personali.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, dichiarato assente in fase di appello, AVV_NOTAIO, senza allegare alcun mandato ad impugnare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto in difetto di legittimazione e deve, pertanto, essere dichia inammissibile con procedura de plano.
Ed invero, ai sensi dell’art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore è depositato, a pen di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
Trattasi di disposizione fondamentale della c.d. Riforma Cartabia che persegue il chiar obiettivo di evitare le impugnazioni di imputati non consapevoli e che richiede pertanto, confronti di chi non abbia partecipato al giudizio, una specifica manifestazione di volontà dir ad impugnare la pronuncia di appello da formalizzare con la sottoscrizione di specifico mandato a ricorrere per cassazione rilasciato al difensore dopo la sentenza di appello.
Nel caso di specie al ricorso in originale non è allegato alcun mandato e ciò pure se ricorrente risulta essere stato giudicato in assenza in fase di appello.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profil di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 14 febbraio 2024