Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47030 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 19/10/1996
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 19 febbraio 2024 la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cartagirone, in data 27 settembre 2022 ; aveva dichiarato NOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), comma 2 bis, 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 2400 di ammenda.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
In via preliminare chiede sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1 ter e 1 quater, cod.proc.pen. e 161, comma 1, cod.proc.pen. i .in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., laddove prevede che con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori dePositata.a pena di inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio e laddove prevede che “nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore è depositato a pena di inammissibilità specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato”.
Si assume che la facoltà di impugnare le sentenze di condanna senza limiti e preclusioni ingiustificate rappresenta un profilo assolutamente insopprimibile del diritto di difesa dell’imputato così come strutturato nell’assetto costituzionale vigente, corollario dell’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado procedimento.
Si ritiene che, al di là della censura di costituzionalità, la disposizione di cu all’art. 581 cod.proc.pen. non debba trovare applicazione con riguardo al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 157 cod.pen. ed al d.l. n. 11 del 2020 (conv. dalla I. n. 27 del 2020) e lett. e),in riferimento alla nota prot. N. 134/Int. dell’8.5.2020.
Si rileva che la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di dichiarare estinto i reato per prescrizione in quanto ha ritenuto che il rinvio disposto all’udienza del 12.5.2020 avesse comportato la sospensione dei termini per 252 giorni, e cioè per tutta la durata del rinvio, mentre invece il rinvio era stata disposto da parte
del giudice all’udienza del 12 maggio 2020, non potendo quindi applicarsi la sospensione della prescrizione prevista per l’emergenza pandemica da Covid -19.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606:comma 1, lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all’art. 165 cod.pen. e lett. e) per essere la motivazione sul punto mancante in relazione allo specifico motivo di appello.
Si assume che la Corte d’appello non si è pronunciata sul terzo motivo di appello riguardante la genericità e la concreta inesigibilità della prescrizione di cui agli obblighi stabiliti ex art. 165 cod.pen. costituiti nella specie dall’eliminazione delle conseguenze dannose del reato.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per difetto di legittimazione ad impugnare del difensore.
L’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., prevede che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
In ragione della disposizione transitoria di cui all’art. 89, comma 3, del citato decreto, la nuova norma è applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto stesso (30 dicembre 2022), essendo irrilevante che la dichiarazione di assenza sia avvenuta prima o dopo l’entrata in vigore della riforma.
Nel caso in esame, risulta che l’imputato è stato dichiarato assente nel primo grado di giudizio e che il suo difensore, nominato d’ufficio, ha impugnato la sentenza del Tribunale nella vigenza della precedente normativa. Il giudizio d’appello si è svolto con trattazione cartolare, di talché si deve ritenere che anche in secondo grado l’imputato sia stato giudicato in assenza, stante il disposto dal comma 1 del sopra menzionato articolo 89.
Secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte, la nuova causa di inammissibilità di cui al comma 1 quater dell’art. 581 c.p.p., nella parte in cui si
riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione, sicché, ove la sentenza impugnata sia stata pronunciata in data successiva al 30 dicembre 2022 (come nella specie), è necessario lo specifico mandato per proporre ricorso per cassazione (ex multis, Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, COGNOME, Rv. 285444-01; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305-01).
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., che si richiede di sollevare, la stessa, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, è’ manifestamente infondata, in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di no colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (cfr. Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Rv. 285900, nonché, nello stesso senso, Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324).
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6.11.2024