Mandato ad Impugnare: Quando l’Assenza dell’Imputato Rende l’Appello Nullo
Nel processo penale, il rispetto delle forme è garanzia di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, ponendo l’accento su un requisito fondamentale: lo specifico mandato ad impugnare. Senza questo atto, il ricorso presentato dal difensore per conto di un imputato assente è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire la sua portata pratica.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Condanna
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato la sua condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Benevento. La condanna riguardava reati previsti dal Testo Unico sulle spese di giustizia. La difesa, non condividendo la decisione dei giudici di secondo grado, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando principalmente la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva e l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a una valutazione preliminare di carattere procedurale. Oltre all’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Centralità del Mandato ad Impugnare
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti, che evidenziano errori sia di forma che di sostanza nel ricorso presentato.
La Mancanza dello Specifico Mandato
Il primo e decisivo motivo di inammissibilità è di natura puramente procedurale. I giudici hanno rilevato che il processo si era svolto in assenza dell’imputato. In tali circostanze, la legge (art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale) richiede che il difensore che presenta l’atto di impugnazione sia munito di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dall’assistito dopo la pronuncia della sentenza. Nel caso di specie, questo mandato mancava. Si tratta di un requisito formale non sanabile, posto a garanzia della effettiva volontà dell’imputato di contestare la decisione. La sua assenza rende l’impugnazione irricevibile.
La Manifesta Infondatezza dei Motivi
Pur potendosi fermare al vizio procedurale, la Corte ha voluto aggiungere un’ulteriore considerazione. Le doglianze presentate nel ricorso erano, a loro avviso, manifestamente infondate. Non erano altro che una sterile riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi critici. In particolare, per quanto riguarda la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, la Cassazione ha ricordato un principio consolidato: la riapertura del dibattimento in appello è un’eccezione, subordinata alla valutazione del giudice che la ritiene assolutamente necessaria per decidere. La Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e corretto le ragioni per cui non riteneva necessaria una nuova istruttoria, disponendo già di tutti gli elementi per giudicare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre due lezioni importanti. La prima è che nel diritto processuale penale la forma è sostanza. La mancanza di un requisito come lo specifico mandato ad impugnare può vanificare un’intera strategia difensiva, precludendo l’accesso al giudizio di legittimità. È un monito per i difensori a prestare la massima attenzione agli adempimenti formali, specialmente quando assistono un imputato assente. La seconda lezione riguarda la strategia di appello: non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni del primo grado. Per avere speranza di successo, un’impugnazione deve contenere critiche specifiche, pertinenti e nuove rispetto alla motivazione della sentenza che si contesta, dimostrando perché la decisione dei giudici precedenti sarebbe errata.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il difensore ha depositato l’atto di impugnazione in assenza dell’imputato senza essere in possesso di uno specifico mandato ad impugnare, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
La richiesta di rinnovare l’istruttoria in appello è sempre accolta?
No. La rinnovazione dell’istruttoria in appello non è un diritto, ma una possibilità subordinata alla valutazione discrezionale del giudice. Viene concessa solo se il giudice ritiene di non poter decidere sulla base degli atti esistenti a causa di un’incompletezza dell’indagine svolta in primo grado.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Benevento per il reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Benevento, istanza del 28/07/2015; ammissione del 30/07/2015).
Deve in primo luogo evidenziarsi che, nel caso di specie, il ricorso è inammissibile poiché, essendosi proceduto in assenza dell’imputato, il ricorso per cassazione è stato depositato dal difensore in mancanza di specifico mandato ad impugnare, come previsto dall’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen. Peraltro, le doglianze sollevate con l’unico motivo sollevato (mancata assunzione di una prova decisiva nonché manifesta illogicità della motivazione), oltre ad essere manifestamente infondate, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3), con il supporto adeguati argomenti giuridici. Giova, in particolare, ricordare che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale di cu all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, P.G. in proc. AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO, Rv. 229666). Nella vicenda in esame, la Corte di merito ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi per poter decidere, correttamente illustrando le ragioni che rendevano non necessaria ai fini del decidere l’invocata rinnovazione istruttoria (p. 3). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Ptesidente