Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8067 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8067  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
AMATO NOME n. a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 28/9/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l’appello interposto avverso la sentenza del Tribunale di Locri in data 27/4/2 in quanto proposto da difensore privo dello specifico mandato ad impugnare di COGNOME NOME, contenente, altresì, la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, come presc dall’art. 581 quater, comma 1, cod.proc.pen e dalla disposizione transitoria di cui all’ar comma 3, D. Lgs n. 150/2022.
Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha formulato con un primo motivo eccezione d’incostituzionalità dell’a 581 quater cod.proc.pen. per violazione degli artt. 3 e 24 della Carta Fondamentale.
Secondo il difensore l’applicabilità della norma ai processi pendenti in primo grado alla d di entrata in vigore del D. Igs 150/22 genera una ingiustificata disparità di trattament soggetti per effetto di disposizioni non vigenti al momento del conferimento del mandat difensivo in primo grado, mandato assistito dal principio di ultrattività, con consegu compromissione del diritto di difesa.
2.1 Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 5 quater, comma 1, cod.proc.pen. e la correlata illogicità della motivazione in quanto la procu speciale per impugnare la sentenza di primo grado con contestuale elezione di domicilio era stata ritualmente conferita al difensore che per una mera svista ne ha omesso l’allegazion all’atto d’appello, nel quale se ne rinviene menzione. La disattenzione del difensore, secon il ricorrente, non può riverberare i suoi effetti preclusivi sul diritto dell’imputato a grado di giudizio. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo, formulato peraltro in maniera del tutto generica, è destituito di pre Questa Corte ha già affermato, con argomenti che il Collegio condivide integralmente, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1 e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e d 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel c in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depos la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di cita specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che n derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi “in limin impugnationis” ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termin per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 d 11/10/2023, Rv. 285324 – 01).
1.1 La valutazione di manifesta infondatezza deve estendersi anche al sospetto di incostituzionalità avanzato in relazione alla previsione dell’art. 89,comma 3, D. Igs 1 mente della quale “le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sol impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’art
175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto”. Infatti, i conten della norma transitoria appaiono coerente espressione del principio “tempus regit actum” pe come interpretato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 27614 d 29/03/2007. P.c. in proc. Lista, Rv. 236537- 01) mentre le novellate modalità di proposizi dell’impugnazione s’accompagnano alla connessa applicabilità dell’art. 175, comma 2.1, in tema di restituzione nel termine a garanzia di un consapevole ed efficace esercizio del diri d’impugnazione.
2.Infondato è anche il secondo motivo che assume l’erroneità della declaratoria d’inammissibilità dell’appello in quanto la mancata allegazione del mandato contenente l dichiarazione di domicilio sarebbe da ascrivere a mera svista del difensore, trattandosi di rilasciato dall’imputato in epoca successiva alla pronunzia della sentenza di primo grado richiamato in calce all’impugnazione.
L’art. 581 comma 1 quater, prevede che “con” l’atto di impugnazione del difensore “è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo l pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputat Il tenore della norma postula la contestualità, requisito indispensabile ai fini del prel vaglio in ordine alla ricevibilità dell’impugnazione stessa anche sotto il profilo del rila mandato in epoca successiva alla pronunzia della sentenza impugnata ma in funzione dell’instaurazione dell’ulteriore grado di giudizio, dovendo al riguardo osservarsi che, ai dell’art.39 disp. att. cod. proc. pen., i poteri di autenticazione del difensore di riferiscono esclusivamente alla sottoscrizione della parte e non si estendono alla data conferimento dell’incarico, la cui prova deve essere fornita nei modi previsti dall’art. 27 6, n. 944 del 13/03/1998, Rv. 210810 – 01) ovvero nel caso che ne occupa mediante deposito del mandato unitamente all’atto di impugnazione (in fattispecie di mandato ad impugnare una sentenza contumaciale, Sez. 3, n. 4374 del 26/02/1999, Rv. 212979 – 01).
4.Alla luce delle considerazioni che precedono s’impone il rigetto del ricorso conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Preside te