Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46366 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46366 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Germania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza del 22 febbraio 2022, che aveva condannato l’imputato NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.
All’imputato era stato contestato (capo a) la illecita detenzione di 24,591 di hashish e la cessione di sostanza stupefacente per euro, nonché (capo b) di aver
n
opposto resistenza alla polizia locale che lo aveva invitato ad allontanarsi dal comando di polizia, una volta terminati gli atti relativi al reato sub a).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
La novella introdotta dalla Riforma Cartabia, nel richiedere la procura speciale per l’impugnazione dell’imputato assente, si pone in violazione dei principi di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost: viola il principio di uguaglianza e determina uno squilibrio tra parti processuali, viola il diritto di difesa e il principio di responsabi personale e del giusto processo.
2.2. Violazione di legge in relazione alla partecipazione al processo dell’imputato dichiarato assente.
L’imputato non ha mai avuto conoscenza del processo e tutte le notifiche sono state eseguite formalmente presso il difensore di ufficio che non ha mai potuto interloquire con il suo assistito.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati ascritti.
Per quanto riguarda il capo a), la motivazione sulla destinazione illecita della sostanza detenuta è tautologica e basata su indici che dovevano piuttosto portare ad escludere detta finalità (come la presentazione in un unico pezzo, l’occultamento nella biancheria intima di casa) o su dati presuntivi (la successiva divisione della droga, attesa la mancanza di strumentazione a tal fine).
Quanto al capo b), difetta l’opposizione ad un atto di ufficio in corso di compimento, atteso che la condotta del ricorrente si colloca alla fine degli atti posti in essere dai pubblici ufficiali (dato evidenziato dalla stessa Corte di appello).
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Anche la difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte, anche di replica alle richieste del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, insistendo nei motivi proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che l’imputato in primo grado è stato giudicato in assenza e difeso d’ufficio; che l’appello è stato presentato dal difensore di ufficio e il relativ grado è stato celebrato nei confronti dell’imputato “assente”, con la partecipazione del difensore di ufficio; che con il ricorso per cassazione il medesimo difensore non ha depositato il mandato ad impugnare rilasciato dall’imputato dopo la sentenza di appello.
L’art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. L’art. 89 dello stesso decreto precisa che tale norma si applica “per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022”.
Questa Corte ha già stabilito (Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023), con argomentazioni che il Collegio condivide, che la novella introdotta all’art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen., nella parte in cui impone, a pena d’inammissibilità, all’imputato, nei confronti del quale si è proceduto in assenza, il deposito con l’atto di impugnazione di uno specifico mandato ad impugnare si applichi anche al ricorso per cassazione.
La ratio infatti della riforma, come ricostruita dalla Corte nel citato arresto, è quella di evitare la celebrazione di ulteriori gradi di giudizio (e quindi anche quello di legittimità) che l’imputato assente può in seguito vanificare con successivi rimedi restitutori. Lo specifico mandato al difensore, rilasciato dopo la sentenza da impugnare, viene infatti a dimostrare la “consapevole” celebrazione di quel grado di giudizio da parte dell’imputato assente nei precedenti gradi.
Tale conclusione non è contrastata dal difensore che ha sollevato piuttosto censure sulla compatibilità costituzionale della norma con riferimento ad ogni tipologia di impugnazione.
Peraltro, la questione di costituzionalità è formulata dal ricorrente in termini molto generici rispetto ai parametri costituzionali che si assumono violati.
In ogni caso, la norma tacciata d’incostituzionalità non prevede alcun restringimento della facoltà di impugnazione, bensì persegue, come si è detto, il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l’impugnazione sia espressione del
personale interesse dell’imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo.
Gli oneri imposti all’imputato e la prevista sanzione della inammissibilità della impugnazione si giustificano infatti con le ampie garanzie che l’ordinamento processuale riconosce a tutela dell’assente con i rimedi restitutori previsti dall’ordinamento processuale sia con la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 120 del 2022 sia con quella previgente, applicabile ex art. 89 dello stesso decreto, in ordine ai quali nulla ha osservato il ricorrente.
Ne discende la inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen., in quanto sprovvisto del deposito del mandato ad impugnare rilasciato dall’imputato assente.
All’inammissibilità conseguono le statuizioni indicate nel dispositivo.
Non deve essere pronunciata, peraltro, la condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che, per la novità della questione (quanto all’applicabilità dell’art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. al giudizio di cassazione), non sono ravvisabili ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/09/2023.