Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27664 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27664 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 20/01/2025 della Corte di appello di Cagliari;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con ordinanza in data 20 gennaio 2025, la Corte di appello di Cagliari dichiarava inammissibile l’appello presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 06/07/2023, che aveva condannato lo stesso in ordine al delitto di cui all’articolo 256-bis, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, poichØ l’atto di appello non era accompagnato da specifico mandato ad impugnare e da elezione o dichiarazione di domicilio, come era previsto dalla normativa processuale vigente al momento della proposizione dell’impugnazione (17/11/2023).
In sintesi, la difesa deduce la presenza, nel fascicolo di primo grado, sia di procura speciale ad effettuare qualunque attività del nuovo difensore, comprese le impugnazioni, sia di elezione di domicilio, non revocata da alcun atto successivo. Nella dichiarazione di nomina, inoltre, oltre ad essere indicato il domicilio fisico del difensore, Ł stato riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero il domicilio digitale del difensore, utile nel caso in cui non fosse sufficiente quello del ricorrente indicato nella nomina a sua firma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
L’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, prevedeva: «Nel caso di imputato rispetto al quale si Ł proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore Ł depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la
Sent. n. sez. 957/2025
CC – 20/06/2025
R.G.N. 14741/2025
dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
E’ stato affermato, in proposito, che la menzionata disposizione si pone in stretta correlazione con la disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d’altro canto, il diretto coinvolgimento dell’imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo (cfr. Sez. 4, n. 22016 del 15/05/2025, COGNOME; Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 34052 del 27/06/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 32762 dell’11/06/2024, Fan; Sez. 4, n. 32963 del 22/05/2024, Leo; Sez. 2, n. 25422 del 03/05/2024, El Mach).
Con la modifica dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare Ł stata mantenuta nel caso di impugnazione proposta dal difensore d’ufficio dell’imputato per il quale si sia proceduto in assenza; in tal caso infatti, data la mancanza di un rapporto fiduciario, piø pregnante Ł la finalità di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli e assicurare che l’impugnazione esprima il personale interesse dell’imputato medesimo.
Non avendo il legislatore previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il passaggio tra i diversi regimi, le impugnazioni proposte nella vigenza del comma 1-quater, come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, come nel caso di specie in cui l’atto di appello Ł stato presentato il 17/11/2023, devono essere valutate, sotto il profilo della ammissibilità, alla stregua di tale disposizione, secondo il principio tempus regit actum (cfr., Sez. 3, n. 11198 del 13/03/2025, Badr, n.m.; Sez. 4, n. 41411 del 16/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 37668 del 26/09/2024, Kaltomi, non mass.) che, per quanto di interesse in questa sede, prevedeva la necessità di uno specifico mandato ad impugnare, con la contestuale elezione di domicilio, anche per il difensore di fiducia.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME) hanno, infatti, stabilito, in relazione all’articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ma con principio applicabile anche al caso in esame, che «la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024», precisando che «qualora, come nel caso in esame, si discorra delle modalità di compimento di un atto processuale che, come l’atto d’impugnazione, considerato isolatamente e nel suo aspetto formale (non, dunque, nella prospettiva del diritto di proporre l’impugnazione e della legge a esso applicabile), abbia effetti istantanei, che si esauriscono senza residui nel suo puntuale compimento, debba, in applicazione del principio di cui all’art. 11 preleggi, aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell’atto stesso».
In base a tale esito ermeneutico delle Sezioni Unite, posto che all’atto di impugnazione non era allegato specifico mandato ad impugnare successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado, nØ dichiarazione o elezione di domicilio, nØ ancora l’atto di appello conteneva un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia legittimamente dichiarato inammissibile l’impugnazione.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 20/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME