Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17011 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a FOCSANI (ROMANIA) il DATA_NASCITA
TRANDAFIR NICUSOR nato a FOCSANI (ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza di condanna di primo grado resa dal Tribunale di Treviso nei confronti dei ricorrenti, dichiarando non doversi procedere per il delitto di cui al capo A) dell’imputazione, afferente il delitto furto pluriaggravato, e rideterminando il trattamento sanzionatorio per i delitti di cui ai restanti capi B) e C), relativi a furti aggravati in abitazione, nonché D) e E), concernenti il delitto di ricettazione.
Avverso la richiamata decisione gli imputati propongono ricorsi di analogo tenore con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a sette motivi di seguito riportati entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 1-bis del d.l. n. 132 del 2021, conv. dalla legge n. 178 del 2021, poiché la decisione impugnata avrebbe omesso di verificare l’esistenza di elementi probatori a conferma dei dati acquisiti per valutare il giudizio di rilevanza contra reum dei tabulati telefonici a norma dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., così ponendosi in contrasto con la disposizione espressa dall’art. 132 del c.d. Codice in materia di trattamento dei dati personali e con principi sanciti da lungo tempo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
2.2. Mediante il secondo motivo gli imputati deducono che, peraltro, l’art. 132 del Codice in materia di trattamento dei dati personali è incompatibile con i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 7 settembre 2023 nel procedimento n. 162/2022 la quale ha affermato che i tabulati telefonici possono essere acquisiti solo per fronteggiare delitti rientrant nella c.d. criminalità grave, nell’ambito dei quali non potrebbero essere annoverati quelli contemplati, pur dopo le novità introdotte dal d.l. n. 132 del 2021, dal predetto art. 132 del Codice della privacy, laddove ricomprende reati puniti con il limite della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti assumono carente motivazione circa le specifiche censure formulate nel punto 2 dell’atto di appello contro la sentenza di primo grado con riferimento all’assenza di prova in ordine alla riconducibilità delle utenze agli stessi, alla luce dei contrastanti apporti dichiarativi rivenienti quanto riferito dai testi COGNOME e COGNOME.
2.4. Gli imputati denunciano, con il quarto motivo, travisamento della prova poiché la Corte d’appello, non vagliando le doglianze specificamente compiute
con i motivi di gravame, aveva ritenuto, erroneamente, che nelle intercettazioni oggetto di trascrizione essi erano stati chiamati per nome dagli interlocutori.
In particolare, a sostegno di tale doglianza, rappresentano che nelle conversazioni captate il NOME non era mai indicato con l’appellativo “NOME” che secondo la stessa polizia giudiziaria lo identificherebbe e non vi sarebbero elementi per poter ritenere che egli sia tale “NOME” di cui alla conversazione n. 8631 del 21 luglio 2013, essendo il suo nome NOME. Né, peraltro, il riferimento nella telefonata n. 5000 del 18 luglio 2013 a tale NOME poteva comportare un’identificazione dello stesso con il ricorrente NOME.
2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 61 n. 5 cod. pen. laddove la Corte d’Appello ha ritenuto integrata l’aggravante della c.d. minorata difesa senza vagliare la loro consapevolezza sulle circostanze che i capannoni erano inattivi e privi di adeguata sorveglianza.
2.6. Mediante il sesto motivo gli imputati deducono violazione dell’art. 625 n. 5 cod. pen. e vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante in questione non avendo la Corte territoriale chiarito perché, in forza della ricostruzione dei fatti, i reati sarebbero stati commessi almeno da tre persone.
2.7. Con l’ultimo motivo i ricorrenti assumono, infine, violazione dell’art. 99 cod. pen. nonché illogicità della motivazione rispetto alla recidiva, poiché la stessa sarebbe stata ritenuta integrata in forza di clausole di stile fondate solo sull’esistenza dei precedenti, senza considerare il lasso temporale intercorso tra i fatti di reato nonché il difforme contesto spaziale e temporale nel quale essi sono stati commessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché non risulta allegato all’originale dello stesso uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio degli imputati, assenti nel corso del giudizio, in conformità al disposto dell’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen.
Quest’ultima norma è senza dubbio applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame nella quale la pronuncia è stata resa dalla Corte territoriale in data 17 aprile 2023, e dunque successivamente alla data del 30 dicembre 2022 da considerare in base alla disciplina transitoria di cui all’art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr. Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, 3asim, Rv. 285148 – 01).
Orbene, ciò posto, va ribadito, come già più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, che la nuova causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in mancanza di indici normativi contrari, si applica anche al ricorso per cassazione, come si desume con evidenza dalla collocazione della disposizione tra le norme sulle impugnazioni in generale (v., tra le altre, Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342 – 01; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, NOME, Rv. 285444-01; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305 – 01) nonché dalla finalità di garantire all’imputato la conoscenza consapevole dell’incedere della progressione processuale nelle fasi di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio di cassazione (v., tra le altre, Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525 – 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME NOME, Rv. 285324 – 02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353 – 01).
La radicale inammissibilità del ricorso, rilevata d’ufficio, scaturisce da una questione che appartiene al thema decidendum poiché si correla al mancato rispetto di un requisito formale necessario per la corretta proposizione del ricorso per cassazione contemplato in modo chiaro dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., norma collocata, come è stato ripetutamente sottolineato in giurisprudenza, tra quelle relative alle impugnazioni in generale.
L’inammissibilità era dunque ben prevedibile perché fondata su una precisa prescrizione normativa coerentemente intesa dalla giurisprudenza.
In ogni caso, lo svolgimento del mandato da parte del difensore impone, anche in caso di incertezze applicative, che, tra più scelte possibili, venga effettuata quella più prudente, idonea ad evitare declaratorie di inammissibilità per motivi di rito.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME