Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15933 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15933 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Pianella il 16/06/1949
NOMECOGNOME nata a Pianella il 10/12/1962
avverso l’ordinanza del 04/03/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo un rinvio della trattazione del ricorso in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sull’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME avverso la sentenza del 18 luglio 2023 del Tribunale di Pescara per
violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in quanto il difensore di fiducia non aveva depositato. contestualmente all’impugnazione, specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME e NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce che gli imputati dovevano essere considerati presenti e non assenti nel giudizio di primo grado, in applicazione dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., inserito dal d. Igs. n. 150 del 2022, in quanto tale giudizio è stato celebrato con rito immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, opposizione proposta dal difensore munito di procura speciale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 89, comma 1, del d. Igs. n. 150 del 2022, che individua nell’apertura del dibattimento e nella dichiarazione di assenza il momento da prendere a riferimento per l’applicazione della riforma che ha introdotto il citato art. 581-quater cod. proc. perì.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’art 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 23, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, stabilisce che «è altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale».
Dalla Relazione illustrativa del decreto legislativo risulta che «con il nuovo comma 2-ter dell’art. 420, invece, vengono ridefiniti, come imposto dalla delega, i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente, aggiungendo ai casi tradizionali dell’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che,
presente ad una udienza, non compare alle successive, i casi, nuovi, dell’imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale».
Tale ultima ipotesi non era, infatti, prevista dalla disciplina previgente, che considerava la nomina di difensore di fiducia come uno degli indici sintomatici di conoscenza del procedimento che consentivano di dichiarare l’imputato assente.
Quanto al regime transitorio, l’art. 89 del d. Igs. n. 150 del 2022 prevede, al comma 1, che «salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato».
Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della censura dei ricorrenti, emerge che il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto ammissibile l’opposizione a decreto penale e ha disposto il giudizio immediato il 2 febbraio 2022, mentre l’assenza degli imputati è stata dichiarata all’udienza del 17 maggio 2022.
Pertanto, in applicazione della norma transitoria sopra riportata, l’assenza, dichiarata prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, è disciplinata dalla disciplina ad esso previgente, che non consentiva di ritenere presente l’imputato che aveva fatto richiesta di rito speciale a mezzo di procuratore speciale.
Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’applicazione, ratione temporis, dell’art. 581-quater cod. proc. pen., al presente procedimento è infondato.
Tale disposizione, introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d. Igs. n. 150 del 2022, disponeva che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Il relativo regime transitorio era disciplinato dal comma 3 dell’art. 89 del d. Ig. n. 150/2022, secondo cui: «le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si
applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto ».
Poiché la sentenza di primo grado è stata emessa il 23 luglio 2023, ossia successivamente alla entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, alla relativa impugnazione si applica l’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
Va aggiunto che l’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. è stato modificato dall’art. 2, lett. o, della legge 9 agosto 2024, n. 114, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare», in quanto dopo le parole: «del difensore» sono inserite le seguenti: «di ufficio».
L’attuale formulazione del comma 1-quater c.p.p. dell’art. 581, comma 1quater, è la seguente: «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»
La novella, entrata in vigore il 24 agosto 2024, non contiene una disciplina transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, continuano ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali.
Invero, le Sezioni unite, con indirizzo cui occorre conformarsi, secondo quanto risulta dall’informazione provvisoria, chiamate a pronunciarsi sul regime temporale delle nuove disposizioni introdotte con I. n. 114/2024, all’udienza del 24 ottobre 2024 nel procedimento COGNOME, con specifico riferimento all’art. 581, comma Iter, hanno statuito che «la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024».
In conclusione, i ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento. Al loro rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/03/2025