Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25422 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 febbraio 2024 la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME dal suo difensore d’ufficio contro la sentenza di condanna per i reati di ricettazione e calunnia, emessa il 14 giugno 2023 dal Tribunale di Modena in assenza dell’imputato, in quanto con l’atto d’impugnazione non era stato depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato al difensore dopo la pronuncia della
sentenza gravata, contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, in violazione del disposto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., la cui inosservanza comportava l’inammissibilità dell’appello ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del difensore d’ufficio, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e mancanza della motivazione, essendosi limitata la Corte territoriale, per ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen., a richiamare una pronuncia del giudice di legittimità, senza rispondere alle argomentazioni svolte nell’atto di appello a sostegno della tesi opposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con un motivo manifestamente infondato.
Va premesso che il ricorso per cassazione può anche avere ad oggetto esclusivo la riproposizione di una questione di legittimità costituzionale dichiarata manifestamente infondata o priva di rilevanza in sede di merito, in quanto essa trasferisce al giudice di legittimità il potere-dovere di apprezzare i parametri della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, con possibile diverso esito della domanda tesa all’apertura del giudizio incidentale (Sez. 1, n. 20702 del 16/06/2020, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso di specie, tuttavia, la manifesta infondatezza della questione proposta in secondo grado è stata correttamente rilevata dalla Corte d’appello, sulla quale non gravava l’onere di esaminare tutte le argomentazioni svolte con il gravame, trattandosi di una questione di diritto.
Il vizio di motivazione denunciabile con il ricorso per cassazione, infatti, è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, cosicché non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell’eccezione, il giudice non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-05; Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, COGNOME, Rv. 251495; Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, NOME., Rv. 274035).
È incensurabile, dunque, il richiamo fatto nella sentenza impugnata a una pronuncia emessa da questa Corte sul tema, espressione del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Con numerose pronunce la Corte di cassazione ha affermato che l’asserito contrasto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. con i principi costituzionali poggia su una indimostrata restrizione della facoltà d’impugnazione che deriverebbe dal chiedere all’imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato, di cui pure era stato posto a conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell’atto d’impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna a ulteriori spese.
L’onere richiesto all’appellante non è irragionevole rispetto all’esigenza di consentirgli la certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e, dunque, la possibilità di parteciparvi con piena consapevolezza.
Ricordato che nella sentenza n. 34 del 26 febbraio 2020 la Corte costituzionale ha «ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001)», si è affermato che l’art. 581, comma 1-quater, e l’art. 581, comma 1-ter, del codice di rito «non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l’impugnazione sia espressione del personale interesse dell’imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo» (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324-01).
Dette norme, «non comportando una limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma regolando le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore, non si pongono direttamente in contrasto né con il principio costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost., né con il corr principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all’art. 27, secondo comma Cost.; né, in quanto tali, toccano il diritto costituzionale ad impugnare (peraltro, solo con il ricorso per cassazione e per violazione di legge) ogni sentenza, riconosciuto dall’art. 111, settimo comma, Cost. Deve, perciò, escludersi, che tali nuove disposizioni producano un ingiustificato ovvero un “non ragionevolmente giustificato” squilibrio nei rapporti tra le parti necessarie del processo penale,
cioè l’imputato e il rappresentante della pubblica accusa» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900).
Inoltre, «le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cit. si pongono in stretta correlazione con la nuova disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d’altro canto, il diretto coinvolgimento dell’imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo. E sempre in correlazione al più ampio ambito di applicazione delle regole del giudizio in absentia, è stata anche modificata la disciplina della rescissione del giudicato, rapportandola alla prova della mancanza di conoscenza della pendenza del processo che può essere ora riferita anche soltanto al giudizio di appello» (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, NOME, Rv. 285984).
Questi principi sono stati richiamati anche da ultimo da questa Corte, che ha ribadito la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta (Sez. 7, n. 17770 del 03/04/2024, COGNOME; Sez. 5, n. 19965 del 23/02/2024, Ghinea; Sez. 5, n. 17995 del 22/01/2024, COGNOME).
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2024.