Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21494 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21494 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COPERTINO il 30/12/1971
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 della CORTE d’APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti alla Corte d’appello di Lecce per l’ulteriore corso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Con l’indicata ordinanza, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza 15 marzo 2024 del Tribunale di Lecce per mancata allegazione di mandato ad impugnare successivo alla pronuncia in contestazione, ex art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen., in quanto assente nel corso del processo in primo grado.
Nel presentare ricorso avverso l’ordinanza, il difensore dell’imputato evidenzia che questi, pur assente, doveva considerarsi presente, in quanto rappresentato dal difensore, in forza di specifico mandato per il giudizio abbreviato; ed inoltre, e comunque, il mandato ad impugnare specifico e successivo era stato allegato all’appello, ed inviato unitamente all’impugnazione, alla cancelleria della Corte d’appello.
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3. Il ricorso è fondato, per una duplice ragione.
3.1 Innanzi tutto, è doveroso premettere che, come evidenziato dal Difensore nel ricorso per Cassazione, in primo grado il processo è stato definito con rito
abbreviato, richiesto dall’imputato, indicato come assente, a mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale a tal fine.
Tale essendo il rito e la rappresentanza processuale dell’imputato, trova applicazione il principio ermeneutico, richiamato tanto dalla Difesa dell’imputato
che dal Sostituto Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, secondo il quale nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal
difensore munito di procura speciale, non trova applicazione il disposto dell’art.
581, comma 1 – quater,
cod. proc. pen., sull’onere di specifico mandato ad impugnare per l’imputato giudicato in assenza, alla luce del fatto che, in tal caso,
non possono sussistere incertezze sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, presente
ex lege in forza del disposto dell’art. 420, comma 2 ter,
ultima parte, cod. proc. pen. che prevede espressamente “È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto … di essere ammesso ad un
procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale” (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208 – 01; Sez. 3, n 43835 del 12/10/2023, C, 285332: quest’ultima pronuncia specifica ulteriormente l’irrilevanza dell’eventuale indicazione di assenza riportata sulla sentenza appellata, come avvenuto anche nel presente caso).
3.2 Ad abundantiam, v’è da evidenziare, quale ulteriore profilo di fondatezza del ricorso, in sé sufficiente a giustificarne l’accoglimento, come emerga dagli atti del processo (cui questa Corte può accedere in ragione della natura in procedendo del vizio lamentato – Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) che, in realtà, la procura ad impugnare successiva alla sentenza di condanna di primo grado, fosse stata allegata (in formato elettronico, inviata telematicamente) all’atto di appello. Anche per tale ragione, il ricorso merita accoglimento.
Per quanto fin qui considerato, l’ordinanza di inammissibilità, impugnata in questa sede dalla Difesa di NOME COGNOME va annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte d’appello di Lecce per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Lecce per il giudizio.
Così deciso il 17 aprile 2025 Il Consigliere relatore COGNOME