Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20430 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20430 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato il 02/12/1995
avverso l’ordinanza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto
di motivazione dell’ordinanza con cui la corte di merito ha dichiarat l’inammissibilità dell’atto di appello per violazione dell’art. 581 comma
1-quater cod. proc. pen., lamentando, in particolare, la mancata applicazione della norma
processuale più favorevole – intervenuta con la L. 114/ 2024 che ha abrogato, limitatamente al mandato ad impugnare al difensore di fiducia, la norma di cui
sopra – in ossequio al principio costituzionale di retroattività della legge pe favorevole, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in
palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «i principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, afferma
dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso RAGIONE_SOCIALE, non
è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, ch regolata dal principio “tempus regit actum”» (Sez. U, Sentenza n. 44895 del
17/07/2014, COGNOME, Rv. 260927 – 01);
considerato che, al momento della presentazione dell’appello in data 28 giugno 2024, l’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. imponeva a tutti i difensori di fiducia ritualmente nominati di munirsi di ulteriore specifico mandat ad appellare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado contenente una nuova dichiarazione e/o elezione di domicilio;
che l’applicazione immediata della modifica apportata all’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 114 del 9 agosto 2024 invocata dall’odierno ricorrente implicherebbe, invece, l’applicazione alla materi processuale dell’art. 2 cod. pen. che, però, deve rimanere confinato all’ambit della legge penale sostanziale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.