Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38957 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38957 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Misterbianco l’DATA_NASCITA avverso l’ordinanza dell’11/03/2025 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, con ordinanza dell’11 marzo 2025, depositata il 5 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna alla pena di mesi cinque e giorni venti di arresto pronunciata dal Tribunale di Catania il 25 giugno 2024 che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni venti di arresto in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. 159 del 2011.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. così come modificato dalla l. 154 del 2024.
In data 27 ottobre 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’atto di appello rilevando che all’impugnazione non era allegato lo specifico mandato a impugnare di cui all’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. rilasciato dopo la pronuncia della sentenza così come richiesto dall’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. nel caso in cui l’imputato, come nel caso di specie, era stato dichiarato assente.
2.1. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen.
La doglianza Ł fondata.
2.2. L’art. 581 cod. proc. pen. Ł stato modificato dalla l. 154 del 2024 entrata in vigore il 25 agosto 2024.
Il comma 1ter Ł stato abrogato e il successivo comma 1quater Ł stato modificato nel senso che il deposito dello specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza deve essere depositato a pena di inammissibilità nel solo caso in cui l’imputato dichiarato assente era difeso d’ufficio nel precedente grado.
Tale disciplina, in assenza di una specifica previsione transitoria, come da ultimo evidenziato, si applica alle impugnazioni proposte a partire dalla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 25 agosto 2024 (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287855 – 01; Sez. 5, n. 23680 del 06/06/2025, COGNOME, Rv. 288203 – 01).
2.3. Nel caso di specie.
L’imputato Ł stato dichiarato assente in quanto detenuto rinunciante.
Lo stesso era difeso da un difensore di fiducia.
La sentenza Ł stata pronunciata il 25 giugno 2024 ed Ł stata depositata il 20 settembre 2024.
L’appello Ł stato depositato il 25 ottobre 2024.
All’impugnazione, pertanto, si applica l’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. così come modificato dalla l. 154 del 2024.
L’appello, in conclusione, Ł ammissibile e, quindi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Catania per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Catania per il giudizio.
Così Ł deciso, 14/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME