Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12456 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12456 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, nel senso dell’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, ex artt. 591 e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado, emessa all’esito di procedimento in assenza, in forza del mancato deposito, con l’atto d’appello, di specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato (ai fini della notificazione del decreto citazione a giudizio).
Avverso l’ordinanza è stato proposto nell’interesse dall’imputato ricorso fondate su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la violazione degli artt. 581, comma 1-quater, e 591 cod. proc. pen., in relazione anche alle disposizioni del processo in assenza. La Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello depositato il 27 giugno 2023, proposto avverso sentenza di primo grado pronunciata il 14 giugno 2023, all’esito di procedimento in assenza, nonostante in esso rosse indicato dal difensore il domicilio dichiarato dall’imputato (presso la propria residenza) e si facesse riferimento a una nomina già in atti, depositata il 9 maggio 2023, quindi antecedentemente alla pronuncia appellata. Il ricorrente osserva altresì («ad abundantiam») che si sarebbe trovato nell’impossibilità di conferire lo specifico mandato a impugnare nel ristretto termine di quindici giorni per proporre appello, ancorché aumentato di ulteriori quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., in ragione degli stessi motivi di salute dedotti con istanza di rinvio per legittimo impedimento rigettata dal giudice di primo grado all’udienza all’esito della quale è stata pronunciata la sentenza appellata. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla disciplina processuale rilevante nella fattispecie, occorre evidenziare che l’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. (introdotti dall’art. 33 del d.lgs. 150 del 2022, la c.d. «Riforma Cartabia»), richiede che unitamente all’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o I’lezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (comma 1-ter), nonché, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, unitamente all’atto di appello sia depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione de
decreto che dispone il giudizio (comma 1-quater). Tale disposizione, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, si applica per le impugnazioni proposte, come nella specie, avverso le sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del succitato decreto (ossia dopo il 30 dicembre 2022). Le rationes sottese all’introduzione delle cause d’inammissibilità in oggetto, letteralmente chiare quanto a necessità che lo specifico mandato (contenente la dichiarazione o elezione di domicilio) sia rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, sono da ravvisarsi nell’esigenza di garantire la valida notificazione del decreto di citazione, evitando lungaggini derivanti dall’eventuale rinnovazione a tutela dell’effettiva conoscenza della data di celebrazione del giudizio d’impugnazione, oltre che nella selezione in entrata delle impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis. Lo scopo sotteso è la garanzia della celebrazione dei giudizi d’impugnazione solo quando l’imputato abbia effettiva contezza della pronuncia della sentenza, per far sì che l’impugnazione sia espressione del suo personale interesse e non si traduca in una sorta di automatismo difensivo. Di qui la ragionevole opzione legislativa dell’evidenziata diversa scelta tra l’imputato presente nel processo e quello assente, per il quale necessita lo specifico mandato a impugnare posteriore alla pronuncia, avendo quest’ultimo deciso di non parteciparvi se non attraverso la sua difesa tecnica. Trattasi di interpretazione sottesa alla ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui, come nella specie, si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositato specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio (si veda Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324, la quale ha difatti chiarito che si tratta di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti gli evidenziati correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto innanzi evidenzia la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Come emerge dall’ordinanza della Corte territoriale e dal ricorso, l’appello, sottoscritto dal difensore e depositato il 27 giugno 2023, è stato proposto avverso sentenza di primo grado pronunciata, all’esito di procedimento in assenza, il 14 giugno 2023 ma con riferimento a un mandato a impugnare rilasciato prima della pronuncia della sentenza oltre che privo della dichiarazione
o elezione di domicilio da parte dell’imputato (essendo stato il domicilio meramente indicato dal difensore nell’atto d’impugnazione). È dunque manifesta la correttezza della declaratoria d’inammissibilità dell’appello, in applicazione della chiara formulazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., non risultando peraltro alcuna richiesta di restituzione nel termine per l’appello fatta al giudice dell’impugnazione dall’imputato giudicato in assenza, ex art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., a fronte dei suoi problemi di salute cui fa generico riferimento in ricorso.
Concludendo, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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