Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37184 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/enti-te le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello presentato dalla difesa di NOME COGNOME avverso la sentenza, emessa nei confronti del medesimo e in assenza dello stesso, in data 16 novembre 2023 dal Tribunale di Reggio Calabria, di condanna per furto aggravato. Ha, invero, rilevato che, unitamente all’atto di appello, non sono stati depositati specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come previsto dal disposto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., e atto di dichiarazione o elezione di domicilio, come previsto dal disposto dell’art. 581, comma 1-ter, stesso codice.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto necessario il deposito dello specifico mandato ad impugnare la sentenza e l’elezione di domicilio del condannato, nonostante il giudizio davanti al suddetto Tribunale si fosse svolto in seguito ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione, davanti alla quale il difensore era munito di mandato difensivo conferitogli per quel giudizio. Ritiene il difensore che l’imposizione di un nuovo mandato e di una nuova elezione di domicilio per il giudizio di appello successivamente instauratosi sia del tutto superflua oltre che lesiva dei diritti di difesa.
2.2. Col secondo motivo di ricorso la difesa chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni introdotte per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
Insiste, quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, previa eventuale valutazione di illegittimità costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La sentenza appellata è stata emessa in data 16 novembre 2023, successivamente all’entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 (30 dicembre 2022), per cui all’appello proposto avverso la stessa si applicano, a norma dell’art. 89, comma 3, del medesimo decreto, le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., inserite dall’art. 33 sempre di detto decreto, che prevedono rispettivamente che con l’impugnazione sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e che, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore sia depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Correttamente, quindi, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.
Si deve, invero, rilevare, quanto alla necessità del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, che la ratio di tale novità legislativa è evidente, volendosi mettere l’ufficio nelle condizione di effettuare correttamente la notifica del decreto di citazione a giudizio per l’appello, senza defatiganti attività di controllo spesso vanificate dai frequenti cambi di residenze o atti di elezione o dichiarazione; e volendosi garantire, col riferimento all’atto del deposito e non alla semplice indicazione non proveniente dal diretto interessato, la certezza della provenienza della dichiarazione stessa.
Se a ciò si aggiunge che, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute devono essere successivi alla sentenza e contestuali all’impugnazione in quanto espressione della necessaria e consapevole volontà dell’imputato all’impugnazione (si veda, per tutte, Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088: in motivazione, la Corte ha precisato che può essere considerata la precedente elezione di domicilio solo se essa sia stata rinnovata dall’imputato nei modi previsti dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.), è evidente l’infondatezza delle censure difensive facenti leva su pregresse elezione di domicilio e procura e sul fatto che la sentenza
oggetto di appello fosse stata pronunciata all’esito di un giudizio di rinvio disposto dopo l’annullamento della Corte di cassazione.
Si tratta, comunque, di un nuovo giudizio e di una sentenza successiva, rispetto alla quale la norma richiede la manifestazione chiara di volontà ad impugnare da parte dell’imputato, a dimostrazione che l’impugnazione non sia una scelta del solo difensore.
Va, in ultimo, osservato che questa Corte si è già pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale di dette disposizioni normative, su cui insiste il ricorso.
A tale riguardo si è osservato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep.2024, Terrasi, Rv. 285900).
Al rigetto consegue la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
al pagamento delle spese° cr> Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2024.