Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41763 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41763 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso, in vista della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 20 marzo 2023, la Corte d’appello di Messina ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello presentato nell’interesse di NOME per mancanza dello specifico mandato a impugnare richiesto dall’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., nel caso di giudizio di primo grado svoltosi in assenza dell’imputato.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, chiedendo a questo Collegio, con unico motivo, di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma indicata. Premette la difesa che, nel caso di specie, l’imputato dichiarato assente non aveva fissa dimora; nel corso delle indagini preliminari, gli era stato chiesto di eleggere domicilio presso lo studio del difensore nominato d’ufficio (il medesimo AVV_NOTAIO che firma il presente ricorso). Osserva il ricorrente che, come spesso accade nel caso di imputati assistiti d’ufficio e, di fatto, irreperibili, anche nel caso di specie la difesa si è trovata di fronte al bivio di rinunciare a proporre appello oppure impugnare la sentenza di primo grado, pur nella consapevolezza dell’assenza dello specifico mandato a impugnare, richiesto dall’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Scelta la seconda opzione, la difesa auspicava che la Corte d’appello, ove riscontrata l’inammissibilità dell’atto d’appello per mancanza del requisito predetto, potesse riqualificare l’atto come ricorso per cassazione per violazione di legge.
Posta la pronuncia di inammissibilità da parte della Corte territoriale, la difesa prospetta, dunque, la questione di legittimità costituzionale della disposizione in parola. L’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 33, comma 1, d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022, violerebbe gli artt. 3, comma 2, 24, e 111, comma 7, Cost. it. La citata disposizione codicistica introdurrebbe, infatti, un’illegittima disparità di trattamento rispetto all’imputato presente, per il quale non è prevista la necessità di uno specifico mandato a impugnare; di qui, l’asserita lesione dell’art. 3, comma 2, Cost. Violato sarebbe anche il disposto dell’art. 24 Cost., posto che la necessità di un apposito mandato per gli imputati assenti, magari assistiti d’ufficio e di fatto irreperibili, renderebbe impervio l’esercizio del diritto di difesa per tutti coloro i quali hanno originariamente dichiarato di eleggere domicilio presso il difensore nominato d’ufficio.
Nel caso in esame, si è appunto verificata tale situazione, peraltro caratterizzatasi per la mancata segnalazione di eventuale residenza o domicilio italiano o estero dell’imputato, limitandosi l’officiante a evidenziare l’elezione di domicilio effettuata ai sensi dell’art. 161 del codice di rito. In ultimo, vi sarebbe violazione dell’art.
111, comma 7 Cost., in quanto l’imputato assente non potrebbe essere ammesso al ricorso per cassazione contro provvedimenti privativi della libertà, riferendosi l’art. 581 comma 1 quater, cod. proc. pen., genericamente alla “impugnazione”. Peraltro, il ricorrente fa notare l’assenza di querela per l’ascritto furto; nonostante la mancanza di tale essenziale condizione di procedibilità, all’imputato è rimasta dunque preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso, in vista della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
Considerato in diritto
Impregiudicata la non equivoca portata della disposizione e la sua sicura applicabilità al giudizio di secondo grado (né, d’altra parte, s’intende per quale ragione il giudice di appello avrebbe dovuto riqualificare un’impugnazione che non è stata erroneamente qualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ma erroneamente proposta, senza rispettare i requisiti formali richiesti dal legislatore; e ciò rende superfluo affrontare il tema dell’applicabilità della previsione anche al giudizio di legittimità: Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, non massimata), si osserva che la questione di legittimità prospettata è manifestamente infondata.
Come chiarito nella relazione della RAGIONE_SOCIALE, che ha preceduto il progetto riformatore culminato con l’adozione del d.lgs. n. 150 del 2022, l’onere imposto per la proposizione dell’appello, nel caso che il giudizio di primo grado si sia svolto in assenza, si spiega in vista della necessità che l’imputato assente abbia contezza dell’impugnazione.
Si è infatti chiarito che, nel contesto delle innovazioni proposte, l’intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell’imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, invero, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato giudicato in assenza e a evitare – senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell’interessato, tutelato dai rimedi “restitutori” contestualmente assicurati – l’inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato.
A tutela delle esigenze di pieno e impregiudicato esercizio del diritto di difesa, la modifica è accompagnata dall’allungamento dei termini per impugnare a favore del difensore e dalla rivisitazione dell’istituto di cui all’art. 629 bis cod. proc. pen.
In definitiva, la previsione del mandato specifico attesta l’effettiva conoscenza del processo e, dunque, elimina, in linea generale, il presupposto del rimedio restitutorio per la mancata conoscenza.
Ne discende che la diversa disciplina del regime delle impugnazioni proponibili dall’imputato che non sia stato assente non può essere invocata come tertium comparationis, in riferimento all’art. 3, Cost. (primo comma, al limite, e non secondo comma, come indicato dal ricorrente), per trarne la conclusione di una irragionevole differenziazione regolamentare: e ciò proprio perché distinte sono le situazioni normate e diverse sono le esigenze di protezione delle ragioni del destinatario della pretesa punitiva dello Stato.
Anche la prospettiva della lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) non coglie nel segno, dal momento che l’equilibrio raggiunto dal legislatore tra esigenze di protezione dell’imputato e razionale impiego delle risorse giudiziarie consente l’applicazione di rimedi restitutori che, nel momento in cui l’imputato avrà certa conoscenza del processo, consentiranno un consapevole e pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale.
A ciò deve aggiungersi – e ciò anche nella prospettiva dell’art. 111 Cost., che, peraltro, riguarda il ricorso in cassazione, non essendo in discussione la possibilità di proporre impugnazione, bensì i modi del suo esercizio – che «nel sistema del diritto processuale penale italiano, il legislatore ha delineato un modello di realizzazione del diritto di difesa (e, conseguentemente, anche del diritto alla impugnazione) differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie di processo» (Sez. U, 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01, che richiama Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, COGNOME, n.m. sul punto, e Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072); difatti, «l’effettività del diritto di difesa no richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all’imputato» (Sez. U, n. 8914/2017 – dep. 2018, cit.).
Tanto che (richiamando la giurisprudenza della Consulta, in particolare, Corte cost., n. 188 del 16/12/1980 e n. 395 del 13/07/2000, e della Corte EDU, relativa in particolare all’art. 6, par. 3, lett. c, Carta EDU: cfr. Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c. Italia; Corte EDU, 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Corte EDU,
24/05/1991, Quaranta c. Svizzera) è stata espressamente rimarcata per l’appunto la conformità alla Carta fondamentale e alla Carta EDU della vigente disciplina processuale penale, sia nella parte in cui non consente la difesa personale, sia nella parte in cui non permette la proposizione personalmente, da parte dell’imputato, del ricorso per cassazione (v. anche Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, COGNOME, Rv. 269739 – 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, COGNOME, Rv. 26874401; cfr. pure Sez. 2, n. 35651 del 26/07/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846- 01).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12/07/2023
GLYPH