Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43994 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 02/04/1981
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato Generale COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 8 febbraio 2024 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 7 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art cod. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. p pen., in relazione alla violazione della disposizione di cui all’art.
comma 2 del d.l. n. 137/2020, per non avere la cancelleria della Corte d’Appello adita trasmesso al difensore dell’imputato le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale, circostanza che era stata pure segnalata nelle conclusioni scritte depositate per l’imputato; precisava infine di aver accertato che le dette conclusioni scritte del Procuratore Generale erano state comunicate dalla cancelleria, per errore, a un omonimo difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l’assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive (v. in tal sens Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645 – 01, che tratta di una fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l’omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente; nello stesso senso, Sez. 7, ord. n. 32812 del 16/03/2023 COGNOME, Rv. 285331).
Nel caso di specie il difensore nulla ha dedotto di specifico in merito a un eventuale concreto pregiudizio subito in ragione della mancata trasmissione delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarat inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 18/09/2024