Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 873 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 873 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 16 luglio 2025 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in data 16 aprile 2025 del Tribunale di Milano.
Il ricorrente eccepisce la violazione delle norme processuali e il vizio di motivazione perchØ il termine di impugnazione era stato fatto decorrere dalla data di pronuncia del dispositivo e non dalla data di notifica all’imputato della sentenza tradotta in lingua a lui nota.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł infondato.
La Corte di appello ha accertato che la sentenza di primo grado Ł stata pronunciata dal Tribunale di Milano in data 16 aprile 2025 e i motivi sono stati depositati il 28 aprile 2025 nei termini di cui all’art. 544, comma 2, cod. proc. pen., per cui l’atto di appello presentato il 4
-Relatore –
Sent.n.sez.1523/2025 CC – 02/12/2025 R.G.N. 29796/2025
giugno 2025 Ł tardivo rispetto al temine ultimo di presentazione del 31 maggio 2025, non potendosi applicare l’ulteriore aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1bis , cod. proc. pen. per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022, in assenza del requisito di legge, trattandosi di imputato giudicato in presenza.
Il ricorrente ha sostenuto invece che il termine di impugnazione avrebbe dovuto decorrere dalla notifica della sentenza tradotta in lingua a lui nota.
L’affermazione non Ł corretta alla luce del piø recente orientamento giurisprudenziale di legittimità. Infatti, l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, NOME, Rv. 288798 – 01).
Non consta che l’imputato abbia mai eccepito la nullità della sentenza per omessa traduzione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso, il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME