Mancata Traduzione Sentenza: I Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nella procedura penale: gli effetti della mancata traduzione sentenza di patteggiamento per un imputato straniero. La decisione chiarisce i confini dell’impugnazione in questi casi, stabilendo che la carenza linguistica non costituisce, di per sé, un motivo valido per contestare la decisione. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il Tribunale di Salerno, con una sentenza di patteggiamento, aveva applicato a un imputato la pena di 12 mesi di reclusione e 1000 euro di multa. L’imputato, non avendo piena comprensione della lingua italiana, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’errata applicazione della legge a causa della mancata traduzione del provvedimento nei suoi confronti. L’unico motivo di ricorso si fondava, quindi, su una presunta violazione del diritto di difesa legata alla barriera linguistica.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento sono tassativamente previsti dalla legge e la mancata traduzione sentenza non rientra tra questi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per giustificare un errore incolpevole nella proposizione del ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha articolato il proprio ragionamento su un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un rimedio eccezionale, consentito solo per motivi specifici. La mancata traduzione sentenza non è uno di questi.
I giudici hanno precisato che la questione della traduzione può assumere rilevanza, ma solo per un aspetto differente: la decorrenza dei termini per l’impugnazione. In altre parole, se l’imputato non comprende la lingua, il termine per presentare ricorso potrebbe iniziare a decorrere non dalla data di deposito della sentenza, ma dal momento in cui riceve una traduzione ufficiale. Tuttavia, anche in questo caso, il ricorso dovrà basarsi esclusivamente sui motivi che la legge ammette per il patteggiamento (ad esempio, un errore nel calcolo della pena o la non corretta qualificazione giuridica del fatto).
Poiché nel caso di specie il ricorso era fondato unicamente su un motivo non consentito, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale quando il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che vi sia una colpa scusabile del ricorrente.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine: la scelta di un rito speciale come il patteggiamento comporta una limitazione dei mezzi di impugnazione. È fondamentale che la difesa tecnica, nel presentare un ricorso, si attenga scrupolosamente ai motivi ammessi dalla legge per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche per l’assistito.
La tutela dell’imputato straniero, pur essendo un principio sacrosanto, deve essere fatta valere nei modi e nelle forme corrette. La richiesta di traduzione degli atti è un diritto, ma la sua violazione non può essere utilizzata come un pretesto per impugnare una sentenza di patteggiamento per motivi che la legge non contempla.
La mancata traduzione di una sentenza di patteggiamento è un motivo valido per impugnarla?
No, secondo la Corte di Cassazione, la mancata traduzione della sentenza non rientra tra i motivi specifici e tassativi per i quali è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso per un motivo non consentito dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
La mancata traduzione ha qualche rilevanza nel processo di impugnazione?
Sì, può avere una rilevanza, ma solo ai fini della decorrenza del termine per presentare l’impugnazione. Il termine potrebbe iniziare a decorrere non dal deposito, ma dal momento in cui l’atto viene tradotto, ma l’impugnazione deve comunque basarsi sui motivi specificamente ammessi dalla legge per quel tipo di sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5864 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5864 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 06/08/1991
avverso la sentenza del 24/06/2024 del GIP TRIBUNALE di SALERNO
dato av>ido alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 24 giugno 2024 il Tribunale di Salerno applicava nei confronti di NOME COGNOME la pena di mesi 12 di reclusione ed C 1000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l’erronea applicazione della legge lamentando la mancata traduzione del provvedimento opposto;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che la mancata traduzione della sentenza non è tra i motivi che legittimano l’impugnazione di un patteggiamento potendo tale carenza giustificare la eventuale decorrenza del termine per la impugnazione della sentenza stessa solo a partire dal momento in cui il detto provvedimento sia stato tradotto ma ciò potrà esser consentito con esclusivo riferimento ai soli motivi che ordinariamente consentono l’impugnazione della sentenza di patteggiamento;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consiglie e estro
il Presidente