Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22113 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22113 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 20/04/1981 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento delle sentenze pronunciate nel corso del giudizio e la trasmissione degli atti al Giudice per l’udienza preliminar Tribunale di Napoli Nord per nuovo giudizio; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in manca di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispos dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli, in parzial riforma della sentenza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunal Napoli Nord del 29 maggio 201 5 che aveva condannato l’imputato per il reato di rapina, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato, procedend tuttavia alla rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza d’appello, la difesa dell’imputato ha present
ricorso per cassazione formulando un unico motivo incentrato sulla violazione d legge e sul vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. pen.).
La Corte d’appello, si sostiene, ha erroneamente rigettato l’eccezio formulata in udienza, relativamente alla mancata presenza, per mancata traduzione, dell’imputato, alle udienze successive alla prima, nonostante permanenza dello stato restrittivo e la conoscenza della circostanza processo.
L’affermazione della intervenuta rinuncia dello stesso a comparire è frut della confusione della condizione dell’imputato con quella del coimputato ch aveva scelto il rito ordinario.
Ha inviato memoria con conclusioni il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME chiedendo l’annullamento delle sentenze pronunciate nel corso del giudizio e la trasmissione degli atti al Giudice per l’udienza prelim del Tribunale di Napoli Nord per nuovo giudizio.
Anche la difesa dell’imputato ha inviato memoria ribadendo la richiesta formulata con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, in quanto fondato, con conseguente regressione del procedimento nella fase in cui la nullità si è verificata, annullamento sia della sentenza impugnata, che di quella di primo grado.
In effetti, l’esame degli atti, consentito a questa Corte attesa la nat in procedendo della questione dedotta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME non mass. sul punto), dimostra la correttezza della prospettazi difensiva.
Risulta, infatti, che le udienze successive a quella dell’8 maggio 20 (erroneamente indicata nel ricorso con riferimento all’anno 2024) si siano svol senza la presenza dell’imputato, che pure era all’epoca agli arresti domiciliar questa causa in forza di misura cautelare disposta con ordinanza del 5 dicembr 2014, per mancata traduzione del Piscopo.
Evidente è poi l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello, cui la question stata sottoposta dalla difesa dell’imputato fin dall’udienza del 25 gennaio 201
Con ordinanza coeva, la Corte disponeva l’acquisizione di tutti i verba dell’udienza tenuta dal giudice per l’udienza preliminare, ritenutane la neces ai fini della decisione, rinviando il processo per l’espletamento dell’incombente
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Dopo una serie di rinvii, mutamenti di collegio, rinnovazione dell’ordinanza acquisizione dei verbali dell’udienza, che era evidentemente rimasta inesegu
una prima volta, il procedimento giungeva in decisione all’udienza 15 aprile 202
con la pronuncia della sentenza oggi impugnata.
Sennonché, i verbali acquisiti e presi come base per la decisione, sono que di un procedimento differente, quello svoltosi per il medesimo fatto, ma n
confronti del coimputato NOME COGNOME innanzi al Tribunale Ordinario (e non al G.U.P.), con rito ordinario. Il verbale, inviato dalla Cancelleria del Tribun
sollecito della Corte, è presente in atti.
La Corte non si è avveduta dell’errore nell’invio, prendendo per buono verbale, come non si è avveduta di citare, quale base della propria decisione
rigetto dell’eccezione difensiva, un verbale di epoca (2 settembre 20
successiva alla data di pronuncia della sentenza di primo grado.
3. È quindi palese la nullità in cui è incorso il primo giudice così co l’erroneità della decisione che ha deciso sulla relativa eccezione.
Attesa la `radicalità’ della violazione ex art. 178, comma 1, lett. c), proc. pen., vengono travolte le pronunce di entrambi i gradi del processo merito, con conseguente restituzione degli atti al Giudice innanzi al qual nullità si è verificata, per l’ulteriore corso.
Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed anche di quella di primo grado, con trasmissione degli at all’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord – Ufficio GIP, per l’ulte corso.
Così deciso il 7 maggio 2025
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Il Consi liere relatore
La Presidente