Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40105 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40105 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in India il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’appello cautelare, del 27/06/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inannmjAibflità del P ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno respingeva l’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 22 maggio 2025 con la quale la Corte di assise di Salerno aveva rigettato l’eccezione di nullità (per mancata traduzione in lingua indiana) della ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta (a seguito di appello del Pubblico ministero) nei suoi confronti dal Tribunale di Salerno con provvedimento del 2 ottobre 2023 (confermato dalla Corte di cassazione con sentenza n.17210 del 2024), in quanto gravemente indiziato del delitto di omicidio aggravato di NOME, eseguito a Palomonte, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2021, con calci, pugni e strumenti taglienti, all’interno del container dove i due soggetti alloggiavano (capo 1 della imputazione provvisoria).
In particolare, il Tribunale riteneva l’appello infondato poiché, nel caso di specie, l’ordinanza di custodia cautelare non era immediatamente esecutiva (in quanto emessa a seguito dell’accoglimento dell’appello della pubblica accusa) e che l’indagato, con il ricorso per cassazione avverso di essa, non si era lamentato della omessa traduzione che, pertanto, doveva intendersi sanata perché non proposta nei termini di legge alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza ‘Niecko’ (n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Rv. 286356 – 01).
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo pe suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, 180, 292 e 143 del codice di rito ed osserva che la mancata traduzione della ordinanza di custodia cautelare (anche se non immediatamente esecutiva) determina la nullità insanabile del provvedimento medesimo, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale di Salerno che erroneamente sostenuto trattarsi di una nullità a regime intermedio
che andava eccepita con il ricorso per cassazione avverso la ordinanza del 2 ottobre 2023.
2.2. Con il secondo motivo l’imputato deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178 e 180 del codice di rito poiché trattandosi di nullità a regime intermedio la omessa traduzione della ordinanza di custodia cautelare poteva essere proposta sino alla deliberazione della sentenza di primo grado e non già entro il termine di cui all’art. 310 cod. proc. pen. per impugnare il provvedimento con cui era stato accolto l’appello del Pubblico ministero.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 292 e 143 del codice di rito riproponendo tutte le allegazioni relative alla sua mancata conoscenza della lingua italiana.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, comunque, il suo rigetto.
Infine, alla odierna udienza in camera di consiglio, il rappresentante della Procura generale ha concluso nei termini sopra trascritti mentre nessuno è comparso per il ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 – 01) si sono occupate del tema del vizio configurabile in ipotesi di ordinanza non tradotta in una lingua conosciuta all’indagato alloglotta. Dopo avere rilevato che la necessità di una traduzione dell’ordinanza cautelare chiara, completa e celere trae il suo fondamento sistematico dal combinato disposto dell’art. 24, secondo comma, Cost. e dell’art. 6, par. 3, lett.
a), CEDU, in quanto il provvedimento che dispone una misura cautelare personale produce i suoi effetti tipici sin da subito, incidendo direttamente sulla libertà personale dello straniero che non conosce la lingua italiana, il massimo organo nomofilattico ha osservato che «nel caso in cui il destinatario della misura restrittiva sia un cittadino straniero che non conosce la lingua italiana, l’art. 292 cod. proc. pen. – che definisce i requisiti contenutistici dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare a pena di nullità – deve essere letto in correlazione sistematica con l’art. 143 cod. proc. pen., che disciplina le modalità con cui deve essere eseguita la traduzione degli atti fondamentali.
2.1. Dal combinato disposto delle due norme deriva un obbligo di traduzione del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confronti del soggetto che ignora la lingua italiana, la cui violazione determina, qualora nell’ambito del procedimento sia già emerso che questi non conosce la lingua italiana, una nullità a regime intermedio, in linea con l’opzione ermeneutica risalente, che ritiene tale inquadramento corroborato dal fatto che il citato art. 143 non prevede alcuna sanzione processuale per le ipotesi in esame (tra le altre, Sez. 4, n. 27347 del 13/06/2001, Sharp, Rv. 220040 – 01; Sez. 3, n. 882 del 12/12/1998, COGNOME, Rv. 213068 – 01; Sez. 1, n. 2228 del 10/04/1995, COGNOME, Rv. 201461 – 01; Sez. 1, n. 4179 del 02/10/1994, COGNOME, Rv. 199465 – 01).
2.2. Ricondotta l’ipotesi di omessa traduzione dell’ordinanza cautelare disposta nei confronti di indagato o imputato di cui è nota l’ignoranza della lingua italiana alle nullità a regime intermedio, le Sezioni Unite Niecko si sono anche espresse circa l’individuazione dell’interesse che deve sorreggere l’impugnazione del soggetto alloglotta. In questa prospettiva hanno chiarito che «il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell’omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l’onere di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Modellari, Rv. 285186 – 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 – 01). L’interesse a dedurre una tale patologia processuale,
infatti, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell’ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo in conformità al pacifico orientamento secondo cui la nozione di interesse a impugnare, deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693 – 01.
Alla luce di tali principi la ordinanza impugnata non appare censurabile. Invero, l’odierno ricorrente non ha dedotto, in modo specifico, il concreto pregiudizio derivatogli dalla mancata traduzione della ordinanza di custodia cautelare considerato, tra l’altro, che a mezzo del difensore di fiducia aveva proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale di Salerno del 2 ottobre 2023, con il quale aveva diffusamente contestato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della custodia in carcere (sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari) senza, peraltro, mai dedurre di non conoscere la lingua italiana e neppure lamentare la omessa traduzione della ordinanza con la quale detta misura era stata disposta.
3.1. Le Sezioni Unite nella pronuncia già citata (si veda il paragrafo 7 del considerato in diritto) hanno affermato, richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità in tema di interesse a impugnare, che il soggetto alloglotta il quale lamenta la violazione di prerogative difensive ha l’onere di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale.
3.2. Il ricorso, pertanto, è aspecifico i limitandosi a lamentare l’esigenza di garantire certezza e pienezza dell’esercizio del diritto di difesa senza, tuttavia, dedurre uno specifico pregiudizio delle prerogative dell’indagato che sarebbe derivato dalla mancata traduzione del citato provvedimento, vale a dire come la conoscenza dello stesso avrebbe concretamente influito sulle sue strategie difensive. E ciò era tanto più necessario ove si consideri che, come sopra
evidenziato, il difensore – nel proporre ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale di Salerno del 2 ottobre 2023 – non aveva eccepito la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’indagato come pure nemmeno la questione della omessa traduzione, non più proponibile in un momento successivo trattandosi di nullità a regime intermedio.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.