Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38328 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38328 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE), nato in Ucraina il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 22/08/2025 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna convalidava l’arresto di polizia giudiziaria di NOME COGNOME, eseguito il 21 agosto 2025 ai sensi dell’art. 11 legge n. 69 del 2005, e gli applicava la misura cautelare della custodia in carcere, nonché disponeva il sequestro dei beni rinvenuti in sede di perquisizione all’atto dell’arresto.
NOME COGNOME era ricercato dalle autorità giudiziarie tedesche con mandato di arresto europeo, emesso il 18 agosto 2025, al fine del suo perseguimento per il reato di sabotaggio commesso nel settembre 2022 nel mar Baltico.
Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO.
2.1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 12, commi 1 e 3, legge n. 69 del 2005; nullità del verbale di arresto e annullamento del provvedimento impugnato.
Il verbale di arresto dava atto che il ricorrente non parlava la lingua italiana e che per l’esecuzione del provvedimento la polizia giudiziaria si era avvalsa di un carabiniere che aveva informato in lingua inglese il ricorrente della procedura e dei suoi diritti di difesa e che a lui era stata consegnata la comunicazione di cui all’art. 12, comma 1, legge n. 69 del 2005 in lingua italiana, inglese e francese.
All’udienza di convalida il Giudice si era avveduto che il ricorrente parlava e comprendeva solo faticosamente e a tratti la lingua inglese e a richiesta del predetto nominava un interprete di lingua russa.
Ne consegue che il ricorrente non è stato informato sufficientemente del mandato emesso e del suo contenuto né ha ricevuto in una lingua per lui comprensibile la comunicazione scritta, prevista dall’art. 12 cit.
Tale violazione determina la nullità del verbale di arresto ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge cit.
La presenza dell’interprete all’udienza di convalida sana soltanto la comprensione dei diritti e facoltà previste dall’art. 386 cod. proc. pen., che coincidono solo in parte con quelli previsti dall’art. 12 cit.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice della convalida, il ricorrente ha solo espresso in lingua inglese limitati desideri (ovvero di non essere consegnato e di voler avvertire la moglie), che non richiedevano una compiuta comprensione della lingua inglese, a differenza delle accuse a lui rivolte, molto articolate, e dei diritti di difesa.
Proprio perché non ha avuto contezza dei diritti, il ricorrente non ha opposto obiezioni, tant’è che alla presenza dell’interprete di lingua russa ha chiesto di voler ricevere gli atti di accusa in detta lingua.
Il verbale di arresto ha pertanto dato atto di adempimenti non rispettati.
2.2. Ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO.
2.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 143 e 180 cod. proc. pen. per l’omessa traduzione scritta dell’ordinanza cautelare in una lingua comprensibile all’imputato.
Nonostante che il giudice della convalida fosse a conoscenza che il ricorrente non comprendesse o parlasse la lingua italiana e che necessitasse di una traduzione degli atti in lingua ucraina, non è stata disposta la traduzione del provvedimento impugnato di convalida e di applicazione della misura cautelare in una lingua da lui comprensibile.
Si richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15069 del 2024 che va applicato per ogni misura cautelare, anche per quella emessa in sede di procedimento di consegna e di estradizione (come già precisato a tale ultimo riguardo in sede di legittimità, Sez. 6, n. 40153 del 23/10/2024).
La nullità ha determinato un pregiudizio per i diritti di difesa del ricorrente non consentendogli di interloquire con la difesa e con l’autorità giudiziaria e di difendersi (in particolare sulle circostanze addotte a sostegno del pericolo di fuga e sulle accuse a lui mosse nel m.a.e.).
Le risposte date in udienza sui fatti sono altamente generiche e riguardavano soltanto il periodo di tempo dei fatti di accusa, che, in quanto espresso in numeri, era facilmente comprensibile, e comunque erano state rese in una fase antecedente all’emissione della misura.
Il ricorso per cassazione è il primo momento in cui la nullità può essere eccepita.
La lettura orale del provvedimento in lingua ucraina (di cui peraltro non vi è certezza) in ogni caso non verrebbe a superare la dedotta nullità, in quanto era già noto al giudice al momento dell’emissione della misura la circostanza della mancata comprensione della lingua italiana.
Non può essere equiparata la attività di traduzione a quella di interpretazione, come si evince dall’art. 143 cod. proc. pen. Si richiama a tal riguardo un precedente arresto di legittimità in tema di estradizione (Sez. 6, n. 40153 del 2024, cit.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
Quanto all’atto di ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, si osserva quanto segue.
Il terzo comma dell’art. 12 legge n. 69 del 2005 stabilisce che «Il verbale di arresto da’ atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell’arrestato».
Come è stato da tempo precisato, va ravvisata la nullità, prevista dall’art. 12, comma 3, cit. “esclusivamente nell’ipotesi in cui difetti nel verbale ogni riferimento
all’attività richiesta alla polizia giudiziaria” (Sez. 6, n. 22716 del 27/04/2007, COGNOME, Rv. 237082 – 01).
Al fine di assicurare il puntuale assolvimento da parte della polizia giudiziaria della comunicazione di quelle informazioni essenziali per la predisposizione di un’immediata e efficace difesa (quali, segnatamente, l’esistenza e il contenuto del m.a.e.; la possibilità di acconsentire alla consegna; la facoltà di nominare un difensore di fiducia; il diritto di essere assistito da un interprete), l’art. 12, comma 3, cit. stabilisce che il verbale di arresto dia atto – a pena di nullità – di adempimenti.
Nel caso in esame, è lo stesso ricorrente a sostenere che il verbale di arresto dava atto di tali adempimenti.
Piuttosto, il ricorrente intende sostenere che la comunicazione non sia stata effettuata in una lingua allo stesso comprensibile.
Si tratta tuttavia di questione non espressamente formulata all’atto della convalida (il giudice ha dato solo atto della richiesta della difesa di nullità del verbale di arresto) e quindi non proponibile in questa sede per la prima volta.
In ogni caso, il giudice della convalida ha rilevato che, all’atto dell’arresto, il ricorrente aveva dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua inglese (non chiedendo di essere assistito da un interprete di lingua diversa). Il che porta ad escludere il presupposto stesso di una eventuale nullità.
E’ appena il caso di rammentare in tema di diritto alla traduzione degli atti che l’accertamento relativo alla conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata (come nella specie, cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 – 01).
L’eventuale nullità della convalida non si estende comunque all’ordinanza impositiva delle misure coercitive (Sez. U, n. 17 del 14/07/1999, Salzano, Rv. 214238 – 01).
In merito al ricorso dell’AVV_NOTAIO, la tesi difensiva non può essere accolta.
La Suprema Corte, con l’arresto a Sezioni Unite richiamato dal ricorrente ha affermato che l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che il soggetto non conosca la lingua italiana, proseguono le Sezioni Unite sul punto, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta è valida fino al momento in cui risulti
la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità (ex artt. 143 e 178, lett. c, cod. proc. pen.) dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/23, dep. 2024, Niecko, Rv. n. 286356 – 01).
La Suprema Corte ha peraltro rilevato che un’importante funzione di contemperamento delle esigenze delle parti con quelle del processo riveste lo strumento previsto dall’art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen., che stabilisce: «Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all’articolo 143, comma 2, del codice l’autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale».
Nel caso in esame, secondo la difesa, il giudice della cautela non avrebbe seguito tale procedura (non è chiaro neppure se la traduzione orale vi sia stata e difetterebbe comunque il decreto motivato) e comunque la traduzione orale avrebbe pregiudicato i diritti della difesa.
Si tratta di rilievi privi di fondamento.
Che sia stato tradotto in forma orale il provvedimento cautelare lo si rileva agevolmente dalla modalità di redazione del verbale, in cui “in calce” sono stati riportati anche il provvedimento di convalida e i provvedimenti di custodia cautelare e di sequestro.
Quanto alle dedotte nullità per l’omessa traduzione scritta della misura cautelare, va considerato, in primo luogo, rispetto ai principi espressi dalle Sezioni Unite, il diverso perimento riservato alla difesa nei confronti di una misura cautelare assunta ai sensi dell’art. 9 I. n. 69 del 2005, limitato alla deduzione del vizio di violazione di legge, attraverso il quale non è in ogni caso consentito contestare al consegnando il merito delle accuse rivolte nei suoi confronti dallo Stato di emissione e le ragioni del provvedimento estero.
In secondo luogo, le Sezioni Unite Niecko hanno escluso che dalla violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. – ed in particolare quando la traduzione sia stata effettuata, ma con modalità non conformi al dettato del codice – discenda sempre e automaticamente la nullità del provvedimento cautelare, dovendo la parte deducente assolvere all’onere di indicare l’esistenza del sotteso interesse concreto, attuale e verificabile, cioè gli effetti concreti della violazione in termini di dirit difesa, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale che ne potrebbe derivare.
Dalle considerazioni che precedono, deve escludersi nel caso in esame che la mancanza di una contestuale traduzione anche “scritta” della misura cautelare
abbia arrecato al ricorrente un effettivo pregiudizio: va infatti rilevato che l’assistenza linguistica fornita nella fase della convalida ha consentito al ricorrente di avere piena contezza dei fatti per i quali è accusato in Germania e di fornire specifiche spiegazioni (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato) anche sugli elementi valorizzati dal giudice della cautela per fondare il giudizio prognostico sul pericolo di fuga, ovvero la utilizzazione di un diverso nome, la sua presenza in Italia (vacanza con la famiglia) e i vari movimenti all’estero riportati sul passaporto; che il provvedimento cautelare si limita in realtà a poche righe in cui il giudice ha fatto riferimento per motivare il pericolo di fuga e la scelta della misura alla gravità e peculiarità dei reati, ai motivi della sua presenza in Italia e ai suo movimenti all’estero e alla diversa identità utilizzata (ovvero a circostanze già rese note al ricorrente).
Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7/09 – / – 2025.