Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47935 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47935 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Giugliano in Campania il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 08/05/2023 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che è stata avanzata rituale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione alla Corte d’appello di Napoli per la rinnovazione dell’atto nullo;
udita la discussione della difesa di entrambi i ricorrenti, AVV_NOTAIO, comparso anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che si è associato alle conclusioni della Procura generale riportatosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 08/05/2023, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che, all’esito di giudizio abbreviato, in dat 13/01/2023, aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa ciascuno, con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per i reati di cui agli artt. 61 n. 5, 628, terzo comma, n. 1 cod. pen (capo A) e 61 n. 2 cod. pen., 4 I. 110/1975 (capo B).
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, per il comune unico motivo che viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione all’art. 546 n. 2 cod. proc. pen. per mancata sottoscrizione della sentenza di appello da parte del Presidente: il documento presenta, infatti, senza alcuna plausibile ragione, la sottoscrizione da parte del solo consigliere estensore.
3. I ricorsi sono fondati.
I ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza oggetto di impugnazione sia affetta da nullità in quanto sottoscritta esclusivamente dal Giudice relatore ed estensore, e non anche dal Presidente del Collegio.
Effettivamente dalla lettura dell’ultima pagina del provvedimento in verifica risulta per tabulas che la sentenza, emessa all’esito del dibattimento, veniva contestualmente depositata all’udienza del 08/05/2023, con la sottoscrizione del solo Consigliere estensore, senza alcuna sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio. Giova rammentare che l’art. 546 cod. proc. pen. dispone che la sentenza deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice (comma i , lett. g) e prevede espressamente – al comma 3 – la sanzione della nullità per il caso di mancanza
della sottoscrizione del giudice, senza distinguere in alcun modo tra giudice collegiale o monocratico. Distinzione che invece rileva nel caso in cui la sentenza collegiale non sia stata sottoscritta dal presidente per morte o altro suo impedimento, caso espressamente contemplato dal comma 2 dell’art. 546, cod. proc. pen.
Come questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio (non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo) e sottoscritta dal solo estensore, configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, COGNOME, Rv. 254671 – 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 266308 – 01).
La ratio della nullità in parola si correla all’esigenza di assicurare che la motivazione corrisponda ai singoli passaggi logici e procedimentali della deliberazione collegiale e, proprio a tale fine, nel caso in cui la sentenza sia redatta da un giudice diverso dal Presidente, impone la sottoscrizione di quest’ultimo, così che possa verificare che l’iter argomentativo sviluppato dall’estensore sia fedele a quanto deciso in camera di consiglio e condensato nel dispositivo letto in udienza.
Ne discende che da tale sottoscrizione si può prescindere nei soli casi eccezionali in cui il Presidente sia impossibilitato a sottoscrivere, per morte o impedimento non superabile.
Le Sezioni Unite sopra citate hanno affermato come tale nullità non incida né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sola sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione dell’atto che, sottoscritto dal presidente e dall’estensore, dovrà essere nuovamente depositato, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza.
Sulla scorta dei principi di diritto sopra delineati, la eccepita nullità dell sentenza per mancanza della sottoscrizione del Presidente del Collegio, in assenza di impedimento dello stesso, risulta pertanto fondata.
La sentenza-documento deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al giudice che l’ha pronunciata esclusivamente per la
mera rinnovazione dell’atto nullo, consistente nella nuova redazione della sentenza-documento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la rinnovazione dell’atto nullo. Così deciso in Roma il 22/11/2023.