Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29679 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 29679 Anno 2025 Presidente: COGNOME SALVATORE
Relatore: NOME
1. Il difensore di NOME e NOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia, che ha Data Udienza: 20/06/2025
confermato le ordinanze emesse il 10 e 12 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona che rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione per il mancato accertamento della nullità ex art. 178, lett. c) , 180, 390, comma 2 e 391 cod. proc. pen., in relazione alla mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida al difensore di fiducia nominato in atti, AVV_NOTAIO. Quanto ad NOME, il Tribunale avrebbe contraddittoriamente ritenuto scusabile il comportamento del Gip ma non quello del codifensore, AVV_NOTAIO, che sarebbe stato tratto in errore dal verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio, redatto dagli operanti al momento dell’arresto, ove l’AVV_NOTAIO veniva erroneamente indicato come difensore d’ufficio. Rispetto all’indagato NOME, la motivazione sarebbe pretestuosa laddove dà atto della dichiarazione dell’indagato ma ritiene che lo stesso non abbia comunque censurato alcun profilo specifico . L’indagato, invero , non aveva le conoscenze tecniche per sollevare ritualmente l’eccezione; il semplice fatto che chiedesse conto dell’assenza del proprio difensore di fiducia avrebbe dovuto indurre il Gip procedente a sincerarsi della regolarità delle notifiche e, in ogni caso, a provvedere ai sensi dell’art 149 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Ritiene il Collegio che la soluzione adottata dal Giudice del Tribunale di Brescia sull’eccezione formulata dal difensore all’udienza svoltasi innanzi allo stesso sia corretta. In applicazione del principio per cui l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto integra una nullità d’ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l’indagato né il difensore nominato d’ufficio la eccepiscano tempestivamente (Sez. 5, n. 11817 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 262738), l ‘ ordinanza impugnata ha osservato che l ‘eccezio ne era stata sollevata per la prima volta innanzi al Tribunale del riesame, da ciò conseguendo l ‘ avvenuta sanatoria del vizio denunciato. L ‘ ordinanza
impugnata ha evidenziato che la nomina risultava dagli atti del fascicolo e che dal verbale di udienza emergeva che nulla era stato eccepito da parte del difensore presente, AVV_NOTAIO, né da parte dell’indagato. Deve inoltre rilevarsi che la mancata impugnazione dell’ordinanza di convalida dell’arresto preclude la rilevabilità, nel corso delle successive fasi del procedimento, della nullità relativa alla costituzione delle parti e dell’invalidità derivata degli atti compiuti nell’udienza di convalida: ciò in ragione della totale autonomia della fase della convalida dell’arresto rispetto alle fasi successive, con la conseguenza che un’eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen., non riverberandosi sul giudizio che segue (Sez. 3, n. 36945 del 22/02/2019, COGNOME Umberto, Rv. 276886).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all ‘ art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all ‘art. 94 , comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME