Mancata Notifica al Difensore di Fiducia: Quando il Silenzio Sana la Nullità
La mancata notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto rappresenta un momento critico nella procedura penale, sollevando importanti questioni sulla validità degli atti e sulla tutela del diritto di difesa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: questa nullità, seppur grave, non è assoluta e può essere ‘sanata’ se non eccepita tempestivamente. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Due persone venivano arrestate e sottoposte a misura cautelare della custodia in carcere per reati legati agli stupefacenti. Al momento dell’arresto, entrambi nominavano un proprio avvocato di fiducia. Tuttavia, l’avviso di fissazione dell’udienza per la convalida dell’arresto non veniva notificato a quest’ultimo, ma solo a un difensore d’ufficio. Durante tale udienza, né gli indagati né il legale d’ufficio presente sollevavano alcuna obiezione riguardo alla mancata notifica. La questione veniva posta per la prima volta solo in un momento successivo, con un ricorso al Tribunale del Riesame, che confermava i provvedimenti restrittivi. La difesa, quindi, proponeva ricorso per cassazione, lamentando proprio la violazione del diritto di difesa a causa della mancata notifica all’avvocato di fiducia.
La Questione Giuridica: Conseguenze della Mancata Notifica al Difensore
Il nucleo del problema giuridico risiede nel determinare la natura della nullità derivante dalla mancata notifica al difensore di fiducia e, di conseguenza, i termini e le modalità per farla valere. La difesa sosteneva che tale omissione costituisse una violazione insanabile del diritto di difesa. La Corte di Cassazione è stata chiamata a chiarire se questo vizio rientri tra le nullità assolute, che possono essere rilevate in ogni stato e grado del procedimento, o tra quelle a ‘regime intermedio’, che sono soggette a specifici termini di decadenza per essere eccepite.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati e cogliendo l’occasione per consolidare un orientamento giurisprudenziale preciso.
La Natura della Nullità
I giudici hanno qualificato la mancata notifica all’avvocato di fiducia come una nullità d’ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. Si tratta di un vizio che incide sull’intervento e l’assistenza dell’imputato, ma che la legge non classifica come ‘assoluto’.
Il Principio della Sanatoria
La conseguenza diretta di questa qualificazione è l’applicazione del principio della sanatoria. Secondo la Corte, una nullità a regime intermedio deve essere eccepita immediatamente. Nel caso specifico, l’obiezione avrebbe dovuto essere sollevata durante la stessa udienza di convalida, o dall’indagato presente o dal difensore d’ufficio che lo assisteva. Il fatto che nessuno dei due abbia lamentato l’assenza del legale di fiducia ha ‘sanato’ il vizio procedurale, rendendolo non più deducibile nelle fasi successive.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su un principio di auto-responsabilità delle parti processuali e di efficienza del sistema. Consentire di sollevare un’eccezione di questo tipo in una fase successiva, come quella del riesame, significherebbe lasciare l’esito del procedimento appeso a vizi che potevano essere immediatamente rilevati e corretti. Il Tribunale ha sottolineato che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’eccezione sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame è tardiva e, pertanto, inefficace. Inoltre, la Corte ha specificato che la fase di convalida dell’arresto è autonoma rispetto alle fasi successive del procedimento. Di conseguenza, un’eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere impugnata specificamente con ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida, non potendo riverberarsi automaticamente sul giudizio che segue.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce con forza un principio cardine della procedura penale: la tempestività è essenziale per far valere determinate nullità. La mancata notifica al difensore di fiducia è un vizio grave, ma la sua deducibilità è subordinata a una pronta reazione della parte interessata o del suo difensore presente in udienza. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea l’importanza di una vigilanza costante durante ogni fase processuale, specialmente quelle iniziali e più concitate come l’udienza di convalida. Per l’indagato, evidenzia come il silenzio in udienza possa avere conseguenze preclusive significative, sanando vizi che altrimenti avrebbero potuto invalidare l’atto.
Cosa succede se l’avviso per l’udienza di convalida dell’arresto non viene notificato al difensore di fiducia?
Si verifica una nullità procedurale definita ‘a regime intermedio’. Questo significa che l’atto è viziato, ma il vizio può essere sanato se non viene contestato tempestivamente.
Come e quando deve essere contestata la mancata notifica al difensore di fiducia?
L’eccezione deve essere sollevata immediatamente durante la stessa udienza di convalida dell’arresto. Può essere sollevata sia dall’indagato presente, sia dal difensore d’ufficio nominato per l’occasione. Se non viene contestata in quella sede, la nullità si considera sanata.
La mancata impugnazione dell’ordinanza di convalida dell’arresto ha effetti sulle fasi successive del procedimento?
Sì. La Corte chiarisce che la fase della convalida è autonoma. Qualsiasi nullità verificatasi in quella sede, se non sanata, deve essere fatta valere tramite un ricorso per cassazione specifico contro l’ordinanza di convalida. In caso contrario, la nullità non può essere fatta valere nelle fasi successive del procedimento penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29679 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 29679 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: NOME
1. Il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia, che ha Data Udienza: 20/06/2025
confermato le ordinanze emesse il 10 e 12 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona che rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione per il mancato accertamento della nullità ex art. 178, lett. c) , 180, 390, comma 2 e 391 cod. proc. pen., in relazione alla mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida al difensore di fiducia nominato in atti, avv. NOME COGNOME Quanto ad NOME COGNOME, il Tribunale avrebbe contraddittoriamente ritenuto scusabile il comportamento del Gip ma non quello del codifensore, avv. NOME COGNOME che sarebbe stato tratto in errore dal verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio, redatto dagli operanti al momento dell’arresto, ove l’avv. NOME veniva erroneamente indicato come difensore d’ufficio. Rispetto all’indagato NOMECOGNOME la motivazione sarebbe pretestuosa laddove dà atto della dichiarazione dell’indagato ma ritiene che lo stesso non abbia comunque censurato alcun profilo specifico . L’indagato, invero , non aveva le conoscenze tecniche per sollevare ritualmente l’eccezione; il semplice fatto che chiedesse conto dell’assenza del proprio difensore di fiducia avrebbe dovuto indurre il Gip procedente a sincerarsi della regolarità delle notifiche e, in ogni caso, a provvedere ai sensi dell’art 149 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Ritiene il Collegio che la soluzione adottata dal Giudice del Tribunale di Brescia sull’eccezione formulata dal difensore all’udienza svoltasi innanzi allo stesso sia corretta. In applicazione del principio per cui l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto integra una nullità d’ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l’indagato né il difensore nominato d’ufficio la eccepiscano tempestivamente (Sez. 5, n. 11817 del 13/02/2014, COGNOME Rv. 262738), l ‘ ordinanza impugnata ha osservato che l ‘eccezio ne era stata sollevata per la prima volta innanzi al Tribunale del riesame, da ciò conseguendo l ‘ avvenuta sanatoria del vizio denunciato. L ‘ ordinanza
impugnata ha evidenziato che la nomina risultava dagli atti del fascicolo e che dal verbale di udienza emergeva che nulla era stato eccepito da parte del difensore presente, avv. COGNOME né da parte dell’indagato. Deve inoltre rilevarsi che la mancata impugnazione dell’ordinanza di convalida dell’arresto preclude la rilevabilità, nel corso delle successive fasi del procedimento, della nullità relativa alla costituzione delle parti e dell’invalidità derivata degli atti compiuti nell’udienza di convalida: ciò in ragione della totale autonomia della fase della convalida dell’arresto rispetto alle fasi successive, con la conseguenza che un’eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen., non riverberandosi sul giudizio che segue (Sez. 3, n. 36945 del 22/02/2019, COGNOME Umberto, Rv. 276886).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all ‘ art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all ‘art. 94 , comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME
Il Presidente NOME COGNOME