Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37478 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato in GEORGIA il DATA_NASCITA (CUI: 05ZVO8C) avverso l’ordinanza del 29/04/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha convalidato l’arresto operato dalla Polizia di Stato nei confronti di NOME, nella flagranza del delitto di rapina, ordinandone poi la scarcerazione e disponendo procedersi a giudizio nelle forme del giudizio direttissimo.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il suddetto imputato deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, diretto a censurare – sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 143 e 391 cod. proc. pen 111 Cost. e 6 CEDU) – la mancata nomina di un interprete, avuto riguardo alla propria condizione di straniero alloglotta, impossibilitato a conoscere il contenuto
delle accuse ascrittegli, a interloquire con il difensore e a difendersi, nonostante i tempo intercorso tra la misura precautelare e l’udienza e la presenza di una nutrita comunità georgiana a Firenze. La valutazione degli elementi legittimanti l’arresto si sarebbe, pertanto, svolta nel più assoluto difetto del contraddittorio e il vulnus ai diritti del ricorrente sarebbe stato amplificato dall’automatismo, previsto dal sistema, tra la convalida e l’introduzione del rito speciale.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. (nel testo previgente, applicabile al presente procedimento ai sensi dell’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
La richiesta di trattazione orale, avanzata dall’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, in data 8 luglio 2024, non può ritenersi, invero, ammissibile, trattandosi di ricorso contro un provvedimento non emesso in dibattimento; deve applicarsi il cosiddetto rito camerale non partecipato, per il quale, in deroga a quanto previsto dall’art. 127 cod. proc. pen., la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del Procuratore generale e sulle memorie delle altre parti, senza intervento dei difensori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi manifestamente infondati.
Il provvedimento impugnato, a fronte di analoga doglianza difensiva, ha già correttamente richiamato l’orientamento di questa Corte regolatrice – che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità – secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull’assistenza linguistica, il mancato reperimento di un interprete può assimilarsi a un caso di forza maggiore e non incide, pertanto, sulla convalida dell’arresto, né impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell’operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 4016 delZ7/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 4649 del 15/01/2015, COGNOME, Rv. 262034-01; Sez. 6, n. 38791 del 09/05/2014, Fofana, Rv. 260930-01; Sez. 1, n. 41934 del 14/10/2009, COGNOME, Rv. 245063-01; Sez. 1, n. 20297 del 8/5/08, COGNOME, Rv. 239997-01; Sez. 4, n. 26468 del 17/5/07, COGNOME, Rv. 236995-01).
Invero, il giudice investito del giudizio direttissimo e della contestual convalida dell’arresto deve, in ogni caso, emettere pronuncia, positiva o negativa, sulla convalida stessa, poiché il diniego di pervenire a una qualsivoglia decisione sullo status libertatis e sui presupposti della sua privazione costituirebbe un atto abnorme (Sez. 5, n. 36828 del 16/05/2023, COGNOME, non mass.).
Le doglianze risultano, dunque, manifestamente infondate.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativannente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 19 settembre 2024
Il o siglier estensore
Il Presidente