Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 640 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 640 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NICOSIA il 09/07/2001
avverso l’ordinanza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di ENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha richiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Enna ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 263 c.p.p. da COGNOME NOME avverso il decreto con il quale il pubblico ministero ha respinto l’istanza di restituzion delle cose di cui aveva in precedenza disposto il sequestro con provvedimento del 26 giugno 2024 nell’ambito del procedimento nei confronti del COGNOME per i reati di cui agli artt. 416, 476, 483, 615-ter e 640-bis c.p.
Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato deducendo violazione di legge. Lamenta il ricorrente che erroneamente il G.i.p. avrebbe ritenuto indeducibile nel giudizio di opposizione il prospettato difetto di convalida del sequestro trattandosi di vizio del titolo genetico deducibile esclusivamente ,proponendo istanza di riesame avverso il medesimo. Infatti, in accordo con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora nel decreto di sequestro, come avvenuto nel caso di specie, il pubblico ministero non indichi specificamente le cose da assoggettare al vincolo, ma demandi alla polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione del provvedimento l’incarico di individuarle, sarebbe proprio la procedura di cui all’art. 263 c.p.p. e non già il riesame il rimedio esperibile. Conseguentemente, non avendo per l’appunto il pubblico ministero indicato in maniera specifica nel provvedimento genetico le cose da sottoporre a sequestro, lasciando agli operanti il compito di individuarle, in assenza della successiva convalida il giudicante avrebbe dovuto riconoscere la perdita di efficacia del sequestro e disporre la restituzione delle cose sottoposte a vincolo all’avente diritto. Il ricorrente lamenta altresì che il G.i.p. non avrebbe realment risposto alle doglianze difensive in ordine all’insufficiente motivazione del decreto del pubblico ministero in ordine alle ragioni che giustificavano il sequestro “esteso” in concreto operato, né a quelle relative al difetto di pertinenzialità delle cose sottoposte a vincolo ed alla proporzionalità della misura disposta. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Dagli atti risulta che con decreto del 24 giugno 2024 l’Ufficio di Palermo del Procuratore Europeo Delegato ha emesso ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 9/2021 decreto di perquisizione e sequestro nel procedimento nei confronti, tra l’altro, del ricorrente per i reati indicati in precedenza. In tal senso veniva disposta la /1 7) perquisizione dei locali della RAGIONE_SOCIALE Enna 003 e in particolare dei luoghi in uso o nella disponibilità del Bilione all’interno dei suddetti locali ed ordinato il sequestro «
quanto rinvenuto e ritenuto utile ai fini delle indagini», nonché dei «device (smartphone, tablet, PC, pendrive usb ecc. ecc.)» di cui l’indagato aveva il possesso e «di quant’altro possa ritenersi utile ai fini delle investigazioni». In esecuzione d suddetto decreto il successivo 28 giugno 2024 la p.g. delegata provvedeva dunque a sequestrare nei luoghi indicati, oltre ad uno smartphone e ad un computer, anche copiosa documentazione riguardante pratiche in carico al suddetto CAA, procedendo a redigere verbale delle operazioni eseguite.
Ciò premesso manifestamente infondate sono le doglianze del ricorrente ad oggetto quelli che si rivelano essere asseriti vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata ovvero vizi del decreto del pubblico ministero in merito alla pertinenzialità delle cose sequestrate e della proporzionalità dell’estensione del vincolo apposto in esecuzione di quest’ultimo. Infatti in sede di opposizione avverso il provvedimento del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, il G.i.p. no può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità di quello genetico, ma solo per ragioni che concernono la necessità od opportunità del mantenimento del vincolo, dovendo le eventuali doglianze relative al titolo essere fatte valere ricorrendo al giudizio di riesame (ex multis Sez. 5, n. 14039 del 12/02/20:20, COGNOME, Rv. 278994). E non è in dubbio che con l’atto di opposizione il ricorrente non aveva prospettato il venir meno delle ragioni che avevano determinato l’adozione della cautela reale.
Colgono invece parzialmente nel segno le ulteriori censure proposte con il ricorso. E’ insegnamento consolidato e costante di questa Corte quello per cui il decreto con il quale il pubblico ministero disponga il sequestro di beni senza indicare specificamente le cose da sottoporre a vincolo, rimettendo alla discrezionalità della polizia giudiziaria delegata l’esatta individuazione delle stesse, che non sia seguito da convalida, non è impugnabile mediante riesame, con la conseguenza che, qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell’art. 355, comma 2, c.p.p., l’interessato può avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari nell’ipotesi di diniego (ex multis Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Soave, Rv. 282208).
In tal caso, infatti, non viene eccepito con l’opposizione un vizio del provvedimento emesso dal pubblico ministero, che è valido anche qualora non individui specificamente le cose da sottoporre a sequestro, bensì la sopravvenuta inefficacia di quello in concreto adottato dalla p.g. delegata, il quale proprio perché assunto nell’esercizio del potere discrezionale di individuazione delle cose di interesse probatorio delegato alla medesima, diviene esso stesso il titolo sulla base del quale
viene applicato il vincolo cautelare, sebbene in termini Precari perché necessita nei termini fissati dall’art. 355 c.p.p. della convalida da parte dell’autorità giudizia procedente (Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, COGNOME, Rv. 274240). Essendo la convalida adempimento successivo all’emissione del titolo è dunque escluso che la sua omissione possa costituire oggetto del giudizio di riesame, spettando in prima battuta allo stesso pubblico ministero l’obbligo di rilevare la sopravvenuta inefficacia e, nel caso di inerzia di quest’ultimo, l’interessato rimane tutelato proprio dall’attivazion della procedura di cui all’art. 263 c.p.p.
Calando questi principi nel caso di specie, deve ritenersi che le doglianze del ricorrente siano infondate in relazione al sequestro dello smartphone e del computer dell’indagato, posto che in proposito il decreto del pubblico ministero in maniera più che sufficiente individuava l’oggetto del sequestro nei «device (snnartphone, tablet, PC, pendrive usb ecc. ecc.)» in uso al Bilione, talché l’attività della p.g. si è esaurita quella esecutiva di ricerca ed apprensione dei beni corrispondenti a quelli indicati nel titolo cautelare effettivamente rinvenuti.
Diversamente deve concludersi con riguardo alla copiosa documentazione sequestrata all’interno dei locali della RAGIONE_SOCIALE Enna 003, atteso che la stessa è stata individuata sulla base di una autonoma selezione operata dall’organo delegato sulla base di un generico riferimento contenuto nel menzionato decreto a quanto «ritenuto utile ai fini delle indagini». Limitatamente ai documenti sequestrati e di cui al citato verbale del 28 giugno 2024, dunque, il pubblico ministero era tenuto a procedere alla convalida del sequestro ai sensi dell’art. 355 c.p.p. e, come detto, l’eventuale omissione di tale adempimento poteva legittimamente essere fatta valere dal Bilione attraverso la procedura di restituzione di cui all’art. 263 c.p.p.
Se ne conclude che, per l’appunto limitatamente alle cose testé menzionate, illegittimamente il G.i.p. ha escluso la deducibilità del profilo mediante l’opposizione al rigetto dell’istanza di restituzione respingendo l’impugnazione e pertanto, nei limiti indicati, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, mentre, rilevata la sopravvenuta cessazione dell’efficacia del sequestro della documentazione elencata nel relativo verbale per mancata convalida dello stesso, se ne dispone la restituzione all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla documentazione e ne dispone la restituzione all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 6/11/2024