Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29509 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29509 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VARESE il 21/01/1971
avverso l’ordinanza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del 30/4/2025, con la quale il Procuratore Generale NOME COGNOME ha concluso il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari che il 6/2/2025 ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato formatosi sentenza del Tribunale di Trani n. 651/2022 del 14/4/2022, pronunciata nei suoi confronti o, i subordine, di restituzione nel termine per impugnare la sentenza medesima ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., in quanto non aveva potuto proporre appello perché non informato della pronuncia dal difensore.
la Corte di appello ha riconosciuto che la notifica del decreto di citazione a giudizio avvenuta a mani del difensore di fiducia del COGNOME indicato come domiciliatario, benché nessuna elezione di domicilio fosse stata effettuata presso il suo studio, ed ha però ritenuto non pote ritenere l’incolpevole mancata conoscenza del processo, essendo indubbio l’effettivo instaurarsi di un rapporto professionale tra imputato e difensore, atteso che questo aveva partecipato a diverse udienze (la Corte ha ricordato a titolo di esempio le udienze del 4/12/2017 e de 26/6/2818).
A conforto di tali valutazioni la Corte di appello ha anche rilevato che all’istanza di rescis era stata allegata una nota redatta dal difensore di fiducia del COGNOME nel predetto procediment con la quale si rappresentava di non aver comunicato l’esito del giudizio al suo rappresentat perché lo stesso non aveva mai preso contatti con il suo studio per informarsi dell’andamento del processo, così dandosi atto della mancata comunicazione della sentenza ma implicitamente riconoscendo, invece, la comunicazione della pendenza del procedimento a seguito dell’emissione del decreto di citazione a giudizio, non avendo fatto alcun cenno il difensore una mancata comunicazione al suo assistito della notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata a sue mani.
Quanto alla richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha preliminarmente rilevato c sentenza di cui si tratta è stata pronunciata in assenza dell’odierno ricorrente, e ch dichiarazione di assenza è stata effettuata antecedentemente all’entrata in vigore della riform cd. Cartabia, sicché occorre far riferimento alle norme allora vigenti, in virtù della disc transitoria dettata dall’art. 89 comma 1 d. Igs. 150/2022, ed ha quindi rilevato che il mancat inesatto adempimento, da parte del difensore di fiducia, dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare ipotesi di caso fortuito o forza maggio che legittimano le restituzione nel termine, in quanto consiste in una falsa rappresentazione dell realtà evitabile o superabile con la normale diligenza.
A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, il COGNOME ha dedotto la L p r o-. violazione della legge penale, in TéTé . 7 -1– eA.éd vizionotivazione del provvedimento impugnato perché mancante, contraddittoria ed illogica.
Il ricorrente riconosce di aver avuto effettiva di conoscenza della pendenza del processo penale e deduce che, per quanto sia vero che non ebbe ad interessarsi del processo dopo aver
conferito mandato al difensore, vi era stata comunque negligenza professionale ed imperizia di quest’ultimo per non averlo informato dell’intervenuta sentenza di condanna. Non potrebbe, pertanto, riconoscersi la violazione di un dovere di diligenza da parte dell’imputato, non essend prevedibile anche I – imperizia” rivelata dal difensore con tale omissione, e richiama tal proposito alcune risalenti pronunzie di questa Corte secondo le quali è illegittimo il diniego della rich di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. p quando l’omesso adempimento dell’incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato determinato una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, A., Rv. 244871 01; Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011, Lan, Rv. 250747 – 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio della rescissione de giudicato, di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora sia “incolpevole”, dovendosi, inv ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte della della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguit difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procediment (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146 – 01). Anche le sezioni unite di questa Corte di legittimità, nel rilevare che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio cele assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, possono non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragio dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, ha fatto salva la possibilità di richie la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., però solo qualora ric “l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse”. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come non ricorra alcun caso di “incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”, risultando questa smentita anche dalla nota redatta dal difensore di fiducia del COGNOME nel predetto procedimento allegata all’istanza di rescissione, con la quale si rappresentava di non aver comunicato l’esi del giudizio al suo rappresentato perché lo stesso non aveva mai preso contatti con il suo studio per informarsi dell’andamento del processo, così dandosi atto della mancata comunicazione della sentenza ma implicitamente riconoscendo, invece, la comunicazione della pendenza del procedimento a seguito dell’emissione del decreto di citazione a giudizio. Lo stesso ricorso, de
resto, alla pag. 2 precisa di aver rappresentato “la sussistenza in capo al COGNOME di u incolpevole mancata conoscenza della sentenza di condanna (non dell’esistenza di un processo a suo carico)”, poi precisando che, “se è vero come è vero che l’aver ricevuto notifica del decret di citazione a giudizio in uno all’aver conferito mandato a un difensore rappresentino un dat oggettivo di conoscenza del processo penale”, la mancata comunicazione della sentenza di condanna da parte del difensore comunque può incidere sulla libertà personale.
2. Appare evidente, pertanto, che in questa sede non viene dedotta la mancata conoscenza del processo penale, per di più incolpevole, che legittimerebbe la richiesta di rescissione d giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., bensì un mero “errore colpevole del difenso per imperizia (peraltro documentata a mezzo mail) il quale non ha coscientemente e consapevolmente comunicato l’intervenuta sentenza di condanna di primo grado”, tanto che, a tal fine, sono state ricordate alcune risalenti pronunce di questa Corte di Cassazione che hanno riconosciuto l’illegittimità del diniego della richiesta di restituzione in termini per la presen dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l’omesso adempimento dell’incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, A., Rv. 244871 – 01; Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011, Lan, Rv. 250747 – 01).
Si tratta, però, di un orientamento giurisprudenziale risalente ed ormai superato da una pluralità di pronunce che hanno affermato, invece, il condivisibile principio – al quale occo dare seguito – secondo il quale anche il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione (incarico che, peraltro, nel caso di spe nemmeno risulta conferito), a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in un falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esa osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale n sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, COGNOME, Rv. 271660 – 01; Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667; sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Rv. 266926 – 01; sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Rv. 263761 – 01; sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013, Rv. 257221 – 01).
Non potendosi riconoscere, pertanto, alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore tale da legittimare la restituzione nel termine, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell’art. 616 cod. proc pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 29 maggio 2025
Il relatore
Il Presidente