Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32187 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32187 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato rispetto alla sentenza del Tribunale di Novara n. 615/2021, confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n. 3423/2022, definitiva il 28/06/2022, formulata nell’interesse di NOME COGNOME , condannata per il delitto di furto alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale della COGNOMEy avvocato NOME AVV_NOTAIO, che si affida a un unico motivo con il quale deduce violazione o erronea applicazione degli artt. 629-bis e 420-bis cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, di cui si assume la manifesta illogicità e contraddittorietà circa i presupposti in fatto e le condizioni in diritto della dedotta incolpevole mancata conoscenza del processo.
Assume il difensore l’incolpevole mancata conoscenza del processo da parte della RAGIONE_SOCIALE al momento della notifica dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna, divenuta, ormai, definitiva.
In particolare, deduce che, pur avendo eletto domicilio presso lo studio del difensore di ufficio, che le era stato nominato all’atto della sua identificazione da parte della polizia giudiziaria procedente, la ricorrente non aveva avuto alcuna notizia né della conclusione delle indagini preliminari, né dell’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti. Peraltro, il citato legale si era, successivamente, cancellato dall’albo e, in data 11 giugno 2018, era stato nominato, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., un altro difensore. E’ illogica e contradditoria la motivazione con cui la Corte di Appello ha rigettato l’istanza di rescissione valorizzando, quale elemento decisivo ai fini del rigetto, il fatto che anche il decreto di citazione a giudizio, oltre all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, siano stati notificati presso il domicilio eletto dalla COGNOME, e affermando che la mancata conoscenza del processo da parte di quest’ultima sarebbe derivata da “un uso strumentale delle proprie facoltà per sottrarsi al giudizio, collocata in una fase già matura e non meramente embrionale del processo, vicina alla prima udienza di comparizione delle parti e prima della cancellazione dall’albo del difensore (del quale la stessa ha avuto sempre tutti i recapiti, compreso il telefono cellulare)”. A queste conclusioni il Collegio giudicante sarebbe, del tutto illogicamente, giunto attraverso il riferimento ad aspetti privi di reale forza argomentativa, quali la circostanza del sequestro dei beni provento di tentato furto nella flagranza del reato, da cui l’imputata avrebbe dovuto desumere la rilevanza penale della sua condotta e le relative conseguenze, e la pendenza, nei suoi confronti, di un procedimento per fatti analoghi, che consentirebbe di attribuirle una “acquisita conoscenza dello
svolgimento del processo penale”. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.L’elezione di domicilio è stata effettuata dalla ricorrente il 7 aprile 2016, all’atto della identificazione e in occasione del sequestro della polizia giudiziaria.
1.1. A tal riguardo, si osserva che, certamente, l’art. 420-bis cod.proc.pen., nel regolare l’istituto della assenza, individua alcune situazioni da cui discende una presunzione di conoscenza del procedimento, e tra queste l’elezione di domicilio, e che la disciplina codicistica individua in capo all’imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa.
1.2. Trattasi, tuttavia, di presunzione non assoluta, non essendo prevista in tal senso esplicitamente, e, pertanto, essa può essere vinta da prova di segno contrario, secondo la regula juris declinata dalla sentenza delle Sezioni Unite Innaro, per cui “il processo in absentia non prevede alcuna forma di presunzione legale di conoscenza ma solo la volontaria sottrazione alla conoscenza”, e che, quest’ultima, è “oggetto di una presunzione relativa in caso di inottemperanza all’onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall’art. 420 bis cod. proc. pen,., con possibilità per l’assente di fornire prova contraria”. (Sez. U. n.23291/19 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716).
1.3. La successiva giurisprudenza (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020 Cc., dep. 29/03/2021, Rv. 281483-01) ha precisato che “In tema di rescissione del giudicato, dall’elezione del domicilio effettuata dall’indagato – anteriormente all’introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen. da parte dell’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 – presso il difensore d’ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l’effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso.”
1.4. Alla luce della giurisprudenza della Corte Edu – secondo cui la conoscenza “effettiva” del procedimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad informare l’accusato della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi nel “merito”, esigenza che può essere assicurata sul piano interno unicamente dalla vocatio in iudicium si è negato che la conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a carico dell’imputato possa essere desunta dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio
effettuata, nell’immediatezza dell’accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d’iniziativa della polizia giudiziaria, come avvenuto nel caso oggetto di ricorso.
1.5. Con specifico riferimento alla rescissione del giudicato, le Sezioni Unite, n. 23948 del 28/11/2019, NOME, Rv. 279420, estendendo a tale istituto i principi espressi in relazione alla dichiarazione di assenza, ha affermato, in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. L’art. 629-bis cod. proc. pen. fa, invero, riferimento alla «incolpevole mancata conoscenza del processo» e non del procedimento: può, cioè, aversi la conoscenza del procedimento – come nel caso di sequestro dei beni provento di reato, come avvenuto nella fattispecie in esame – ma non del processo che, invece, implica la conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (in tal senso cfr. Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210; conf. da ultimo, sez. 3 n. 11813 del 24/11/2020 ( dep. 2021), rv. 281483)
1.6. Calando tali principi nella fattispecie in scrutinio, risulta chiaro come, nell’ordinanza impugnata, non siano individuati elementi concreti da cui desumere, per un verso, l’esistenza di effettivi contatti tra la COGNOME uno dei legali che si sono succeduti nell’assistenza e rappresentanza (né il primo, nominato nel verbale di identificazione, né – tantomeno – il successivo), e, dall’altro, la sua volontaria, colpevole sottrazione alla conoscenza del procedimento o del processo.
1.7. Non risultano decisivi in tal senso gli elementi indicati dal AVV_NOTAIO a quo, giacchè essi, di fatto, obliterano i richiamati principi, limitandosi a valorizzare l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio al difensore nominato d’ufficio dalla polizia giudiziaria al momento dell’identificazione della ricorrente, senza peritarsi di dare conto dia vere acquisiti elementi significativi dell’esistenza di effettivi contatti tra l’imputata e il difensore di ufficio.
1.8. Come si è già ricordato, diversamente da quanto afferma la Corte di appello, non è affatto ragionevole desumere da un atto (l’elezione di domicilio) che si
colloca in un momento decisamente antecedente rispetto a quello della vocatio in ius, o dal sequestro dei beni provento di tentato furto avvenuto ancor prima, la conoscenza, da parte della ricorrente, dell’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti.
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al AVV_NOTAIO di merito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore